(OSCURATE) Qualificazione delle stazioni appaltanti
(FAQ aggiornate al 17 maggio 2023)
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FAQ AMBITO DI APPLICAZIONE E REQUISITI OBBLIGATORI
La qualificazione è necessaria, ai sensi del combinato disposto dell’art. 62, comma 1, e dell’art. 2, comma 1, dell’All. II.4 del d.lgs. n. 36/2023, per gli affidamenti di contratti di lavori di importo superiore a 500 mila euro e di servizi e forniture d’importo superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, mentre “non è necessaria la qualificazione per l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori”.
Dato il disallineamento, tra gli importi previsti nell’art. 62 del Codice e nelle tabelle A e B dell’All. II.4, rispetto all’art. 2, comma 1, dell’All. II.4, le soglie indicate nel precedente paragrafo rispondono al criterio gerarchico di cui all’articolo 1 delle disposizioni sulla legge in generale, di cui al Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262, stante che le norme presenti negli allegati del D.lgs. 36/2023 sono delle norme attuative, a mente di quanto esposto nella relazione illustrativa dello schema definitivo di Codice dei contratti pubblici stilato dalla Commissione del Consiglio di Stato incaricata ai sensi del comma 4 dell’art. 1 della legge n. 78 del 21 giugno 2022, e come confermato dal fatto che al comma 3 dell’articolo 62 del codice si prevede l’adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri per l’aggiornamento dell’istituto di specie.
La qualificazione si applica a tutte le stazioni appaltanti, ovvero a qualsiasi soggetto, pubblico o privato, che affida contratti di appalto di lavori, servizi e forniture e che è comunque tenuto, nella scelta del contraente, al rispetto del Codice.
A mente dell’articolo 62, comma 17, del codice dei contratti pubblici sono espressamente esclusi gli Enti aggiudicatori, ossia le imprese pubbliche e i soggetti privati titolari di diritti speciali o esclusivi quando svolgono una delle attività previste dagli articoli da 146 a 152, così definite:
- le imprese pubbliche, ovvero qualsiasi impresa, operante nei settori speciali, su cui le amministrazioni aggiudicatrici possono esercitare, direttamente o indirettamente, un’influenza dominante perché ne sono proprietarie, vi hanno una partecipazione finanziaria, o in virtù di norme che disciplinano le imprese in questione;
- i soggetti privati titolari di diritti speciali e/o esclusivi, ossia i soggetti privati e/o partecipati senza forme di controllo pubblico nel senso indicato dal legislatore (cfr. art 2, comma 1, lett. b) del d.lgs. 175/2016), operanti nei settori speciali.
- Inoltre, sono sottratti all’applicazione del sistema della qualificazione di cui agli articoli 62 e 63 del Codice:
- i soggetti privati tenuti solo in parte alla disciplina codicistica sugli appalti come, ad esempio, i titolari di permesso di costruire o di un altro titolo abilitativo, che assumono in via diretta l'esecuzione delle opere di urbanizzazione a scomputo totale o parziale del contributo previsto per il rilascio del permesso (cfr. art. 13, comma 7, e all. I.12 del d.lgs 36/2023);
- i Commissari straordinari, considerato che, ai sensi dell’articolo 13, comma 4 bis, del decreto legge 67/97, espressamente richiamato all’interno dell’articolo 223 del Codice, i Commissari straordinari, per l’attuazione degli interventi cui sono preposti, agiscono in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto comunque della normativa comunitaria sull'affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture, della normativa in materia di tutela ambientale e paesaggistica, di tutela del patrimonio storico, artistico e monumentale, nonché dei principi generali dell'ordinamento e che analoga previsione è contenuta in altri atti normativi, ad esempio nell’articolo 4, comma 3, del decreto legge 32/19. Per effetto delle predette norme, i Commissari straordinari, nominati sulla base della normativa nazionale vigente, sono abilitati ad operare con funzioni di stazione appaltante senza che sia necessaria una loro qualificazione attraverso il sistema di cui agli articoli 62 e 63 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.
