Rotazione ordinaria del personale
FAQ aggiornate al 7 febbraio 2024
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La rotazione c.d. “ordinaria” del personale all’interno delle pubbliche amministrazioni, nelle aree a più elevato rischio di corruzione, è una delle misure organizzative generali che le Amministrazioni hanno a disposizione in materia di prevenzione della corruzione. É stata introdotta dall’art. 1, co. 5, lett. b) della l. 190/2012 con il fine di limitare il consolidarsi di relazioni che possano alimentare dinamiche improprie nella gestione amministrativa, conseguenti alla permanenza nel tempo di determinati dipendenti nel medesimo ruolo o funzione.
La ratio alla base della norma è quella di evitare che un soggetto sfrutti una posizione di potere o una conoscenza acquisita per ottenere un vantaggio illecito.
Parole chiave: Anticorruzione –rotazione ordinaria del personale – misura generale preventiva.
Fonti: l, art. 1, co.5 lett. b) l . 190/2012 –Allegato 2 al PNA 2019-2021- delibera ANAC 1134/2017
La rotazione c.d. “ordinaria” del personale è una delle misure organizzative che le Amministrazioni hanno a disposizione in materia di prevenzione della corruzione. È stata introdotta dall’art. 1, comma 5, lettera b), della legge 190/2012. La richiamata disposizione ha previsto la rotazione di dirigenti e funzionari che operano in settori particolarmente esposti alla corruzione. Il fine è quello di evitare, in via preventiva, il consolidarsi di relazioni che possano alimentare dinamiche improprie nella gestione amministrativa.
La rotazione c.d. “straordinaria” nasce invece come misura di carattere successivo al verificarsi di fenomeni illeciti, di natura non sanzionatoria dal carattere eventuale e cautelare. Essa è prevista dal d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, c.d. Testo Unico sul pubblico impiego (art. 16, comma 1, lettera l-quater) che prevede la valutazione dell’Amministrazione in merito alla rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva, con il fine di tutelare l’immagine di imparzialità dell’Amministrazione.
Parole chiave: Anticorruzione – rotazione ordinaria - rotazione straordinaria –differenze
Fonti: art. 1, co. 5, let. b), l. 190/2012 - art. 16, co. 1, lett. 1-quater, del d.lgs. 165/2001 – PNA 2019-2021 – Delibera ANAC n. 215 del 2019
Sono tenuti ad attuare la misura della rotazione ordinaria le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, co. 2, del d.lgs. 165/2001. L’ANAC ha valutato opportuno che le amministrazioni controllanti e vigilanti promuovano l’adozione di misure di rotazione anche per gli enti di diritto privato a controllo pubblico e gli enti pubblici economici, anche se non tenuti per legge all’applicazione della misura.
Parole chiave: Anticorruzione – rotazione ordinaria del personale –ambito soggettivo di applicazione – amministrazioni/enti
Fonti: art. 1, co 4 lett. e) e co. 5 lett. b) l. 190/2012 - Allegato 2 al PNA 2019-2021- delibera ANAC 1134/2017
Tenuto anche conto della finalità sostanziale della misura e dello scopo della norma, l’ambito soggettivo è riferito a tutti i pubblici dipendenti, sia dirigenti che non dirigenti.
Quanto ai dirigenti, specialmente quelli operanti nelle aree a più elevato rischio corruttivo, l’istituto della rotazione dovrebbe essere una prassi “fisiologica”. La rotazione è applicabile anche ai titolari di posizione organizzativa, nei casi in cui nell’Amministrazione il personale dirigenziale sia carente o del tutto assente.
Parole chiave: Anticorruzione – rotazione ordinaria del personale –ambito soggettivo di applicazione – dipendenti.
