Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT). Questioni di carattere generale

FAQ aggiornate al 7 febbraio 2024

1. Nomina, criteri di scelta

La nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza compete agli organi di indirizzo delle amministrazioni ed enti.


Parole chiave: Anticorruzione – RPCT – organo competente alla nomina- organo di indirizzo
Fonti: art. 1, co. 7, l. n. 190/2012 - Allegato 3 del PNA 2022 

Per designare il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza è necessaria l’adozione di un apposito provvedimento dell’organo di indirizzo, conseguente alla valutazione circa la sussistenza dei requisiti necessari per lo svolgimento delle funzioni. Il provvedimento di nomina adottato dall’organo di indirizzo deve indicare: il soggetto cui è conferito l’incarico, la durata dell’incarico e, laddove la designazione si discosti dagli orientamenti espressi dall’Autorità, le motivazioni che hanno indotto l’amministrazione a soluzioni diverse.
È opportuno, inoltre, che nel provvedimento di nomina venga anche indicata la tipologia di incarico (dirigenziale) di cui è titolare il soggetto cui è conferito il ruolo di RPCT (qualora tale ultimo incarico non sia stato assegnato in via esclusiva).

Parole chiave: Anticorruzione – RPCT – provvedimento di nomina
Fonti: art. 1, co. 7, l. n. 190/2012 – Allegato 3 del PNA 2022 

 

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza è individuato tra i dirigenti.
Laddove possibile, è altamente consigliato attribuire l’incarico di RPCT in capo a dirigenti di prima fascia, o equiparati.

Parole chiave: Anticorruzione – responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza – nomina– dirigente 
Fonti: art. 1, co. 7, l. n. 190/2012 – Allegato 3 del PNA 2022

 

In strutture organizzative di ridotte dimensioni, in caso di carenza di posizioni dirigenziali o ove i dirigenti siano in numero così limitato da dover essere assegnati esclusivamente allo svolgimento di compiti gestionali nelle aree a rischio corruttivo, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza può essere individuato in un dipendente con posizione organizzativa o, comunque, in un profilo non dirigenziale che garantisca comunque le idonee competenze. Tale scelta deve in ogni caso essere opportunamente motivata.  


Parole chiave: Anticorruzione – RPCT – nomina – profilo non dirigenziale. 
Fonti: art. 1, co. 7, l. n. 190/2012 – Allegato 3 del PNA 2022 

È opportuno selezionare il RPCT tra quei soggetti che abbiano adeguata conoscenza dell’organizzazione e del funzionamento dell’amministrazione, che siano dotati della necessaria autonomia valutativa e competenze qualificate per svolgere con effettività il proprio ruolo.
E’ opportuno altresì che i soggetti cui conferire l’incarico di RPCT non siano in una posizione che presenti profili di conflitto di interessi.
In questa ottica, al fine di garantire l’autonomia valutativa del RPCT, è opportuno che la scelta non ricada su un dirigente che provenga direttamente da uffici di diretta collaborazione con l’organo di indirizzo laddove esista un vincolo fiduciario.
Va, altresì, evitato, per quanto possibile, che il RPCT sia scelto tra i dirigenti assegnati ad uffici che svolgono attività di gestione e di amministrazione o ad uffici che svolgono attività nei settori più esposti al rischio corruttivo, come, ad esempio, l’ufficio contratti l’Ufficio gestione del patrimonio, l’Ufficio contabilità e bilancio, l’Ufficio del personale.
In ogni caso la scelta è rimessa all’autonoma determinazione motivata degli organi di indirizzo di ogni ente o amministrazione.

Parole chiave: Anticorruzione – RPCT – requisiti di nomina – sovrapposizione di funzioni con dirigenti di aree a rischio corruttivo - inopportunità
Fonti: art. 1, co. 7, l. n. 190/2012 – Allegato 3 del PNA 2022 

 

L’incarico di RPCT deve essere affidato a un dipendente dell’amministrazione che assicuri stabilità ai fini dello svolgimento dei compiti. Il legislatore ha ribadito infatti che l’incarico di RPCT sia attribuito, di norma, a un dirigente di ruolo in servizio e ha previsto un specifico divieto di far elaborare il PTPCT - e quindi anche la sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO - a soggetti esterni. Pertanto, la nomina di un dirigente esterno all’amministrazione è da considerarsi come una eccezione. Nel caso, tale scelta necessita di una motivazione puntuale, anche in ordine all’assenza di soggetti interni aventi i requisiti previsti dalla legge e chiariti dalle delibere dell’ANAC.

Parole chiave: Anticorruzione – RPCT – nomina – stabilità- soggetto esterno con incarichi di natura dirigenziale - eccezionalità
Fonti: art. 1, co. 7, l. n. 190/2012 - art. 19, co. 6, d.lgs. n. 165/2001 – Allegato 3 del PNA 2022 

 

Non appare coerente con le previsioni di legge e con le indicazioni fornite dall’Autorità circa i requisiti di adeguata conoscenza dell’amministrazione, stabilità e durata connessi all’incarico di RPCT, la nomina di un soggetto che si trovi in posizione di comando e, quindi, non incardinato nei ruoli dell’amministrazione, pur prestando servizio presso e nell’interesse della stessa.
Tuttavia, nelle realtà di piccole dimensioni con carenza di personale, come estrema ratio, è ammessa la nomina di un soggetto che si trovi in posizione di comando. Rimane ferma la necessità di adeguata motivazione circa le ragioni che non hanno consentito di operare una diversa designazione. 

Parole chiave: Anticorruzione – RPCT – nomina – soggetto in posizione di comando- incoerenza con le previsioni di legge e indicazioni di ANAC – eccezione negli enti di piccole dimensioni- motivazione della scelta
Fonti: art. 1, co. 7, l. n. 190/2012 – Allegato 3 del PNA 2022 

 

Al fine di evitare che l’attività del RPCT possa essere compromessa da una situazione di precarietà, l’incarico di RPCT deve avere una durata minima ragionevole, di almeno tre anni.