Si poiché l’articolo 62, comma 17, del codice esclude dal sistema della qualificazione espressamente gli Enti aggiudicatori operanti nei settori speciali (imprese pubbliche e soggetti privati titolari di diritti esclusivi e/o speciali), viceversa le società in house providing, ancorché operanti nei settori speciali, rientrano nel novero delle amministrazioni aggiudicatrici giusta previsione dell’articolo 28 della direttiva 2014/25/UE, ove espressamente riconduce le persone giuridiche di diritto pubblico e/o privato che soddisfano i requisiti dell’in house providing tra le amministrazioni aggiudicatrici.
La qualificazione con riserva si applica, a richiesta delle amministrazioni interessate, alle seguenti stazioni appaltanti, comunque denominate:
- unioni di comuni disciplinate dal Titolo II, capo IV del TUEL, comprensive delle Comunità montane, insulari ed arcipelago;
- province;
- città metropolitane,
- comuni capoluogo di provincia;
- regioni;
- Stazioni Uniche Appaltanti (SUA) e Centrali Uniche di Committenza (CUC) costituite dagli enti di cui sopra.
Nella predetta definizione rientrano esclusivamente le Unioni di comuni, comprensive delle Comunità montane, insulari ed arcipelago, di cui al Titolo II, capo IV del TUEL e non le altre forme di associazioni, consorzi, accordi e società in house che, se del caso, dovranno dunque procedere con le modalità di qualificazione ordinaria.
Per "Struttura Organizzativa Stabile" (SOS) si intende un Ufficio – ad esempio un Ufficio Gare, un Ufficio Acquisti, un Ufficio Tecnico o similari - inserito in maniera stabile all’interno dell’articolazione organizzativa dell’Ente con funzioni attinenti agli ambiti (progettazione tecnico-amministrativa e affidamento procedure/esecuzione dei contratti) e settori (lavori/servizi e forniture) di qualificazione. Nella stessa stazione appaltante possono essere presenti una o più strutture stabilmente dedicate alle predette funzioni.
Per “disponibilità” di piattaforme di approvvigionamento digitale per lo svolgimento di procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici si intende la possibilità di uso permanente delle piattaforme di approvvigionamento digitale certificate di cui agli artt. 25 e 26 del d.lgs. n. 36/2023, in quanto di proprietà della stazione appaltante o a disposizione della stessa per il tramite di contratti di servizio stipulati con soggetti terzi. Il mero utilizzo di piattaforme di soggetti terzi (ad es. acquisti mediante catalogo MEPA), in mancanza della disponibilità della stesse nel senso sopra chiarito, non può ritenersi sufficiente ai fini della dimostrazione del requisito.
Per “attività di centralizzazione della committenza” si intendono tutte le attività, svolte su base permanente, inerenti l’acquisizione di lavori, servizi o forniture destinati alle stazioni appaltanti. In particolare, rientrano tra le attività di centralizzazione della committenza: la progettazione, l’aggiudicazione e la stipula di convenzioni, accordi quadro, contratti per conto delle stazioni appaltanti, l’istituzione e la gestione di sistemi dinamici di acquisizione e mercati elettronici di negoziazione, lo svolgimento di attività di committenza ausiliaria per conto delle stazioni appaltanti.
Le Centrali di Committenza e le Stazioni Appaltanti già qualificate devono, entro e non oltre il 31 gennaio 2024, accedere all'applicativo e comunicare la disponibilità di piattaforme di approvvigionamento digitale certificate di cui agli articoli 25 e 26 del Codice di proprietà o anche per il tramite di contratti di servizio con soggetti terzi.
In caso di mancato aggiornamento, a partire dal 1° febbraio 2024, la qualificazione ottenuta decadrà.
FAQ REQUISITO “COMPETENZE DEI DIPENDENTI DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA STABILE”
Con il termine “dipendenti” si intende il personale in forza alla Stazione appaltante e impiegato nella Struttura Organizzativa Stabile (SOS) con contratto di lavoro subordinato, sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato.