Fonti: art. 1, co 4, lett. e) e co.5 lett. b l. 190/2012- Allegato 2 al PNA 2019-2021
L’applicazione della misura della rotazione ordinaria è rimessa all’autonoma programmazione dell’amministrazioni, anche nel caso di Comuni di ridotte dimensioni. L’Autorità ha valutato opportuno consentire ad ogni amministrazione di adattare l’applicazione della misura alla concreta situazione dell’organizzazione dei propri uffici. Ove non sia possibile applicare la misura, per carenza di personale, o per professionalità con elevato contenuto tecnico, i Comuni di ridotte dimensioni devono motivare adeguatamente nella sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO le ragioni della mancata applicazione dell’istituto adottano e sono tenuti ad adottare scelte organizzative o altre misure di natura preventiva che producano effetti analoghi alla rotazione quali, a titolo esemplificativo, modalità operative che favoriscano una maggiore compartecipazione del personale alle attività del proprio ufficio, o meccanismi di condivisione tra più soggetti delle fasi procedimentali.
Parole chiave: Anticorruzione –rotazione ordinaria del personale – comuni di ridotte dimensioni.
Fonti: art. 1, co 4 lett. e) e co.5 lett. b) l. 190/2012- art. 6 d.l 80/2021 - Allegato 2 al PNA 2019-2021
I dipendenti che ricoprono il ruolo di dirigente sindacale sono soggetti all’applicabilità della misura della rotazione ordinaria. Se la rotazione di tale personale è realizzata tra sedi di lavoro differenti, va attuata la preventiva informativa sindacale da indirizzare all’organizzazione sindacale con lo scopo di consentire a quest’ultima di formulare in tempi brevi osservazioni e proposte in ragione dei singoli casi e sulla base dell’identificazione in via preventiva dei criteri di rotazione. Ciò non comporta un’apertura di una fase di negoziazione in materia.
Parole chiave: Anticorruzione –rotazione ordinaria del personale –ambito soggettivo di applicazione – dirigenti sindacali
Fonti: art. 1 co 4 lett. e) e co.5 lett. b) l. 190/2012 – Allegato 2 al PNA 2019-2021
L’applicazione della misura della rotazione ordinaria è strettamente connessa a vincoli di natura soggettiva e a vincoli di natura oggettiva. Costituiscono vincoli di natura soggettiva i diritti individuali dei dipendenti, ad esempio il permesso di assistere un familiare con disabilità e il permesso di assistere figli minori. I vincoli di natura oggettiva sono invece connessi all’esigenza di assicurare il buon andamento e la continuità dell’azione amministrativa e di garantire la qualità delle competenze professionali necessarie per lo svolgimento di talune attività specifiche, con particolare riguardo a quelle con elevato contenuto tecnico.
Parole chiave: Anticorruzione – rotazione ordinaria del personale–vincoli alla rotazione
Fonti: Allegato 2 al PNA 2019-2021- delibera ANAC 1134/2017
Non sempre la rotazione ordinaria è misura che si può realizzare, specie all’interno di amministrazioni di piccole dimensioni, dove dovranno essere però previste misure alternative con effetti analoghi alla rotazione. Tra i condizionamenti all’applicazione della rotazione vi può essere quello della cosiddetta infungibilità derivante dall’appartenenza a categorie o professionalità specifiche, anche tenuto conto di ordinamenti peculiari di settore o di particolari requisiti di reclutamento.
Parole chiave: Anticorruzione – rotazione ordinaria del personale –impossibilità di applicazione – misure alternative
Fonti: art. 1, co 4, lett. e) e co.5 lett. b) , l. 190/2012 – Allegato 2 al PNA 2019-2021- delibera ANAC 1134/2017
L’infungibilità delle professionalità riguarda il possesso, da parte del dipendente, di una determinata competenza e una specifica qualifica professionale necessarie per poter prestare la propria attività lavorativa. Sussistono alcune ipotesi in cui è la stessa legge che stabilisce espressamente la specifica qualifica professionale che devono possedere alcuni soggetti che lavorano in determinati uffici, qualifica direttamente correlata alle funzioni attribuite a detti uffici. Ciò avviene di norma nei casi in cui lo svolgimento di una prestazione è direttamente correlato al possesso di un’abilitazione professionale e all’iscrizione nel relativo albo.