Parole chiave: Anticorruzione – RPCT –incarico- durata minima- almeno tre anni
Fonti: art. 1, co. 7, l. n. 190/2012 – Allegato 3 del PNA 2022 

 

Laddove il RPCT svolga l’incarico in via esclusiva (circostanza che potrebbe verificarsi in enti di grandi dimensioni con organizzazione complessa) la durata dell’incarico dovrebbe non essere inferiore a tre anni e prorogabile una sola volta.

Parole chiave: Anticorruzione – RPCT –incarico in via esclusiva– durata-  non inferiore tre anni- prorogabile
Fonti: art. 1, co. 7, l. n. 190/2012 – Allegato 3 del PNA 2022

 

Laddove l’incarico di Responsabile si configuri – come di norma - quale incarico aggiuntivo a dirigente già titolare di altro incarico, la durata prevista è altamente raccomandato non sia inferiore a quella del contratto sottostante all’incarico già svolto e, comunque, nel rispetto del limite temporale di tre anni, prevedendo eventualmente una sola proroga.

Parole chiave: Anticorruzione – RPCT –incarico aggiuntivo – durata non inferiore a quella del contratto dell’incarico già svolto – tre anni- prorogabile
Fonti: art. 1, co. 7, l. n. 190/2012 – Allegato 3 del PNA 2022 

 

Nei PTPCT o nella sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO gli enti devono definire idonee misure per affrontare tale evenienza. Può essere prevista, ad esempio, una procedura organizzativa interna che, sulla base di criteri prestabiliti, permetta di individuare in modo automatico il sostituto del RPCT nell’ipotesi in cui vi sia un’assenza temporanea ed imprevista dello stesso. 

Parole chiave: Anticorruzione – RPCT –assenza temporanea ed imprevista– procedura- individuazione sostituto del RPCT
Fonti: art. 1, co. 7, l. n. 190/2012 – Allegato 3 del PNA 2022 

 

Quando l’assenza si traduce in una vera e propria vacatio del ruolo di RPCT è compito dell’organo di indirizzo attivarsi immediatamente per la nomina di un nuovo Responsabile, con l’adozione di un atto formale di conferimento dell’incarico.

Parole chiave: Anticorruzione – RPCT –vacatio–- organo di indirizzo- nomina del nuovo RPCT
Fonti: art. 1, co. 7, l. n. 190/2012 – Allegato 3 del PNA 2022

 

Il Responsabile della prevenzione della corruzione (RPC), di norma, anche la funzione di Responsabile della trasparenza (RT). È possibile mantenere separate le due figure esclusivamente se esistono obiettive difficoltà organizzative (da motivare nei provvedimenti di nomina) tali da giustificare la distinta attribuzione dei due ruoli. Ad esempio, in organizzazioni particolarmente complesse ed estese sul territorio, e al solo fine di facilitare l’applicazione effettiva e sostanziale della disciplina sull’anticorruzione e sulla trasparenza.
È comunque necessario che le amministrazioni chiariscano espressamente le motivazioni di questa eventuale scelta nei provvedimenti di nomina del RPC e RT e garantiscano il coordinamento delle attività svolte dai due responsabili, anche attraverso un adeguato supporto organizzativo.

Parole chiave: Anticorruzione – Responsabile della prevenzione della corruzione -  Responsabile della trasparenza – separazione ruolo RPC e RT - obiettive difficoltà organizzative
Fonti: art. 1, co. 7, l. n. 190/2012 - - delibera ANAC n. 1310/2016, Parte Prima, § 2. - Allegato 3 del PNA 2022

 

Sì, è necessario che l’amministrazione si attivi per assicurare interventi formativi finalizzati a fornire allo stesso RPCT, nella prospettiva di una maggiore professionalizzazione di tale ruolo, tutti gli elementi conoscitivi e le competenze necessarie con riguardo ai metodi e agli strumenti di gestione del rischio corruttivo.

Parole chiave: Anticorruzione –  RPCT- formazione - gestione del rischio
Fonti: art. 1, co. 7, l. n. 190/2012 - - delibera ANAC n. 1310/2016, Parte Prima, § 2. - Allegato 3 del PNA 2022

 

Per quanto possibile, nelle amministrazioni di grandi dimensioni la figura del RPD non deve coincidere con il RPCT. Si valuta, infatti, che la sovrapposizione di tali ruoli possa rischiare di limitare l’effettività dello svolgimento delle attività riconducibili alle due diverse funzioni, tenuto conto dei numerosi compiti e responsabilità che la normativa attribuisce sia al RPD che al RPCT.

Parole chiave: Anticorruzione – RPCT - Responsabile di Protezione dei Dati – sovrapposizione di ruoli –amministrazioni di grandi dimensioni
Fonti: art. 1, co. 7, l. n. 190/2012 – Allegato 3 del PNA 2022 

 

Gli enti di piccole dimensioni, in particolare quelli con meno di 50 dipendenti, possono attribuire, con motivata determinazione, allo stesso soggetto l’incarico di RPCT e di Responsabile della protezione dei dati, qualora la carenza di personale non renda possibile, da un punto di vista organizzativo, tenere distinte le due funzioni.

Parole chiave: Anticorruzione – RPCT - Responsabile di Protezione dei Dati – sovrapposizione di ruoli –amministrazioni di piccole dimensioni – amministrazioni con meno di 50 dipendenti 
Fonti: art. 1, co. 7, l. n. 190/2012 – Allegato 3 del PNA 2022 

 

È da escludere l’eventualità che il RPCT ricopra anche il ruolo di componente o di presidente dell’Organismo indipendente di valutazione (OIV), dell’Organismo di vigilanza (ODV) o del Nucleo di valutazione. Ciò al fine di evitare che vi siano situazioni di coincidenza di ruoli fra controllore e controllato.

