Proroga delle attestazioni di qualificazione SOA e dei certificati e dichiarazioni di qualità
Data:
28 aprile 2004

Introduzione
Con decreto-legge n. 98, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 27 aprile 2004, la scadenza della validità triennale delle attestazioni di qualificazioni – prorogata dal decreto-legge 24 dicembre 2003, n.355, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, al 30 aprile 2004 – è stato ulteriormente prorogata al 15 luglio 2004.
La suddetta disposizione comporta che la data del 30 aprile 2004 – prevista, in relazione alla validità delle attestazioni di qualificazione nonché alla validità delle certificazioni di sistema di qualità e delle dichiarazioni della presenza di elementi significativi e correlati del sistema di qualità, nei comunicati dell’Autorità n. 37 e n. 39 – si deve intendere sostituita dalla data del 15 luglio 2004.
E’ alla stessa data che occorre fare riferimento per quanto riguarda la determinazione della proroga, per cui nella formulazione che deriva dal decreto-legge n. 98/2004, l’articolo 4 del precedente provvedimento di urgenza 355/2003 va letto nei termini seguenti: “E’ prorogato al 15 luglio 2004 il termine triennale di validità delle attestazioni di cui al comma 5 dell’articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, rilasciate dalle Società Organismi di Attestazione (SOA), la cui scadenza interviene prima di tale data.”
Si comunica, inoltre, che a seguito della pubblicazione in data 13 aprile 2004 sulla GURI del d.P.R. 10 marzo 2004, n. 93 che ha introdotto nel d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34 le disposizioni in materia di verifica triennale delle attestazioni di qualificazione, l’Autorità, ha provveduto ad approvare in data 21 aprile 2004 la determinazione n. 6 contenente indicazioni alle SOA in ordine alle attività da svolgere per la effettuazione della verifica triennale.
Ultimo aggiornamento 21/10/2021, 15:07