Rotazione straordinaria

FAQ aggiornate al 7 febbraio 2024

La rotazione del personale c.d. straordinaria è stata prevista dal d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, c.d. “Testo Unico sul pubblico impiego”, all’art. 16, comma 1, lettera l-quater. La citata disposizione stabilisce l’obbligo per l’amministrazione di disporre, con provvedimento motivato, la rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva.
Si tratta di una misura di natura non sanzionatoria dal carattere cautelare ed eventuale, tesa a garantire che nell’area ove si sono verificati i fatti oggetto del procedimento penale o disciplinare siano attivate idonee misure al fine di tutelare l’immagine di imparzialità dell’amministrazione.

Parole chiave: Anticorruzione – rotazione straordinaria – inquadramento
Fonti: art. 16, co. 1, lett. 1-quater, del d.lgs. 165/2001 – PNA 2019-2021 – Delibera ANAC n. 215 del 2019

 

La rotazione c.d. “straordinaria” è prevista dal d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, c.d. “Testo Unico sul pubblico impiego” (art. 16, comma 1, lettera l-quater) come misura di carattere successivo al verificarsi di fenomeni illeciti. La citata norma prevede, infatti, la rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva.
La rotazione c.d. “ordinaria”, invece, è una delle misure organizzative che le amministrazioni hanno a disposizione in materia di prevenzione della corruzione. È stata introdotta dall’art. 1, comma 5, lettera b), della legge 190/2012 che prevede la rotazione di dirigenti e funzionari che operano in settori particolarmente esposti alla corruzione. Il fine è quello di evitare, in via preventiva, il consolidarsi di relazioni che possano alimentare dinamiche improprie nella gestione amministrativa.

Parole chiave: Anticorruzione – rotazione ordinaria -  rotazione straordinaria - differenze 
Fonti: – art. 1, co. 5, lettera b), l. 190/2012; art. 16, co. 1, lett. 1-quater, del d.lgs. 165/2001 – PNA 2019-2021– Delibera ANAC n. 215 del 2019

 

La misura della rotazione straordinaria si applica alle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, co. 2 del d.lgs. 165/2001 e quindi a tutte le amministrazioni dello stato, ivi compresi gli istituti  e  scuole  di ogni ordine e  grado  e  le  istituzioni  educative,  le  aziende  ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le  Regioni,  le Province,  i  Comuni,  le  Comunita'  montane,  e  loro  consorzi   e associazioni, le istituzioni  universitarie,  gli  Istituti  autonomi case popolari, le  Camere  di  commercio,  industria,  artigianato  e agricoltura  e  loro  associazioni,  tutti  gli  enti  pubblici   non economici nazionali,  regionali  e  locali,  le  amministrazioni,  le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale l'Agenzia per  la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e  le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il CONI fino alla revisione organica della disciplina di settore.


Parole chiave: Anticorruzione – rotazione del personale straordinaria – ambito soggettivo – amministrazioni
Fonti: art. 16, co. 1, lett. 1-quater, del d.lgs. 165/2001 - art. 1, co. 2, del d.lgs. 165/2001 - PNA 2019 – Delibera ANAC n. 215 del 2019

 

La misura della rotazione straordinaria riguarda tutti coloro che abbiano un rapporto di lavoro con l’amministrazione, ovvero dipendenti e dirigenti (generali e non), interni ed esterni, in servizio con contratto a tempo indeterminato o determinato.  

Parole chiave: Anticorruzione – rotazione straordinaria –ambito soggettivo – personale - dipendenti – dirigenti
Fonti: art. 16, co. 1, lett. 1-quater, del d.lgs. 165/2001 – PNA 2019-2021 - Delibera n. 215/2019

 

Nella motivazione del provvedimento, l’amministrazione deve stabilire se la condotta corruttiva imputata può pregiudicare l’immagine imparziale dell’amministrazione ed, eventualmente, disporre lo spostamento del dipendente a diverso ufficio.
Tale provvedimento riguarda, quindi, in primo luogo la valutazione dell’an relativamente alla condotta corruttiva e in secondo luogo, in via eventuale, laddove la condotta imputata integri una condotta corruttiva, la scelta del diverso ufficio cui il dipendente viene destinato.

Parole chiave: Anticorruzione – rotazione straordinaria– ambito oggettivo - provvedimento motivato - contenuto
Fonti: – art. 16, co. 1, lett. 1-quater, del d.lgs. 165/2001- PNA 2019-2021 - Delibera n. 215/2019.