I dati relativi al numero di dipendenti della stazione appaltante e della Struttura Organizzativa Stabile devono essere riferiti alla data di presentazione della domanda.
Per dipendenti della Struttura organizzativa stabile si intende il personale, con contratto di lavoro subordinato, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, che risulta assegnato alla Struttura Organizzativa Stabile (inquadrato come “Dirigente”, “Funzionario/Quadro”, “Operativo/Impiegato”) e che possiede specifiche competenze, esperienza e responsabilità rispetto allo svolgimento delle funzioni attribuite alla “Struttura”. Non dovranno essere considerati, invece, i lavoratori somministrati o assimilabili. Nel caso di comando o distacco il personale è conteggiato da parte dell’amministrazione per la quale presta effettivamente servizio.
Nel caso in cui nella stazione appaltante sia presente più di una SOS è necessario indicare il numero totale di dipendenti sommando il numero di dipendenti che operano nelle diverse SOS. Il dato di dettaglio per ciascuna qualifica richiesta (dirigenti, funzionari/quadri, operativi/impiegati) deve indicare la somma dei dipendenti, per la corrispondente qualifica, operanti nelle diverse SOS.
Se il dipendente del Comune lavora per la centrale di committenza può essere sommato tra i dipendenti della centrale, purché non venga poi conteggiato anche ai fini della qualificazione del Comune di appartenenza.
Se almeno il 50% dell’attività lavorativa è svolta per le funzioni della Struttura Organizzativa Stabile, il dipendente può essere conteggiato nella struttura stessa.
Si, nella sezione relativa al requisito “Competenze” non devono essere considerati i titoli (lauree, diplomi, master, dottorati, ecc.) rientranti nella valutazione del requisito “Formazione” come i titoli formativi che non sono stati conseguiti a livello personale ma nell’ambito di programmi formativi dell’Ente di appartenenza.
No, per il calcolo del numero di dipendenti con titolo di studio “laurea di primo livello” devono essere indicati esclusivamente i dipendenti che non sono in possesso del titolo di “laurea specialistica”.
No, per il calcolo del numero di dipendenti con titolo di studio “diploma” devono essere indicati esclusivamente i dipendenti che non sono in possesso del titolo di “laurea”.
No, per il calcolo del numero di dipendenti con titolo “master di I livello” devono essere indicati esclusivamente i dipendenti che non sono in possesso del titolo di “master di II livello o dottorato”.
No, i campi “Master I livello”, “Master II livello”, “Dottorato di ricerca”, “Iscritti ad Albo professionale/Ordine” devono essere compilati esclusivamente in relazione ai titoli/iscrizioni attinenti alle funzioni della “Struttura Organizzativa Stabile”.
Per “adeguata competenza in project management” si intende la qualifica di project manager ai sensi dei punti 4.3 e 7.3 delle Linee Guida n. 3 di ANAC.
FAQ REQUISITO “SISTEMA FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE”
Per riempire la sezione relativa al requisito “Formazione” devono essere considerati i corsi (di formazione, perfezionamento, specializzazione, diplomi, master, ecc.) conseguiti dal personale della struttura organizzativa stabile (SOS) nel triennio precedente alla data di presentazione della domanda, nell’ambito dei programmi formativi dell’Ente di appartenenza, anche se effettuati da remoto, indipendentemente dal soggetto erogatore della formazione, aventi ad oggetto materie pertinenti alle funzioni della SOS, come, ad esempio:
- il codice dei contratti pubblici;
- l’analisi economica dei contratti pubblici;
- l’e-procurement pubblico;
- il project management.
Non devono essere considerati i titoli di formazione (lauree, diplomi, master, dottorati, ecc.) richiesti per la valutazione del requisito “Competenze” né altri titoli di formazione conseguiti a titolo personale.
Per “formazione base” si intendono le attività formative che prevedano, per ciascuna unità di personale, il rilascio di un attestato di partecipazione, che abbiano una durata complessiva di almeno 20 ore, realizzate anche in modalità FAD. Per il computo della soglia delle 20 ore riferite a ciascuna unità di personale, sono valutabili anche attività formative di durata inferiore, purché di almeno 4 ore e che prevedano il rilascio dell’attestato di partecipazione.