Parole chiave: Anticorruzione – RPCT - nomina – incompatibilità – OIV – ODV – Nucleo di valutazione
Fonti: art. 1, co. 7, l. n. 190/2012 – Allegato 3 del PNA 2022 
 

Il contemporaneo svolgimento della funzione di RPCT e di componente o titolare dell’Ufficio sui procedimenti disciplinari (UPD), in particolare, nelle amministrazioni di grandi dimensioni è inopportuno. Ciò non toglie che i rapporti tra RPCT e dirigente preposto all’Ufficio dei procedimenti disciplinari devono essere improntati il più possibile alla massima collaborazione. 
In particolare, qualora l’UPD sia un organo monocratico occorre tenere distinta la figura di RPCT e l’incarico di responsabile dell’Ufficio dei procedimenti disciplinari. Ciò in quanto si verificherebbe una situazione di conflitto di interessi: il RPCT si troverebbe a segnalare e nel contempo a valutare, in veste di UPD, le infrazioni disciplinari.
Quando l’UPD è un organo collegiale, pur se esclusa in via generale una situazione di conflitto di interesse, è comunque altamente auspicabile tenere distinti i due incarichi.

Parole chiave: Anticorruzione – RPCT - responsabile dell’ufficio per i procedimenti disciplinari -  
Fonti: art. 1, co. 7, l. n. 190/2012-  art. 43, co. 1 e 5, d.lgs. n. 33/2013- art. 15, co. 3, d.PR. n. 62/2013 – Allegato 3 del PNA 2022 - Delibera 700/2019

 

Al fine di garantire che l’incarico di RPCT sia svolto con autonomia, indipendenza ed effettività, nel rispetto delle norme (art.1, co. 7, l. n. 190/2012), si raccomanda che nelle amministrazioni, soprattutto di grandi dimensioni, tenute all’adozione del PIAO, tale ruolo non sia affidato ad un soggetto responsabile della predisposizione delle altre sezioni del PIAO.
In via eccezionale, qualora venga affidato allo stesso soggetto sia l’incarico di RPCT che quello di responsabile della predisposizione di un’altra sezione del PIAO, l’amministrazione, dopo aver valutato attentamente soluzioni alternative, dovrà dare adeguata motivazione della scelta adottata.

Parole chiave: Anticorruzione – RPCT – responsabili altre sezioni del PIAO 
Fonti: art. 1, co. 7, l. n. 190/2012 – art, 6 d.l. 80/2021 - Allegato 3 del PNA 2022

 

È da escludersi che il RPCT sia designato a svolgere le funzioni di Responsabile unico del procedimento (RUP) negli appalti e nelle concessioni in quanto area ad alto rischio corruttivo. Tale orientamento è volto a evitare si creino eventuali situazioni di conflitto di interessi fra le due funzioni.

Parole chiave: Anticorruzione – RPCT – RUP
Fonti: art. 1, co. 7, l. n. 190/2012 – art 1. co. 16, lett. b) l. 190/2012- Allegato 3 del PNA 2022 - d.lgs. 36/2023 

 

Il contestuale svolgimento delle funzioni di RPCT e di Responsabile delle relazioni sindacali è da valutarsi come inopportuno, in quanto si potrebbero verificare interferenze tali da ingenerare situazioni di potenziale conflitto di interessi tra le due posizioni, con conseguente pregiudizio del corretto svolgimento delle rispettive funzioni.

Parole chiave: Anticorruzione – RPCT – Responsabile delle relazioni sindacali
Fonti: art. 1, co. 7, l. n. 190/2012 - Allegato 3 del PNA 2022

 

Dall’espletamento dell’incarico di RPCT non può, in nessun caso, derivare alcun compenso aggiuntivo, fatto salvo il solo riconoscimento, laddove sia configurabile, di eventuali retribuzioni di risultato legate all’effettivo conseguimento di precisi obiettivi di performance predeterminati. Restano naturalmente fermi i vincoli che derivano dai tetti retributivi normativamente previsti e dai limiti complessivi alla spesa per il personale.
Tale principio vale anche nel caso in cui le funzioni di RPCT siano affidate ad un titolare di posizione organizzativa.

Parole chiave: Anticorruzione – RPCT – impossibilità compenso aggiuntivo 
Fonti: art. 1, co. 7, l. n. 190/2012 -  Allegato 3, PNA 2022

 

2. Requisiti soggettivi

È necessario che il RPCT sia selezionato tra quei soggetti che abbiano dato dimostrazione nel tempo di comportamento integerrimo. Tale requisito deve essere valutato dall’amministrazione, caso per caso, avuto riguardo ad eventuali procedimenti penali e di rinvio a giudizio, a condanne in primo grado del giudice civile e del lavoro, a condanne erariali, a pronunce di natura disciplinare. Le valutazioni sono svolte, ad esempio, in relazione alla natura e alla gravità dell’eventuale condanna, all’elemento soggettivo del dolo, all’incidenza della condanna rispetto allo svolgimento della funzione.

Parole chiave: Anticorruzione – RPCT - requisiti soggettivi – condotta integerrima 
Fonti: art. 1, co. 7, l. n. 190/2012 – Allegato 3 del PNA 2022 

 

Tra le cause ostative alla nomina e al mantenimento dell’incarico di RPCT rientrano tutti i casi di rinvio a giudizio e le condanne in primo grado per i reati presi in considerazione nel decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, art. 7, co. 1, lett. da a) ad f), nonché quelle per i reati contro la pubblica amministrazione e, in particolare, almeno quelli richiamati dal d.lgs. 39/2013 che fanno riferimento al Titolo II, Capo I «Dei delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica amministrazione».
L’amministrazione è tenuta, inoltre, a valutare, caso per caso, anche gli altri casi di procedimenti penali, sopra non contemplati, a partire dal rinvio a giudizio, e a decidere di conseguenza, fornendo sempre adeguate motivazioni sulla scelta effettuata in sede di nomina o di revoca. In tale ambito, particolare rilevanza può assumere l’elemento soggettivo del dolo.

