27 apr 2022
Parere sulla Normativa numero 203 del 27 aprile 2022
Ipotesi di affidamento di una parte dei lavori da parte del concessionario …..OMISSIS….. al consorzio …..OMISSIS….. e possibilità per quest’ultimo di ricorrere al subappalto - Richiesta parere congiunta di …..OMISSIS….. e …..OMISSIS…..
AG 4-2022
Riferimenti normativi
Artt. 5, 174 e 175 d.lgs. 50/2016
Parole chiave
Concessione - Affidamento in house – variazioni contrattuali – consorzio - ristrutturazione societaria – subappalto.
Massima
Un concessionario ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. q) del d.lgs. 50/2016, non può ricorrere all’istituto dell’in house ai sensi dell’art. 5 del d.lgs. 50/2016, al fine di procedere alla realizzazione dei lavori oggetto di affidamento in concessione, per mezzo di un consorzio dallo stesso controllato, posto che l’art. 5 citato è specificamente ed esclusivamente riferito alle amministrazioni aggiudicatrici (come definite dall’art. 3, comma 1, lett. a) del Codice) e agli enti aggiudicatori (come descritti all’art. 3, comma 1, lett. d, del Codice). L’art. 192 del d.lgs. 50/2016, richiede inoltre la necessaria iscrizione nell’elenco detenuto dall’Autorità.
Le modifiche alle modalità di esecuzione dei lavori oggetto di affidamento in concessione, devono essere ricondotte nella disciplina dettata dall’art. 175 del d.lgs. 50/2016, in quanto costituenti variazioni ad un contratto in corso di svolgimento. Tali modifiche sono ammissibili entro i limiti stabiliti dalla norma.
Gli atti aggiuntivi della convenzione che regola il rapporto concessorio, ricadono nella disciplina vigente al momento della loro sottoscrizione. La convenzione a monte resta quindi insensibile allo ius superveniens, fatta salva l’ipotesi in cui, nei limiti contemplati dal Codice, sia necessario procedere alla stipula di un atto aggiuntivo, sottoposto alla disciplina nel frattempo intervenuta.
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