Lo stesso dipendente può essere conteggiato anche per più di una tipologia (base, specialistica, avanzata) di formazione.
Per “formazione specialistica” si intendono i corsi di formazione con attestato di superamento di una prova di valutazione finale, che abbiano una durata complessiva di almeno 60 ore, erogati anche a distanza, purché con modalità sincrona interattiva. A titolo esemplificativo: master di I° livello, corsi di perfezionamento universitario, corsi avanzati SNA, purché, singolarmente considerati, di durata non inferiore a 30 ore.
Lo stesso dipendente può essere conteggiato anche per più di una tipologia (base, specialistica, avanzata) di formazione.
Per “formazione avanzata” si intendono il Diploma di esperto in appalti pubblici SNA e Master universitari di II° livello, con prova di valutazione finale, della durata di almeno 120 ore.
Lo stesso dipendente può essere conteggiato anche per più di una tipologia (base, specialistica, avanzata) di formazione.
FAQ REQUISITO “GARE SVOLTE”
I dati relativi al requisito “Gare svolte” sono precaricati dal sistema. Per la valutazione del requisito “Gare svolte” il sistema considera i dati comunicati all’ANAC dai RUP con la scheda S02-"CREAZIONE LOTTO" e S08-"AGGIUDICAZIONE SOPRA SOGLIA" del Manuale SIMOG. Ai fini della qualificazione, ai sensi del combinato disposto dell’art. 62, comma 1 e dell’art. 2, comma 1 dell’All. II.4 del d.lgs. n. 36/2023, come previsto nelle Tabelle A e B dell’All. II.4, saranno considerate le gare d’importo superiore a 500 mila euro per gli affidamenti di contratti di lavori e le gare d’importo superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti per gli affidamenti di contratti di servizi e forniture (vedi FAQ 1).
In particolare:
- per “Numero gare BANDITE nell'ultimo quinquennio si considerano le sole gare che la stazione appaltante ha espletato direttamente e non anche a quelle gestite dalla Centrale Unica di Committenza per suo conto;
- per “importo a base d'asta” viene considerato il dato comunicato con la scheda S02-"CREAZIONE LOTTO";
- per “procedura di scelta del contraente” si considera il dato comunicato con la scheda S02-"CREAZIONE LOTTO" cod. 06-"SCELTA DEL CONTRAENTE" del Manuale SIMOG;
- per “criterio di scelta” si considera il dato comunicato con la scheda S08-"AGGIUDICAZIONE SOPRA SOGLIA", cod. 33-"CRITERI DI AGGIUDICAZIONE" del Manuale SIMOG;
- per “numero di gare aggiudicate” si considerano le gare per le quali è stata trasmessa la scheda S08-"AGGIUDICAZIONE SOPRA SOGLIA".
No, il CIG deve essere sempre acquisito dal soggetto che svolge la gara. Nel caso di specie va utilizzata la funzionalità di delega presente nel sistema SIMOG. In questo modo l'Autorità è in grado di associare le gare ai soggetti che le hanno svolte per la qualificazione per l’ambito di affidamento e ai soggetti che le hanno condotte ai fini della qualificazione per l’ambito di esecuzione.
L’attribuzione dei punteggi per il requisito “gare svolte” viene effettuata sulla base dei dati presenti nella BDNCP. Le stazioni appaltanti possono verificare i dati presenti accedendo al sistema Simog per il tramite del proprio RASA. In alternativa è possibile utilizzare il portale OpenData, tenendo tuttavia presente che attualmente il portale non dà evidenza di eventuali gare svolte su delega. Qualora si registrassero informazioni o dati non censiti si possono utilizzare le modalità usuali di integrazione delle informazioni attraverso il sistema Simog ovvero gli omologhi siti degli Osservatori regionali dotati di propri sistemi di rilevazione.