Parole chiave: Anticorruzione - RPCT - requisiti soggettivi – condotta integerrima - condanne penali
Fonti: art. 1, co. 7, l. n. 190/2012 - art. 7, co. 1, lett. da a) ad f) d.lgs. n. 235/2012 - d.lgs. 39/2013 – Allegato 3 del PNA 2022 

 

Un soggetto condannato con sentenza definitiva per falso ideologico non può essere nominato RPCT.

Parole chiave: Anticorruzione - RPCT - requisiti soggettivi – condotta integerrima – condanna – sentenza definitiva - falso ideologico
Fonti: art. 1, co. 7, l. n. 190/2012 - PNA 2019 parte IV § 2. – art. 479 e ss. c.p.

 

Il soggetto condannato per danno erariale da parte della Corte dei Conti per condotte dolose, con sentenza anche non definitiva, non può essere nominato RPCT.
La condanna per condotte dolose rileva anche per la permanenza in carica del RPCT.
Diversamente, le fattispecie di condanna per colpa grave si prestano a valutazioni diversificate, da effettuarsi di volta in volta e caso per caso. In tali ipotesi, spetta quindi all’amministrazione o all’ente valutare se la condotta tenuta incida sull’immagine di imparzialità dell’amministrazione e se il profilo della gravità della colpa possa dirsi integrato.
La valutazione in merito alla gravità del pregiudizio determinato da sentenze di condanna del giudice contabile dovrà in ogni caso essere motivata dalle ragioni di fatto e di diritto a base della scelta effettuata.

Parole chiave: Anticorruzione - RPCT - requisiti soggettivi – condotta integerrima - condanne erariali
Fonti: art. 1, co. 7, l. n. 190/2012 – Delibera ANAC n. 650/2019 - Allegato 3 del PNA 2022

 

In caso di condanne in primo grado del giudice civile e del giudice del lavoro spetta alle amministrazioni valutare in sede di nomina o di revoca se tali condanne possano ostare alla nomina o permanenza in carica del RPCT. In ogni caso, è necessaria una specifica motivazione da parte dell’amministrazione, che dia conto delle ragioni di fatto e di diritto a base della scelta effettuata.

Parole chiave: Anticorruzione - RPCT - requisiti soggettivi – condotta integerrima - condanne del giudice civile – condanne del giudice del lavoro
Fonti: art. 1, co. 7, l. n. 190/2012 –Allegato 3 del PNA 2022 - Delibera ANAC n. 215/2019 - Delibera ANAC n. 650/2019

 

In caso di pronunce di natura disciplinare spetta alle amministrazioni valutare di volta in volta se la condotta sanzionata disciplinarmente possa incidere sui requisiti di integrità del RPCT fornendo le opportune motivazioni in sede di nomina o di revoca. A titolo esemplificativo si può avere riguardo a parametri, quali la gravità dei fatti accertati e dei danni conseguiti, la condotta successiva dell'autore, l'avvenuto risarcimento totale o parziale dei danni arrecati alla P.A.

Parole chiave: Anticorruzione - RPCT - requisiti soggettivi – condotta integerrima - nomina- procedimenti disciplinari
Fonti: art. 1, co. 7, l. n. 190/2012 – Allegato 3 del PNA 2022 

 

3. RPCT negli enti locali

Negli enti locali, per specifica disposizione legislativa (art. 1, co. 7, l. 190/2012) il RPCT è individuato, di norma, nel Segretario, salvo diversa e motivata determinazione.
Considerate le modifiche normative previste dalla l. 124/2015, il d.lgs. 97/2016 ha espressamente contemplato la possibilità di affidare l’incarico anche a un dirigente apicale, salva una diversa e motivata determinazione dell’ente.

Parole chiave: Anticorruzione - RPCT - individuazione - enti locali – segretario comunale 
Fonti: art. 1, co. 7, l. n. 190/2012 –Allegato 3 del PNA 2022 

 

Negli enti locali, l’art. 1, co. 7, l. n. 190 del 2012 non deve essere interpretato nel senso di implicare l’automatica assunzione dell’incarico di responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza da parte del segretario comunale, restando invece necessaria l’adozione di un apposito provvedimento di nomina da parte dell’organo di indirizzo, conseguente alla valutazione dell’amministrazione delle condizioni indicate dalla legge.

Parole chiave: Anticorruzione - RPCT -  - enti locali – segretario comunale –provvedimento di nomina
Fonti: art. 1, co. 7, l. n. 190/2012 –Allegato 3 del PNA 2022 

 

In caso di carenza di posizioni dirigenziali, soprattutto per gli enti locali di piccole dimensioni, può essere individuato un dipendente con posizione organizzativa o, comunque, in un profilo non dirigenziale che garantisca comunque le idonee competenze. Tale scelta deve in ogni caso essere opportunamente motivata.

Parole chiave: Anticorruzione - RPCT - individuazione - enti locali – profilo non dirigenziale
Fonti: art. 1, co. 7, l. n. 190/2012 – Allegato 3 del PNA 2022

 

È da considerare come un’assoluta eccezione la nomina di un dirigente esterno. Nel caso, sussiste un preciso onere di congrua e analitica motivazione anche in ordine all’assenza di soggetti aventi i requisiti previsti dalla legge.
Resta quindi ferma la sicura preferenza per personale dipendente dell’amministrazione che assicuri stabilità ai fini dello svolgimento dei compiti

Parole chiave: Anticorruzione - RPCT - enti locali – eccezionalità nomina dirigente esterno 
Fonti: art. 1, co. 7, l. n. 190/2012 – Allegato 3 del PNA 2022 

 

Il sindaco nomina il RPCT in quanto organo di indirizzo politico-amministrativo, salvo che il singolo comune, nell’esercizio della propria autonomia organizzativa, abbia attribuito tale potere alla Giunta o al Consiglio.

