27 apr 2022
Parere di Precontenzioso numero 210 del 27 aprile 2022
Istanza singola di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 211, comma 1 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 presentata dalla società [OMISSIS] Srl – Appalto integrato-Investimenti per Strutture Infanzia-Ristrutturazione di immobile da adibire a Micro Nido Comunale presso la Scuola dell'Infanzia Palazzo Saya – Criterio di aggiudicazione: minor prezzo – Importo a base di gara: euro 370.280,41 – S.A.: [OMISSIS].
PREC 51/2022/L
Riferimenti normativi
Artt. 59, comma 1-bis, 83, comma 9 e 89 del d.lgs. n. 50/2016
Parole chiave
Appalto integrato – Imprese attestate per prestazioni di sola costruzione – Modalità di qualificazione per la progettazione – Indicazione del progettista – Avvalimento – Soccorso istruttorio.
Massima
Appalto pubblico – Lavori – Scelta del contraente – Affidamento della progettazione esecutiva e dell’esecuzione di lavori sulla base del progetto definitivo dell’amministrazione aggiudicatrice – Requisiti di partecipazione – Imprese attestate per prestazioni di sola costruzione – Requisiti di partecipazione per la progettazione – Modalità di partecipazione del progettista – Indicazione del progettista nella domanda di partecipazione – Obbligo di avvalimento tra progettista e impresa partecipante – Previsione ultra legem – Soccorso istruttorio – Esclusione - Illegittimità.
L’art. 59, comma 1-bis del d.lgs. n. 50/2016, come già in precedenza l’art. 53, comma 3 dell’abrogato d.lgs. n. 163/2006, prevede che l'operatore economico sprovvisto della qualificazione per la progettazione possa ricorrere, alternativamente, a due soluzioni organizzative, consistenti nella associazione in RTI con professionisti o nel ricorso al supporto di progettisti qualificati, non discendendo da tali disposizioni alcun obbligo per i progettisti designati di costituirsi in raggruppamento temporaneo di professionisti o di sottoscrivere un contratto di avvalimento per assumere la qualifica di soggetti ausiliari al fine di prestare i requisiti mancanti alla società qualificata per la sola attività di costruzione.
La previsione della lex specialis di gara secondo cui il rapporto tra progettista “indicato” e impresa partecipante qualificata per la sola costruzione debba essere necessariamente formalizzato in un contratto di avvalimento ai sensi dell’art. 89 del Codice costituisce un obbligo ultra legem, con la conseguenza che l’esclusione dalla gara di tale impresa, disposta a seguito della produzione di un contratto di avvalimento nullo, nell’ambito del soccorso istruttorio all’uopo attivato, è illegittima.
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