FAQ REQUISITO “ASSOLVIMENTO OBBLIGHI COMUNICAZIONE ALL’AUTORITÀ”
I dati relativi al requisito “Assolvimento obblighi comunicazione all’Autorità” sono precaricati dal sistema. Per la valutazione del requisito “Assolvimento obblighi comunicazione all’Autorità”, il sistema considera i dati comunicati all’ANAC dai RUP con la scheda S07-"DATI COMUNI" e S08-"AGGIUDICAZIONE SOPRA SOGLIA" del Manuale SIMOG. In particolare:
- per l’ESITO si fa riferimento alla scheda S07-"DATI COMUNI", cod. 19-"ESITO PROCEDURA" del Manuale SIMOG. Se la scheda S07-"DATI COMUNI" è stata trasmessa ma il dato relativo all'ESITO non è stato riempito allora l'esito viene considerato come non comunicato. I possibili esiti sono: Aggiudicata, Annullata/Revocata successivamente alla pubblicazione, Deserta, Senza esito a seguito di offerte irregolari/inammissibili, non congrue o non appropriate, Proposta di aggiudicazione, Annullata/revocata prima dell'apertura delle buste amministrative, Annullata/revocata dopo l'apertura delle buste amministrative;
- per ESITO NEGATIVO si intende uno dei seguenti esiti: Annullata/Revocata successivamente alla pubblicazione, Deserta, Senza esito a seguito di offerte irregolari/inammissibili, non congrue o non appropriate, Annullata/revocata prima dell'apertura delle buste amministrative, Annullata/revocata dopo l'apertura delle buste amministrative;
- per scheda di aggiudicazione si intende la scheda S08-"AGGIUDICAZIONE SOPRA SOGLIA", del Manuale SIMOG.
Gli indicatori elementari sulla base dei quali viene calcolato il punteggio relativo al requisito “Assolvimento obblighi comunicazione all’Autorità” sono quelli riportati nella Tabella 1 allegata alle Linee Guida approvate con delibera ANAC n. 441 del 28 settembre 2022 e non quelli della Tabella C dell’All. II.4 al d.lgs. n. 36/2023 che, erroneamente, riporta gli indicatori relativi al requisito “Assolvimento obblighi monitoraggio OOPP”.
FAQ REQUISITO “ASSOLVIMENTO OBBLIGHI MONITORAGGIO OOPP”
I dati relativi al requisito “Assolvimento obblighi monitoraggio OOPP” sono precaricati dal sistema.
L’indicatore “I57_2 -Somma dei pesi delle schede trasmesse per i CUP trasmessi / Numero Totale dei CUP di titolarità dell’Ente (peso 50)” corrisponde all’ “Indice di completezza” relativo al monitoraggio BDAP MOP riguardante l’assolvimento degli obblighi di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti.
L’Indicatore “I57_1 – Numero dei CUP trasmessi/Numero totale dei CUP di titolarità dell’Ente (peso 50)” corrisponde all’ “Indice di adempienza” relativo al monitoraggio BDAP MOP riguardante l’assolvimento degli obblighi di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti.
Gli indicatori elementari sulla base dei quali viene calcolato il punteggio relativo al requisito “Assolvimento obblighi monitoraggio OOPP” sono quelli riportati nella Tabella C dell’All. II.4 al d.lgs. n. 36/2023 anche se, erroneamente, sono stati riferiti al requisito “Assolvimento obblighi comunicazione all’Autorità”.
FAQ REQUISITO “UTILIZZO PIATTAFORME APPROVVIGIONAMENTO DIGITALE”
I dati relativi al requisito “Utilizzo di piattaforme di approvvigionamento digitale” sono precaricati dal sistema. Per la valutazione del requisito ““Utilizzo piattaforme di approvvigionamento digitale”, il sistema considera i dati comunicati all’ANAC dai RUP con la scheda S01-"CREAZIONE GARA", campo cod. 13.2-"STRUMENTI PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE" del Manuale SIMOG.
Ai fini della qualificazione sono considerate le gare per le quali il dato cod. 13.2-"STRUMENTI PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE" (dato obbligatorio a partire da luglio 2019) è stato valorizzato a “Procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione Art.58”.