30 mar 2022
Parere di Precontenzioso numero 150 del 30 marzo 2022
Istanza singola di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 211, comma 1 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 presentata dalla società [OMISSIS] Srl – RDO MePA per servizio di analisi chimiche e batteriologiche su campioni di acque potabili, reflue ed eventuali altri campionamenti compreso di prelievo e stoccaggio del campione presso i punti di prelievo – Criterio di aggiudicazione: minor prezzo – Importo a base di gara: euro 98.090,00 – S.A.: [OMISSIS].
PREC 38/2022/S
Riferimenti normativi
Artt. 83, 89 e 105 del d.lgs. n. 50/2016
Parole chiave
Servizio analisi acque – Certificazione UNI EN ISO 17025 – Divieto avvalimento – Limiti subappalto.
Massima
Appalto pubblico – Servizi – Scelta del contraente – Servizio analisi chimiche e batteriologiche acque – Requisiti di capacità tecnico-professionale – Certificazione UNI EN ISO 17025 – Avvalimento – Ammissibilità – Condizioni e limiti del subappalto – Esclusione del concorrente – Illegittimità.
E’ possibile ricorrere all’istituto dell’avvalimento anche in relazione alla certificazione di qualità purché l’ausiliaria metta a disposizione della ausiliata, indicandoli specificamente nel relativo contratto a pena di nullità, tutti i fattori della produzione e tutte le risorse, che, complessivamente considerati, le hanno consentito di acquisire la certificazione di qualità da mettere a disposizione. Il subappalto, stante la sua funzione di garantire il più ampio accesso al mercato da parte di ogni tipologia di impresa in un’ottica pro-concorrenziale, può essere limitato dalla Stazione appaltante solo in presenza delle condizioni e dei presupposti previsti dall’art. 105, comma 2 del Codice appalti.
D.lgs. n. 50 del 2016, artt. 89 e 105, comma 2.
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