Parole chiave: Anticorruzione – rotazione – professionalità infungibili
Fonti: art. 1, co 4, lett. e) e co.5 lett. b), l. 190/2012–Allegato 2 al PNA 2019-2021 - delibera ANAC 1134/2017
Nel caso in cui si tratti di categorie professionali omogenee non si può invocare il concetto di infungibilità. Con riguardo alla dirigenza, ai fini dell’applicazione delle misure di rotazione, occorre anche fare riferimento alla disciplina sul pubblico impiego (art. 19, d.lgs. 165/2001 e art. 109, d.lgs. 267/2000), compiendo una valutazione in merito al tipo degli incarichi dirigenziali, distinguendo quelli di natura strettamente tecnica da quelli di natura amministrativa. In quanto solo i primi, connotati da specifiche professionalità, non essendo sostituibili con altra professionalità presente nell'ambito della medesima struttura, sono da ritenersi infungibili e pertanto non possono essere sottoposti alla rotazione. Resta comunque fermo che il criterio rilevante, ai fini dell’applicazione della misura è la valutazione delle attitudini e delle capacità professionali del singolo che l’amministrazione è tenuta ad operare, di volta in volta. Deve essere altresì sottolineato il ruolo fondamentale della formazione per garantire che sia acquisita dai dipendenti la qualità delle competenze professionali e trasversali necessarie per dare luogo alla rotazione, dal momento che una formazione di buon livello in una pluralità di ambiti operativi contribuisce a rendere il personale più flessibile e impiegabile in diverse attività.
Parole chiave: Anticorruzione – rotazione ordinaria–professionalità non infungibili
Fonti: art. 1, c.o 4 lett. e) e co.5 lett. b), l. 190/2012 – Allegato 2 al PNA 2019-2021
Nei casi in cui non sia possibile realizzare la misura della rotazione ordinaria le amministrazioni/enti sono comunque tenuti a programmare altre misure organizzative di prevenzione che sortiscano un effetto analogo a quello della rotazione. Il fine deve essere quello di evitare che il soggetto non sottoposto a rotazione abbia il controllo esclusivo dei processi specie di quelli più esposti al rischio di corruzione. É necessario, inoltre, che le amministrazioni/enti motivino adeguatamente nella sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO, nel PTPCT, nelle misure di prevenzione della corruzione integrative del MOG 231 o nel documento che tiene luogo del PTPCT le ragioni della mancata applicazione dell’istituto.
Parole chiave: Anticorruzione –rotazione ordinaria del personale – impossibilità applicazione- motivazione mancata applicazione.
Fonti: art. 1 l. 190/2012 co 4 lett. e) e co. 5 lett. b)- Allegato 2 al PNA 2019-2021 - delibera ANAC 1134/2017
Laddove non è possibile applicare la misura della rotazione del personale, l’Amministrazione/ente è tenuto a programmare, in luogo della rotazione, altre misure organizzative di prevenzione in relazione allo specifico contesto di riferimento individuandole a seguito dell’analisi e della valutazione del rischio. Tra le indicazioni fornite dall’Autorità vi è quella di rafforzare le misure di trasparenza – anche prevedendo la pubblicazione di dati ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria – in relazione al processo rispetto al quale non è stata disposta la rotazione e di mettere in atto meccanismi di condivisione delle fasi procedimentali e di valutazione al fine di evitare la concentrazione di più mansioni e responsabilità in capo ad un unico soggetto.
Parole chiave: Anticorruzione – rotazione ordinaria del personale –– misure organizzative alternative- misure di trasparenza
Fonti: art. 1 co 4 lett. e) e co.5 lett. b) l. 190/2012 - Allegato 2 al PNA 2019-2021 delibera ANAC 1134/2017
Per l’attuazione della misura è necessario che l’amministrazione/ente nello strumento di programmazione adottato (sia esso sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO o PTPCT o misure di prevenzione integrative del MOG 231) chiarisca i criteri, individui la fonte di disciplina e sviluppi un’adeguata programmazione della rotazione. Lo strumento di programmazione può rinviare la disciplina della rotazione a ulteriori atti organizzativi, chiarendo sempre qual è l’atto a cui si rinvia. A tal fine possono essere utili i regolamenti di organizzazione sul personale o altri provvedimenti di carattere generale già adottati. Nel programmare la misura, l’Amministrazione/ente deve tener conto di alcuni criteri quali la periodicità con la quale intende attuare la rotazione; l’individuazione degli uffici da sottoporre a rotazione; le caratteristiche, funzionali o territoriali, con le quali si intende attuare la misura nonché del criterio della gradualità. Con riferimento a quest’ultimo devono essere considerate in via prioritaria le aree a maggior rischio corruttivo per poi considerare progressivamente gli uffici con un livello di esposizione al rischio più basso.
