14 giu 2022
Parere di Precontenzioso numero 281 del 14 giugno 2022
Istanza congiunta di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 211, comma 1 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 presentata dalla società New Group Infrastrutture Srl e dal Comando Stazione Navale di La Spezia – Affidamento diretto dei “Lavori di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso nel sito di deposito temporaneo dei moduli logistici delle UU.NN. Area Varicella Base Navale” – Criterio di aggiudicazione: minor prezzo – Importo a base di gara: euro 84.082,55 – S.A.: Ministero della Difesa-Stato Maggiore della Marina Militare-Comando Stazione Navale di La Spezia.
PREC 79/2022/L
Riferimenti normativi
Art. 1, commi 1, 2 e 3 della legge n. 120/2020
Art. 97, comma 8 del d.lgs. n. 50/2016
Parole chiave
Lavori sottosoglia – Affidamento diretto – RdO sul MePA – Esclusione automatica offerte anomale
Massima
Contratti pubblici – Lavori – Contratti sottosoglia – D.L. Semplificazioni – RdO sul MePA – Esclusione automatica delle offerte – Affidamento diretto – Limiti applicazione del meccanismo di verifica dell’anomalia dell’offerta – Tipologia di procedura selettiva effettivamente espletata – Autovincolo – Eterointegrazione della lex specialis – Principio del favor partecipationis – Valutazione carattere non transfrontaliero – Legittimità procedura.
E’ indubbio che la stazione appaltante, esercitando il potere insindacabile di dare corso ad una procedura di scelta in grado di garantire maggiormente il principio di economicità, possa optare per un affidamento diretto comparativo, non essendo precluso alla stazione appaltante il potere di procedere, sotto soglia, con il ricorso a procedure comparative, né tanto meno alle procedure ordinarie (come confermato dall’art. 36, co. 9 D.Lgs.n.50/2016, tuttora vigente e applicabile).
La determinazione della soglia di anomalia e la successiva esclusione automatica delle offerte anomale ex art. 1, comma 3 della legge n. 120/2020, “nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso” e “anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque”, si applica solo per le procedure di cui al comma 1, lett. b), per l’evidente ragione che per l’affidamento diretto c.d. “puro” di cui alla lett. a) non è previsto alcun confronto concorrenziale e che anche nell’ipotesi in cui l’Amministrazione procedente intendesse acquisire più preventivi o comunque consultare più operatori economici, ciò non integrerebbe i presupposti per poter parlare di affidamento diretto c.d. “mediato” o “comparativo” (di cui alla lett. b), né tantomeno di procedura negoziata.
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