Parole chiave: Anticorruzione - RPCT – comuni- titolare del potere di nomina – sindaco – Giunta- Consiglio
Fonti: art. 1, co. 7, l. n. 190/2012 –Approfondimento I “Piccoli comuni” di Parte Speciale PNA 2016 § 3.1.3 - Allegato 3 PNA 2022

 

Il segretario comunale, che riveste anche la qualifica di responsabile di un’area organizzativa con posizione apicale, può essere nominato RPCT se l’area organizzativa non corrisponde a settori tradizionalmente esposti al rischio corruzione (ad es., ufficio contratti e gestione del patrimonio), purché non sussistano in concreto cause di conflitto di interesse.
In ogni caso, occorre valutare attentamente le conseguenze e gli oneri che il cumulo di funzioni in capo al RPCT può comportare.
Negli enti di piccole dimensioni, al fine di evitare il cumulo di funzioni che possono creare situazioni di conflitto di interessi, può essere individuato quale RPCT un dipendente con posizione organizzativa.

Parole chiave: Anticorruzione - RPCT - enti locali – segretario comunale – enti di piccole dimensioni - responsabile dell’area organizzativa
Fonti: art. 1, co. 7, l. n. 190/2012 –Allegato 3 del PNA 2022 

 

I poteri che possono essere esercitati in qualità di Segretario di un ente territoriale devono essere ben distinti da quelli che vengono esercitati come Responsabile della prevenzione della Corruzione e della trasparenza.
Le funzioni esercitate rispondono a discipline di riferimento diverse costituite dal d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 per il Segretario Comunale e dalla legge 6 novembre 2012 n. 190 per il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Parole chiave: Anticorruzione - RPCT - enti locali – segretario comunale – RPCT – distinzione delle funzioni –    poteri
Fonti: art. 1, co. 7, l. n. 190/2012 -delibera n. 840/2018 - allegato 3 del PNA  2022

 

Nelle Unioni di comuni, per specifica disposizione legislativa (art.  1, co. 7, l.  190/2012), può essere nominato un unico RPCT.
Le funzioni di RPCT dell’Unione sono svolte dal Segretario comunale dell’Unione o di uno dei comuni aderenti o a un dirigente apicale, salvo espresse e motivate eccezioni. 
In alternativa, laddove ricorrano valide ragioni, da indicare analiticamente nel provvedimento di nomina, l’incarico può essere assegnato ad altro funzionario dell’unione o dei comuni aderenti, identificato con figure dirigenziali, o titolari di posizione organizzativa.
In ogni caso non può trattarsi di un soggetto esterno all’amministrazione, cioè esterno a uno dei comuni facenti parte dell’unione.

Parole chiave: Anticorruzione – RPCT - – nomina- Unione di comuni
Fonti: art. 1, co. 7, l. n. 190/2012 – Approfondimento I “Piccoli comuni” di parte speciale, PNA 2016, § 3.1.2- Allegato 3 del PNA 2022

 

Le funzioni di RPCT nelle unioni di comuni sono attribuite dal Presidente della Giunta dell’Unione.

Parole chiave: Anticorruzione - RPCT - titolare del potere di nomina - Unione di Comuni.
Fonti: art. 1, co. 7, l. n. 190/2012 – Approfondimento I “Piccoli comuni” di Parte Speciale PNA 2016 § 3.1.3 - Allegato 3 del PNA 2022

 

I comuni che abbiano stipulato una convenzione ai sensi dell’art. 30 del TUEL nominano ciascuno un proprio RPCT anche qualora, tramite la convenzione, decidano di aggregare la funzione di prevenzione della corruzione o quella di «organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo».
Il RPCT del Comune capofila può svolgere le funzioni di coordinamento.
Ove la convenzione preveda l’istituzione di un ufficio comune per l’esercizio delle funzioni aggregate, uno dei RPCT dei comuni convenzionati può svolgere le funzioni di coordinamento.

Parole chiave: Anticorruzione – RPCT – nomina - Convenzione tra Comuni
Fonti: art. 1, co. 7, l. n. 190/2012 – art. 30, d.lgs. 267/2000 - Approfondimento I “Piccoli comuni” di parte speciale, PNA 2016, § 3.1.2 - Allegato 3 del PNA

 

Al fine di evitare che vi siano situazioni di coincidenza di ruoli fra controllore e controllato e garantire l’imparzialità del RPCT, è auspicabile che siano mantenuti distinti il ruolo di RPCT da quello di componente del Nucleo di valutazione (o organo diversamente denominato nell’autonomia degli enti locali) che svolge le funzioni dell’OIV
Laddove non sia possibile mantenere distinti i due ruoli, la scelta va motivata.
Se il Nucleo di valutazione ha carattere collegiale e il RPCT non ricopre il ruolo di Presidente, è possibile il ricorso all’astensione da parte del RPCT.

Parole chiave: Anticorruzione – RPCT – enti locali - OIV – ODV – NDV- distinzione dei ruoli
Fonti: art. 1, co. 7, l. n. 190/2012 –Allegato 3 del PNA 2022 

 

Non è opportuno che un Segretario comunale, anche RPCT, sia responsabile delle funzioni di mediazione tributaria. Ciò in quanto il procedimento di deflazione del contenzioso in cui consiste l’istituto della mediazione tributaria afferisce ad aree considerate ad alto rischio corruttivo, quali “Affari legali e contenzioso” e “Gestione delle entrate e delle spese”.