Parole chiave: Anticorruzione – rotazione ordinaria del personale – fonte della disciplina- strumento di programmazione
Fonti: art. 1 co 4 lett. e) e co.5 lett. b l. 190/2012) – art. 6, d.l. 80/2021- Allegato 2 al PNA 2019-2021- delibera ANAC 1134/2017
Nella fase di programmazione della rotazione ordinaria del personale le amministrazioni/enti sono tenuti a dare preventiva e adeguata informazione dei criteri con cui intendono applicare la misura alle organizzazioni sindacali. Ciò al fine di consentire a queste ultime di presentare proprie osservazione e proposte. Tale informazione non comporta l’apertura di una fase di negoziazione in materia.
Parole chiave: Anticorruzione –rotazione ordinaria del personale –coinvolgimento organizzazioni sindacali
Fonti: art. 1, l. 190/2012, co 4 lett. e) e co.5 lett. b) – Allegato 2 al PNA 2019-2021
Nell’ambito della programmazione della rotazione ordinaria, può essere prevista la rotazione all’interno dello stesso ufficio o tra uffici diversi nell’ambito della stessa amministrazione. tra uffici diversi. Nelle strutture complesse o con articolazioni territoriali, la rotazione può anche avere carattere di “rotazione territoriale”, nel rispetto delle garanzie accordate dalla legge in caso di spostamenti di questo tipo.
ANAC ha ritenuto che tale rotazione territoriale possa essere scelta dall’amministrazione ove la stessa sia più funzionale all’attività di prevenzione e non si ponga in contrasto con il buon andamento e la continuità dell’attività amministrativa, a condizione che i criteri di rotazione siano previsti nello strumento di programmazione adottato ( sia esso sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO, PTPCT, misure di prevenzione integrative del MOG 231) o nei successivi atti attuativi e le scelte effettuate siano congruamente motivate.
Se la rotazione ordinaria cd. territoriale riguarda sedi di lavoro differenti, si ritiene necessaria una preventiva informativa da indirizzarsi all’organizzazione sindacale con lo scopo di consentire a quest’ultima di formulare in tempi brevi osservazioni e proposte in ragione dei singoli casi.
Parole chiave: Anticorruzione –rotazione ordinaria del personale –rotazione territoriale o esterna
Fonti: art. 1, co 4 lett. e) e co.5 lett. b) l. 190/2012 – art. 22, l. n. 300/1970 - Allegato 2 al PNA 2019-2021- delibera ANAC 1134/2017
Si, la legge prevede la verifica dell’effettiva rotazione ordinaria degli incarichi nelle strutture e negli uffici in cui è più elevato il rischio corruzione da parte del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) d’intesa con il dirigente competente, che è tenuto a mettere a disposizione ogni informazione utile per comprendere come la misura venga progressivamente applicata e quali siano le eventuali difficoltà riscontrate. Nel PTPCT o nella sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO o nell’ambito delle misure di prevenzione della corruzione integrative del MOG 231 o nel documento che tiene luogo del PTPCT è necessario che siano indicate le modalità attraverso cui il RPCT effettua il monitoraggio sull’attuazione delle misure di rotazione previste e il loro coordinamento con le misure di formazione.
Parole chiave: Anticorruzione –rotazione ordinaria del personale- modalità del monitoraggio - verifica attuazione.
Fonti: art. 1, co. 10, lett. b) della legge 190/2012 – art. 6 d.l. 80/2021- Allegato 2 al PNA 2019 - delibera ANAC 1134/2017