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Anno:2022
Argomento:Contratti pubblici
Categorie:
Tipologie:Pareri precontenzioso
Destinatari:Imprese, Amministrazioni Pubbliche

13 lug 2022

Parere di Precontenzioso numero 331 del 13 luglio 2022

Istanza singola di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 211, comma 1 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 presentata dalla società [OMISSIS] S.p.A., nella qualità di mandataria del concorrente e costituendo RTP con [OMISSIS]– Affidamento della progettazione preliminare, definitiva, esecutiva e direzione dei lavori, comprensive del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, geologia-Lotto n.1: lavori di ripristino officiosità idraulica bacino del fiume Basento – Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa – Importo a base di gara: euro 896.040,20 –  [OMISSIS].
PREC 88/2022/S

Riferimenti normativi
Art. 80, commi 1, 3 e 5 del d.lgs. n. 50/2016

Parole chiave
Requisiti generali – Illeciti professionali gravi – Obblighi dichiarativi dei concorrenti – Modalità di verifica possesso requisiti – Valutazione discrezionale della Stazione appaltante. 

Massima
Appalto pubblico – Servizi – Scelta del contraente – Servizi di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva – Requisiti di ordine generale – Illeciti professionali gravi – Obblighi dichiarativi dei concorrenti – Verifica possesso requisiti – Valutazione discrezionale della Stazione appaltante –Annotazioni casellario Anac – Limiti temporali – Legittimità procedura.
L’apprezzamento circa l’affidabilità del singolo operatore economico nell’ambito delle gare pubbliche è rimessa – al di fuori dei casi di esclusione automatica previsti dalla legge – alla valutazione discrezionale dell’Amministrazione committente. Anche le eventuali omissioni dichiarative non determinano alcun automatismo espulsivo, ma l’esclusione può essere comminata solo se e nella misura in cui siano anche reputate rilevanti – sia nell’omissione in sé, che, necessariamente, rispetto al fatto omesso – da parte della stazione appaltante.
E’ irrilevante il fatto costitutivo di una delle cause di esclusione di cui all’art. 80 comma 5, lett. c) del Codice, che sia stato commesso oltre tre anni prima della indizione della procedura di gara.

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