Parole chiave: Anticorruzione – RPCT - segretario comunale – mediazione tributaria - aree di rischio generale affari legali e contenzioso
Fonti: art. 1, co. 7, l. n. 190/2012– art. 17-bis d.lgs. n. 546/1992, - art. 39, co. 9, d.lgs. 98/2011 s.m.i. – Allegato 3 del PNA 2022 

 

Si raccomanda alle amministrazioni di non attribuire al Segretario comunale, di norma RPCT, anche l’incarico di Presidente o componente di commissione di concorso e/o di gara, in quanto lo svolgimento di tali funzioni rischia di pregiudicare l’autonomia e l’imparzialità dell’incarico di RPCT, generando anche potenziali situazioni di conflitto di interessi
Qualora per motivi organizzativi non sia possibile attribuire l’incarico di Presidente e/o componente di commissioni di concorso e/o di gara a soggetti diversi, compete all’organo di indirizzo individuare, sotto la propria responsabilità, le soluzioni più opportune, in base alla propria organizzazione (ad esempio nominando RPCT un dipendente non dirigente che garantisca comunque le competenze necessarie). Tale scelta va motivata in modo adeguato nel provvedimento di nomina del Responsabile.

Parole chiave: Anticorruzione – RPCT – enti locali – incarico di presidente commissioni di concorso/gara-  componente di commissioni di concorso/gara
Fonti: art. 1, co.  7, l. 190/2012- art 1, co. 16, lett. b) e d) l. n. 190/2012 –Allegato 3 del PNA 2022 

 

Sì, l’incarico di RPCT può essere attribuito al soggetto che svolge il ruolo di comandante della polizia locale.
Nel caso in cui al comandante della polizia sia però già assegnata la titolarità di altri uffici con funzioni di gestione e amministrazione, potrebbero sorgere situazioni, anche potenziali, di conflitto d’interessi tra le diverse attività svolte. Occorre valutare quindi, laddove possibile, altre soluzioni organizzative e comunque motivare adeguatamente la scelta assunta.

Parole chiave: Anticorruzione – RPCT – enti locali –comandante polizia locale
Fonti: art. 1, co.  7, l. 190/2012- Art. 1, co. 221, della l. n. 208/2015 - Delibera ANAC n. 333 del 20 giugno 2019 –Allegato 3 del PNA 2022

 

Si auspica che il RPCT non sia anche responsabile della predisposizione delle altre sezioni del PIAO. In ogni caso, qualora ciò non sia possibile, specie negli enti di piccole dimensioni, si raccomanda che le funzioni cumulate siano svolte nel rispetto dei diversi ambiti di competenze e responsabilità connesse alle singole pianificazioni oggetto delle sezioni del Piano. In particolare ciò può avvenire negli enti locali laddove il Segretario comunale, in virtù della normativa che ne definisce i compiti, potrebbe trovarsi nelle condizioni di dover svolgere funzioni di responsabile di altre sezioni del PIAO

Parole chiave: Anticorruzione – RPCT – incarico- Responsabili altre sezioni PIAO
Fonti: art. 1, co. 7, l. 190/2012- art. 6, D. L. n. 80 del 9 giugno 2021- Allegato 3 del PNA 2022

 

4. Tutela del PRCT: revoca e misure ritorsive

L’incarico di Responsabile della Prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) può essere revocato in caso di inadempimento dei compiti connessi a tale ruolo e per giusta causa da motivare nel provvedimento di revoca o al venir meno dei necessari requisiti soggettivi del soggetto incaricato.

Parole chiave: Anticorruzione – incarico-responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza– revoca
Fonti: art. 1, co. 7 e co. 82, della l. 190/2012- e art. 15, co. 3, del d.lgs. 39/2013 - Delibera ANAC n. 657 del 18 luglio 2018 recante “Regolamento ANAC sulla richiesta di riesame della revoca del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza” - Allegato 3, PNA 2022 

 

La revoca dell’incarico di RPCT compete agli organi di indirizzo delle amministrazioni, cui spetta anche la scelta del soggetto cui attribuire l’incarico.

Parole chiave: Anticorruzione – responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza - revoca - competenza
Fonti: art. 1, co. 7 e co. 82, della l. 190/2012 e art. 15, co. 3, del d.lgs. 39/2013-  Delibera ANAC n. 657 del 18 luglio 2018- Allegato 3, PNA 2022   

 

Tra i presidi di garanzia dell’autonomia e indipendenza del RPCT il legislatore ha introdotto la previsione di doveri di segnalazione all’ANAC dei provvedimenti di revoca del RPCT da parte dell’amministrazione o ente che ha adottato il provvedimento di revoca. Ha inoltre attribuito all’ANAC, nel caso rilevi che la revoca sia correlata alle attività svolte dal RPCT in materia di prevenzione della corruzione, il potere di richiedere il riesame della decisione.
Negli enti locali, nel caso di coincidenza del RPCT con il Segretario comunale si applica la disciplina di cui all’art. 1, co. 82, della l. 190/2012 che dispone la comunicazione all’ANAC del provvedimento di revoca, che si esprime entro trenta giorni.
In caso di revoca del contratto di lavoro del dirigente nominato RPCT, si applica la disciplina di cui all’art. 15, co. 3, del d.lgs. 39/2013, che dispone la comunicazione all’ANAC del provvedimento di revoca, che si esprime entro trenta giorni.
L’Autorità ha, inoltre, valutato che la revoca dell’incarico di RPCT deve ritenersi inclusa tra le “misure discriminatorie, dirette o indirette” di cui all’art. 1, co. 7, della l. 190/2012. Pertanto, in caso di revoca dell’incarico di RPCT, indipendentemente dalla qualifica da questi posseduta nell’Amministrazione, per motivi collegati allo svolgimento dell’attività di prevenzione della corruzione da questo svolta, si applica l’art. 1, co. 7 della l. 190/2012.  

