Protocollo d’intesa tra Anac e Autorità nazionale per la prevenzione della corruzione Ucraina
Data:
14 febbraio 2017

Introduzione
L’Autorità Nazionale Anticorruzione della Repubblica Italiana e l’Autorità Nazionale per la Prevenzione della Corruzione dell’Ucraina (le Parti):
Nella volontà di rafforzare e approfondire le relazioni amichevoli che esistono tra i due paesi e la loro attuale collaborazione nel campo della prevenzione della corruzione;
Consapevoli dell'importanza della cooperazione internazionale e dell’urgente necessità di attuazione degli strumenti internazionali nel campo della prevenzione della corruzione, adottata dai due Paesi;
Considerando che entrambe le Parti svolgono un ruolo chiave nei loro Paesi per quanto riguarda gli sforzi per prevenire la corruzione e che lo scambio di informazioni e di esperienze in questo settore è del massimo reciproco interesse;
Considerando in particolare che la Convenzione anticorruzione delle Nazioni Unite del 31 ottobre 2003 (UNCAC), sottolinea il carattere fondamentale della collaborazione internazionale e regionale, ovvero lo scambio di esperienze e buone prassi nel campo della prevenzione e della repressione della corruzione; concordano quanto segue:
Articolo 1
OBIETTIVO
Le Parti, nell'ambito delle proprie competenze e secondo le leggi dei loro Stati, concordano di promuovere e rafforzare la cooperazione attraverso lo scambio di informazioni ed esperienze nel campo della prevenzione della corruzione e di promozione dell’integrità, con riferimento in particolare ai seguenti ambiti:
a) attuazione e monitoraggio delle misure anti-corruzione;
b) individuazione, prevenzione e risoluzione dei conflitti di interesse;
c) formazione e aggiornamento su etica e integrità dei dipendenti pubblici; d) prevenzione e individuazione dei fenomeni di corruzione.
Articolo 2
MODALITA’ DI COOPERAZIONE
Le Parti concordano sulla circostanza che la cooperazione si svolgerà attraverso le seguenti modalità:
a) consultazioni periodiche, scambi informativi e di buone prassi, cooperazione in progetti comuni per l'attuazione dei principi della politica anticorruzione ;
b) organizzazione di seminari congiunti, tavole rotonde, conferenze, corsi ed attività di formazione;
c) attività volte a aumentare l'attenzione dell’opinione pubblica sulla prevenzione della corruzione;
d) organizzazione di incontri ad alto livello, per discutere le prospettive di sviluppo della cooperazione bilaterale; e) ogni altra modalità di cooperazione coerente con l’obiettivo del presente Protocollo di Intesa.
Articolo 3
NORMATIVA APPLICABILE
Le Parti si impegnano a realizzare le attività di cooperazione ai sensi del presente Protocollo di Intesa nel pieno rispetto delle rispettive competenze, legislazioni, norme e regolamenti applicabili alle Parti.
Il presente Protocollo di Intesa, con riguardo alla Parte italiana, verrà attuato nel pieno rispetto degli obblighi derivanti dalla sua appartenenza all’Unione Europea.
Le disposizioni del presente Protocollo di Intesa non sono destinati a creare obblighi giuridicamente vincolanti o a sostituire il diritto interno.
Il presente Protocollo di Intesa non crea nè implica alcuna obbligazione finanziaria per le Parti. Qualunque impegno delle Parti originante dal presente Protocollo dipenderà dalla disponibilità di risorse.
Articolo 4
SOGGETTI DI CONTATTO
Le Parti stabiliscono le persone di contatto allo scopo di promuovere e rafforzare la comunicazione reciproca, il monitoraggio e l’attuazione del protocollo d’intesa.
Articolo 5
ENTRATA IN VIGORE, MODIFICA
Il presente Protocollo di Intesa produce i suoi effetti alla data della firma tra le Parti.
Il presente Protocollo potrà essere denunciato in qualsiasi momento, in forma scritta, a mezzo notifica, da ciascuna delle parti firmatarie. La denuncia del Protocollo avrà effetto dopo tre mesi dal giorno della notifica e non pregiudicherà la realizzazione delle attività già avviate.
Il presente Protocollo si applica nel pieno rispetto degli ordinamenti e delle legislazioni vigenti nei rispettivi Paesi e degli obblighi internazionali e sarà pubblicato sui rispettivi siti web delle Parti firmatarie.
Gli emendamenti al presente Protocollo di Intesa sono effettuati consensualmente e realizzati in forma scritta.
Articolo 6
SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
Qualsiasi controversia derivante dall’interpretazione o dall’esecuzione del presente Protocollo di Intesa sarà risolta dalle “Parti” di comune accordo.
Firmato a Roma il 14 febbraio 2017, in due copie originali, ciascuna in lingua italiana, ucraina e inglese, essendo i testi ugualmente autentici.
In caso di divergenza di interpretazione del presente Protocollo di Intesa prevarrà il testo in lingua inglese.
Ultimo aggiornamento 07/04/2020, 14:58