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Anno:2022
Argomento:Contratti pubblici
Categorie:
Tipologie:Pareri precontenzioso
Destinatari:Imprese, Amministrazioni Pubbliche

16 feb 2022

Parere di Precontenzioso numero 82 del 16 febbraio 2022

Istanza singola di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 211, comma 1 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 presentata dalla società MRC Srls – Affidamento in concessione per anni 10 dal 1.1.2022 al 31.12.2031 della gestione della Farmacia Comunale – Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa – Importo a base di gara: euro 86.000,00 – S.A.: Comune di Villastellone (TO).
PREC 11/2022/S

Riferimenti normativi
Artt. 83 e 86, comma 4 del d.lgs. n. 50/2016

Parole chiave
Capacità economico-finanziaria – Referenze bancarie – Irregolarità – Esclusione automatica – Soccorso istruttorio.

Massima
Requisiti di capacità economico-finanziaria – Richiesta di due referenze bancarie – Esibizione di una sola referenza – Inadeguatezza della referenza presentata – Esclusione senza previa attivazione del soccorso istruttorio – Illegittimità. L’irregolarità, l’omissione o anche la presentazione di una sola referenza bancaria in luogo delle due richieste dalla lex specialis non costituisce, di per sé, una causa di esclusione dalla gara, ma comporta la necessità per la Stazione appaltante di attivare il soccorso istruttorio per consentire all’operatore economico di regolarizzare la documentazione già presentata o di esibire, ai sensi dell’art. 86, comma 4 del Codice, altre prove della adeguatezza, rispetto all’appalto per cui intende concorrere, della propria capacità economico-finanziaria mediante la documentazione integrativa ritenuta idonea.

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