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Anno:2022
Argomento:Contratti pubblici
Categorie:
Tipologie:Pareri precontenzioso
Destinatari:Imprese, Amministrazioni Pubbliche

27 apr 2022

Parere di Precontenzioso numero 207 del 27 aprile 2022

Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 211, comma 1, del d.lgs. 50/2016 presentata da Comune di Como – Procedura aperta per l’appalto relativo al “servizio di gestione dei rifiuti urbani nel Comune di Como – classificato come “verde” ai sensi del D.M. 13.02.2014” - Importo a base di gara: Euro 64.841.730,20 - S.A.: Comune di Como.

PREC 39/2022/S

Riferimenti normativi
Art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016; art. 212 del D.Lgs. n. 152/2006.

Parole chiave
Raggruppamento temporaneo di imprese, Requisiti di idoneità professionale, Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, Tentativo di influenzare indebitamente le decisioni della Stazione Appaltante.

Massima
Appalto pubblico – Servizi – Scelta del contraente – Requisiti – Requisiti di idoneità professionale – Albo Nazionale dei Gestori Ambientali – Iscrizione – Raggruppamento temporaneo di imprese – Classi di iscrizione – Cumulo – Ammissibilità – Condizioni.

Appalto pubblico – Servizi – Scelta del contraente – Requisiti – Requisiti di idoneità professionale - Albo Nazionale dei Gestori Ambientali – Iscrizione – Raggruppamento temporaneo di imprese – Variazione dell’iscrizione - Possesso senza soluzione di continuità – Sussiste.

Appalto pubblico – Servizi – Scelta del contraente – Requisiti – Esclusione – Motivi – Tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale – Condizioni.

Al fine di soddisfare i requisiti di partecipazione richiesti nel bando, è consentito alle imprese associate procedere al cumulo delle classi di iscrizioni, in ragione dell’importo dei lavori o dei servizi che ciascuna di esse deve eseguire, fermo restando che ciascuna impresa deve risultare iscritta all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali (ANGA) nella categoria o sottocategoria corrispondente all’attività che si è obbligata ad eseguire.

Il principio di continuità nel possesso del requisito di iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali (ANGA), da parte della mandataria di un RTI costituendo, è rispettato nel caso in cui venga accolta la richiesta di variazione dell’iscrizione all’ANGA in una determinata sottocategoria, con decorrenza retroattiva.

Il tentativo di influenzare il processo decisionale della Stazione Appaltante, di cui all’art. 80, comma 5, lett. c-bis) del Codice, consiste nella presentazione in gara di informazioni false (cioè contrastanti con la realtà oggettiva) o fuorvianti (ovvero informazioni che pur non essendo false, perché maggiormente aderenti al vero, sono idonee ad incidere sulle decisioni della stazione appaltante) dirette a sviare la Stazione Appaltante nell’adozione dei provvedimenti di gara, la cui sussistenza presuppone una valutazione discrezionale della loro incidenza sulla integrità ed affidabilità dell’operatore (nel caso di specie, è stata esclusa la ricorrenza di tale causa di esclusione in caso di erronea indicazione della classe di iscrizione all’ANGA in una sottocategoria, da parte della mandante di un RTI costituendo, in quanto l’impresa era iscritta nelle categorie e sottocategorie indicate, il possesso di una classe inferiore rispetto a quella dichiarata non sarebbe stata idonea a determinare l’esclusione del RTI e la mandante non avrebbe dovuto svolgere attività riconducibili a quella specifica sottocategoria).

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