 

Nel momento in cui viene a conoscenza dell’avvio di un procedimento penale nei confronti di un proprio dipendente per i reati previsti dagli artt. 317, 318, 319, 319 bis, 319 ter, 319 quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346 bis, 353, 353 bis del codice penale, l’amministrazione è obbligata ad adottare il provvedimento con il quale viene valutata la condotta “corruttiva” del dipendente.
In simili casi l’elemento di particolare rilevanza da considerare è quello della motivazione adeguata del provvedimento con cui viene valutata la condotta del dipendente ed eventualmente disposto lo spostamento.
Il provvedimento - nel caso di reati contro la pa di cui al Capo I del Titolo II del Libro II del Codice penale diversi dai reati previsti dagli articoli 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353 e 353- bis del codice penale - può anche non disporre la rotazione, ma l’ordinamento raggiunge lo scopo di indurre l’amministrazione ad una valutazione trasparente, collegata all’esigenza di tutelare la propria immagine di imparzialità.

Parole chiave: Anticorruzione – rotazione straordinaria – tempistica - valutazione della condotta corruttiva – motivazione del provvedimento - trasferimento ad altro ufficio 
Fonti: art. 16, co. 1, lett. 1-quater, del d.lgs. 165/2001 - PNA 2019-2021 - Delibera n. 215/2019

 

L’amministrazione avvia la propria valutazione della condotta del dipendente al fine di applicare la misura della rotazione straordinaria, non appena sia venuta a conoscenza dell’avvio del procedimento penale.
L’espressione “avvio del procedimento penale o disciplinare per condotte di natura corruttiva” di cui all’art. 16, co. 1, lett. l-quater del d.lgs. 165/2001, - a differenza di quanto previsto dall’art. 3 della legge n. 97 del 2001 che prevede il trasferimento del dipendente a seguito di “rinvio a giudizio - si intende riferita al momento in cui il soggetto viene iscritto nel registro delle notizie di reato di cui all’art. 335 c.p.p. Ciò in quanto è proprio con quell’atto che inizia un procedimento penale. 

Parole chiave: Anticorruzione – rotazione straordinaria – applicazione – tempistica - avvio procedimento penale - registro notizie di reato
Fonti: art. 16, co. 1, lett. 1-quater, del d.lgs. 165/2001 – art. 3, l. 97/2001 - artt 335 e 335-bis, c.p.p. - PNA 2019-2021 - Delibera n. 215/2019

 

L’avvio del procedimento penale riguarda un momento del procedimento che non ha evidenza pubblica (in quanto l’accesso al registro di cui all’art. 335 c.p.p. è concesso ai soli soggetti ex lege legittimati).
Pertanto, l’amministrazione potrà venire a conoscenza dell’avvio del procedimento penale nei confronti di un proprio dipendente in qualsiasi modo. Ad esempio, attraverso fonti aperte (notizie rese pubbliche dai media) o anche dalla comunicazione del dipendente che ne abbia avuto cognizione o per avere richiesto informazioni sulla iscrizione ex art. 335 c.p.p. o per essere stato destinatario di provvedimenti che contengono la notizia medesima (ad esempio, notifica di un’informazione di garanzia, di un decreto di perquisizione, di una richiesta di proroga delle indagini, di una richiesta di incidente probatorio, etc.).
È opportuno che le amministrazioni introducano, nei codici di comportamento, il dovere per il dipendente di informare immediatamente, appena ne venga a conoscenza, l’amministrazione dell’avvio del procedimento penale.

Parole chiave: Anticorruzione – rotazione straordinaria – conoscenza avvio procedimento penale
Fonti: art. 16, co. 1, lett. 1-quater, del d.lgs. 165/2001– PNA 2019-2021 - Delibera n. 215/2019

 

La norma che disciplina la misura (art. 16, co. 1, lett. 1-quater, del d.lgs. 165/200) non specifica i reati presupposto rilevanti per la sua applicazione, e si riferisce genericamente a “condotte di natura corruttiva”.
Ai fini dell’individuazione di tali condotte è necessario rinviare, innanzitutto, all’art. 7 della legge n. 69 del
2015 che riguarda l’informazione sull'esercizio dell'azione penale per fatti di corruzione, da parte del Pubblico Ministero al Presidente dell’Autorità. In tale norma sono individuati i delitti previsti dagli artt. 317, 318, 319, 319 bis, 319 ter, 319 quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346 bis, 353, 353 bis del codice penale.
Al ricorrere di tali reati l’Amministrazione è obbligata all’adozione di un provvedimento motivato con il quale viene valutata la condotta “corruttiva” del dipendente ed eventualmente disposta la rotazione straordinaria.
L’adozione del provvedimento sulla rotazione straordinaria è invece facoltativa nel caso di procedimenti penali avviati per gli altri reati contro la p.a. di cui al Capo I del Titolo II del Libro secondo del Codice Penale, rilevanti ai fini delle inconferibilità ai sensi dell’art. 3 del d.lgs. n. 39 del 2013, all’art. 35-bis del d.lgs. n. 165/2001 e al d.lgs. n. 235 del 2012.