Parole chiave: Anticorruzione – responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza–revoca - disciplina applicabile- tutela
Fonti: art. 1, co. 7 e co. 82, della l. 190/2012 - art. 15, co. 3, del d.lgs. 39/2013 - Delibera ANAC n. 657 del 18 luglio 2018 - Allegato 3, PNA 2022 

 

Le Amministrazioni sono tenute a trasmettere immediatamente ad ANAC i provvedimenti di revoca. In particolare, si devono trasmettere i provvedimenti di revoca dell’incarico di Segretario negli Enti locali, laddove il Segretario sia anche RPCT (art. 1, co. 82, l. 190/2012); i provvedimenti di revoca dell’incarico amministrativo di vertice o dirigenziale conferito al soggetto cui sono state affidate le funzioni RPCT (art. 15, co. 3, d.lgs. n. 39/2013) e i provvedimenti di revoca dell’incarico di RPCT indipendentemente dalla qualifica che il RPCT riveste nell’Amministrazione (art. 1, co. 7, l. 190/2012). Al fine di consentire ad ANAC una valutazione del singolo caso il più completa possibile nel rispetto del termine di trenta giorni, è essenziale che l’Amministrazione trasmetta insieme al provvedimento di revoca tutti gli elementi ritenuti utili per un compiuto esame da parte dell’Autorità.

Parole chiave: Anticorruzione – responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza –revoca – obblighi delle Amministrazioni
Fonti: art. 1, co. 7 e co. 82, della l. 190/2012 - art. 15, co. 3, del d.lgs. 39/2013 - Delibera ANAC n. 657 del 18 luglio 2018-  Allegato 3, PNA  2022 -

 

Nel caso degli Enti locali la legge stabilisce che la comunicazione del provvedimento di revoca dell’incarico di Segretario che è anche RPCT spetta ai Prefetti. (art. 1, co. 82, l. 190/2012).
Nel caso delle altre Amministrazioni la legge non individua il soggetto tenuto a fare la comunicazione. Pertanto, tale soggetto può essere discrezionalmente individuato dall’Amministrazione.

Parole chiave: Anticorruzione –RPCT- revoca – comunicazione - enti locali – Prefetti- soggetti individuati
Fonti: art. 1, co. 7 e co. 82, della l. 190/2012 - art. 15, co. 3, del d.lgs. 39/2013 - Delibera ANAC n. 657 del 18 luglio 2018- Allegato 3, PNA 2022

 

La comunicazione del provvedimento di revoca ad ANAC deve essere quanto più tempestiva possibile al fine di consentire all’Autorità, ove ne ricorrano i presupposti, di formulare la richiesta di riesame entro trenta giorni dalla comunicazione, come previsto dalla legge.

Parole chiave: Anticorruzione –  responsabile per la  prevenzione  della  corruzione  e  della  trasparenza  – intervento ANAC – termini.
Fonti: art. 1, co. 7 e co. 82, della l. 190/2012 - art. 15, co. 3, del d.lgs. 39/2013 -  Delibera ANAC n. 657 del 18 luglio 2018- Allegato 3, PNA 2022

 

L’ANAC, ove non riceva i provvedimenti di revoca da parte dei Prefetti e delle amministrazioni interessate, considera anche le comunicazioni sulla revoca effettuate da parte del soggetto interessato dalla revoca stessa. In tali casi, richiede all’Amministrazione interessata la comunicazione dei provvedimenti di revoca e la relativa documentazione.

Parole chiave: Anticorruzione – responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza –revoca –    comunicazione da parte del soggetto revocato.
Fonti: art. 1, co. 7 e co. 82, della l. 190/2012 - art. 15, co. 3, del d.lgs. 39/2013 - Delibera ANAC n. 657 del 18 luglio 2018 - Allegato 3, PNA 2022 

 

La legge affida ad ANAC il compito di esaminare il provvedimento di revoca al fine di valutare la possibile esistenza di una correlazione tra la revoca e le attività svolte dal RPCT in materia di prevenzione della corruzione. Ove emerga tale circostanza, ANAC ha il potere di chiedere all’amministrazione il riesame del provvedimento di revoca.

Parole chiave: Anticorruzione – responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza –compiti e poteri di ANAC- esame- revoca- correlazione
Fonti: art. 1, co. 7 e co. 82, della l. 190/2012 - art. 15, co. 3, del d.lgs. 39/2013-  Delibera ANAC n. 657 del 18 luglio 2018- Allegato 3, PNA 2022 

 

L’Autorità può richiedere il riesame del provvedimento di revoca, ove ricorrano i presupposti, entro il termine di trenta giorni che decorrono dal momento in cui riceve la comunicazione del provvedimento e la documentazione allegata.

Parole chiave: Anticorruzione – Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza – revoca - intervento ANAC – riesame-termini.
Fonti: art. 1, co. 7 e co. 82, della l. 190/2012 - art. 15, co. 3, del d.lgs. 39/2013 - Delibera ANAC n. 657 del 18 luglio 2018 - Allegato 3, PNA 2022 

 

Il procedimento di riesame del provvedimento di revoca da parte di ANAC, teso ad accertare se vi sia correlazione tra la revoca e l’attività svolta dal RPCT nell’esercizio delle sue funzioni, non prevede di instaurare un contraddittorio tra le parti.
Il termine di trenta giorni previsto per legge per la pronuncia dell’Autorità non lo consente. É quindi necessario che al provvedimento di revoca sia allegata la necessaria documentazione per consentire l’esame da parte di ANAC.

Parole chiave: Anticorruzione  –  responsabile  per  la  prevenzione  della  corruzione  e  della  trasparenza  – intervento ANAC - contraddittorio tra le parti 
Fonti: art. 1, co. 7 e co. 82, della l. 190/2012 - art. 15, co. 3, del d.lgs. 39/2013 - Delibera ANAC n. 657 del 18 luglio 2018- Allegato 3, PNA 2022

 

Le amministrazioni e gli altri soggetti interessati provvedono, su impulso dell’Autorità, al riesame del provvedimento di revoca. A conclusione del riesame possono o sospendere il provvedimento o decidere di confermare la revoca. In tale ultimo caso, al fine di assicurare una compiuta analisi dei rilievi dell’Autorità, la motivazione del provvedimento di conferma della revoca deve riscontrare gli elementi contenuti nella richiesta di riesame adottata dall’ANAC. In ogni caso il provvedimento di riesame deve essere trasmesso all’Autorità, che ne prende atto, eventualmente ribadendo le proprie motivazioni circa la rilevata connessione tra le misure adottate dall’Amministrazione e l’attività del RPCT.