Parole chiave: Anticorruzione – rotazione straordinaria - applicazione – ambito oggettivo- condotte di natura corruttiva -reati presupposto.
Fonti: – art. 16, co. 1, lett. 1-quater, del d.lgs. 165/2001 – PNA 2019-2021 - Delibera n. 215/2019

 

I procedimenti disciplinari da tener conto ai fini dell’applicazione della rotazione del personale straordinaria sono quelli avviati dall’amministrazione per comportamenti che possono integrare fattispecie di natura corruttiva considerate nei reati presupposto all’applicazione della misura, elencati all’art. 7 della legge n.
69 del 2015.
Nelle more dell’accertamento in sede disciplinare, tali fatti rilevano per la loro attitudine a compromettere
l’immagine di imparzialità dell’amministrazione e giustificano il trasferimento, naturalmente temporaneo,
ad altro ufficio.

Parole chiave: Anticorruzione – rotazione straordinaria – ambito oggettivo – procedimento disciplinare.
Fonti: art. 16, co. 1, lett. 1-quater, del d.lgs. 165/2001 – PNA 2019-2021 - Delibera n. 215/2019

 

In assenza di una precisa disposizione di legge, le amministrazioni in sede di regolamento sull’organizzazione degli uffici o di regolamento del personale, possono disciplinare il provvedimento e chiarire la durata della sua efficacia. Comunque, in assenza di norme regolamentari, l’amministrazione provvede caso per caso, adeguatamente motivando sulla durata della misura.

Parole chiave: Anticorruzione – rotazione straordinaria– durata - efficacia del provvedimento.
Fonti: art. 16, co. 1, lett. 1-quater, del d.lgs. 165/2001- PNA 2019-2021 - Delibera n. 215/2019

 

Nelle amministrazioni statali l’adozione del provvedimento di rotazione straordinaria spetta ai dirigenti degli uffici dirigenziali generali o, per analogia, ai responsabili degli uffici “complessi” (uffici che si articolano a loro volta in diversi uffici).
Nel caso in cui il provvedimento di rotazione interessi i Direttori generali o comunque i responsabili di uffici complessi, sarà l’organo di vertice che ha conferito l’incarico a stabilire in relazione ai fatti di natura corruttiva per i quali il procedimento è stato avviato se confermare o meno il rapporto fiduciario.

Parole chiave: Anticorruzione – rotazione straordinaria - Amministrazioni statali - soggetto competente - adozione del provvedimento
Fonti: – art. 16, co. 1, lett. 1-quater, del d.lgs. 165/2001– PNA 2019 - Delibera n. 215/2019

 

Negli enti locali l’adozione del provvedimento di rotazione straordinaria spetta ai dirigenti degli uffici dirigenziali generali ove presenti o al Segretario Comunale/Provinciale laddove il Sindaco/Presidente della Provincia ha conferito a quest’ultimo dette funzioni in base all’art. 108, d.lgs. 267 del 18 agosto 2000. Nel caso in cui il provvedimento di rotazione interessi il Direttore generale sarà il Sindaco/Presidente della provincia che ha conferito l’incarico a valutare, in relazione ai fatti di natura corruttiva per i quali il procedimento è stato avviato, se confermare o meno il rapporto fiduciario.
Parimenti è rimessa al Sindaco/Presidente della Provincia valutare il permanere o meno del rapporto fiduciario nel caso in cui la condotta di natura corruttiva interessi il Segretario comunale/provinciale.
Negli enti di ridotte dimensioni, privi di dirigenti e di direttore generale, le cui funzioni rimangono in capo all’Organo di indirizzo politico, l’adozione del provvedimento di “rotazione straordinaria” spetta a quest’ultimo.

Parole chiave: Anticorruzione – rotazione straordinaria – Enti locali - soggetto competente – adozione del provvedimento.
Fonti: art. 16, co. 1, lett. 1-quater, del d.lgs. 165/2001 – PNA 2019 - Delibera n. 215/2019