Parole chiave: Anticorruzione – responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza –richiesta di riesame di ANAC – sospensione revoca – conferma revoca- motivazione
Fonti: art. 1, co. 7 e co. 82, della l. 190/2012 - art. 15, co. 3, del d.lgs. 39/2013 - Delibera ANAC n. 657 del 18 luglio 2018- Allegato 3 al PNA 2022

 

Le amministrazioni non possono nominare un nuovo RPCT fino alla completa conclusione del procedimento di riesame del provvedimento di revoca da parte dell’Autorità. In tale periodo l’efficacia della revoca rimane sospesa.

Parole chiave: Anticorruzione – responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza –riesame ANAC – sospensione efficacia revoca
Fonti: art. 1, co. 7 e co. 82, della l. 190/2012 - art. 15, co. 3, del d.lgs. 39/2013 - Delibera ANAC n. 657 del 18 luglio 2018- Allegato 3 al PNA 2022

 

La legge non attribuisce all’Autorità il potere di sospendere l’efficacia della revoca. Pertanto ANAC, ricevuto dall’Amministrazione il provvedimento di riesame, ne prende atto, eventualmente ribadendo le proprie motivazioni circa la rilevata connessione tra revoca e l’attività del RPCT in materia di prevenzione della corruzione della corruzione.

Parole chiave: Anticorruzione – revoca responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza - conferma revoca – presa atto di ANAC
Fonti: art. 1, co. 7 e co. 82, della l. 190/2012 e art. 15, co. 3, del d.lgs. 39/2013 e Delibera ANAC n. 657 del 18 luglio 2018- Allegato 3 al PNA 2022

 

Gli interessati possono segnalare tempestivamente all’Autorità, le misure discriminatorie, dirette o indirette, nei confronti del RPCT, anche diverse dalla revoca, per motivi collegati, direttamente o indirettamente, allo svolgimento delle funzioni di prevenzione della corruzione. Tali misure discriminatorie devono essere segnalate tempestivamente dai RPCT interessati all'Autorità, in modo da consentire a quest’ultima, qualora necessario, di attivare le opportune forme di tutela mediante una richiesta di informazioni all'organo di indirizzo e intervenire nelle medesime forme previste per la revoca dall’incarico.

Parole chiave: Anticorruzione –responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza –misure discriminatorie e ritorsive – segnalazione ad Anac
Fonti: art. 1, co. 7 della l. 190/2012 -  Delibera ANAC n. 657 del 18 luglio 2018- Allegato 3, PNA 2022

 

Per misure discriminatorie dirette e indirette devono intendersi misure ritorsive quali demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o altre misure organizzative aventi effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro del soggetto che ricopre l’incarico di RPCT.

Parole chiave: Anticorruzione –responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza - contenuto della misura discriminatoria e ritorsiva
Fonti: art. 1, co. 7 della l. 190/ -  Delibera ANAC n. 657 del 18 luglio 2018- Allegato 3 PNA 2022

 

L’intervento dell’Autorità sulle misure discriminatorie, dirette o indirette adottate nei confronti del RPCT, si sostanzia in una istruttoria tesa ad accertare la presunta correlazione tra le misure adottate dall’Amministrazione e le attività svolte dal RPCT. In caso l’accertamento dia esito favorevole l’Autorità richiede all’Amministrazione di riesaminare gli atti relativi alle misure adottate e di comunicare gli esiti di tale riesame all’Autorità.

Parole chiave: Anticorruzione –responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza –- misure discriminatorie e ritorsive – intervento di ANAC
Fonti: art. 1, co. 7 della l. 190/2012 - Delibera ANAC n. 657 del 18 luglio 2018- Allegato 3 PNA 2022

 

La legge non prevede precisi termini (art. 1, co. 7, l. 190/2012) per l’intervento dell’Autorità sulle misure discriminatorie diverse dalla revoca. L’Autorità ha, quindi, valutato che il proprio intervento debba essere svolto nel rispetto dei termini previsti dal “Regolamento sull’esercizio dell’attività di vigilanza in materia di prevenzione della corruzione” del 29 marzo 2017, pubblicato sul sito istituzionale dell’Autorità, e a seguito dell’esercizio dei poteri istruttori attribuiti dall’art. 1, comma 2, lett. f), della legge 190/2012.

Parole chiave: Anticorruzione - responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza - misure discriminatorie e ritorsive - intervento ANAC - termini
Fonti: art. 1, co. 7 e co., lett. f), della l. 190/2012 -Delibera ANAC n. 657 del 18 luglio 2018 - “Regolamento sull’esercizio dell’attività di vigilanza in materia di prevenzione della corruzione” del 29 marzo 2017.

 

Le amministrazioni e gli altri soggetti interessati provvedono, su impulso dell’Autorità, al riesame degli atti contenenti misure discriminatorie dirette e indirette adottate nei confronti del RPCT. A conclusione del riesame possono annullare le misure o anche decidere di confermarle. In tale ultimo caso, al fine di assicurare una compiuta analisi dei rilievi dell’Autorità, la motivazione del provvedimento deve riscontrare gli elementi contenuti nella richiesta di riesame adottata dall’Autorità.

Parole chiave: Anticorruzione – revoca responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza–uniformità all’intervento di ANAC – possibilità
Fonti: art. 1, co. 7 della l. 190/2012 - Delibera ANAC n. 657 del 18 luglio 2018- Allegato 3 PNA 2022