Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza in particolari amministrazioni e in enti di diritto privato
Faq aggiornate al 28 febbraio 2024
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1. Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza in particolari amministrazioni/enti
Nelle Università, laddove possibile, è altamente consigliabile mantenere in capo a dirigenti di prima fascia, o equiparati, l’incarico di RPCT.
L’incarico può essere affidato al direttore generale, figura scelta tra personalità di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza, cui compete la complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico-amministrativo dell’ateneo.
Negli atenei di ridotte dimensioni, qualora la nomina del RPCT ricada su un dirigente che svolge ad interim più ruoli anche in aree potenzialmente esposte a rischio corruttivo o sul direttore generale quale unica figura apicale, è necessario garantire un bilanciamento delle funzioni e dei poteri per evitare, quanto più possibile, la concentrazione di poteri decisionali in una o poche figure. Se ciò non sia effettivamente praticabile, considerate le ridotte dimensioni dell’ente, si ritiene opportuno prevedere adeguati controlli o ricorrere alla c.d. segregazione delle funzioni.
Parole chiave per la ricerca: Anticorruzione – RPCT – Università - nomina
Fonte: art. 1, co. 7, l. n. 190/2012 – l. 240/ 2010 - Aggiornamento 2017 al PNA, Approfondimento III di Parte speciale, Parte III “Le istituzioni universitarie”, § 1.1.
Alla luce dell’analisi comparativa dei soggetti che costituiscono la governance delle AFAM, il Direttore risulta l’unica figura dirigenziale i cui poteri e funzioni appaiono idonei a garantire lo svolgimento dell’incarico di RPCT con autonomia ed effettività. Ciò considerata la natura elettiva del suo incarico, gli specifici requisiti professionali richiesti per lo svolgimento dello stesso, unitamente alla sua profonda conoscenza del funzionamento e dell’organizzazione delle istituzioni.
Parole chiave: Anticorruzione – RPCT - istituzioni AFAM – nomina - criteri di scelta
Fonte: art. 1, co. 7, l. n. 190/2012 – PNA 2016, Approfondimento IV, § 2
L’incarico di RPCT può essere attribuito al comandante della polizia locale con le necessarie cautele, specie nel caso in cui al comandante della polizia sia già assegnata la titolarità di altri uffici con funzioni di gestione e amministrazione attiva ai sensi del co. 221, della legge 208/2015 («Legge di stabilità 2016»). Sarà cura di ogni singolo ente svolgere, in tali casi, un’attenta valutazione e motivare adeguatamente una simile scelta, al fine di evitare la presenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto d’interessi tra le diverse attività svolte.
Parole chiave: Anticorruzione – RPCT - comandante polizia locale
Fonte: art. 1, co. 7, l. n. 190/2012 – art. 1, co. 221, legge 208/2015 («Legge di stabilità 2016») - delibera ANAC n. 333/2019 - PNA 2022, Allegato 3)
È da ritenersi altamente inopportuna l’attribuzione del ruolo di RPCT agli avvocati iscritti all’albo speciale delle amministrazioni e degli enti pubblici ai sensi dell’art. 23 della legge 31 dicembre 2012, n. 247.
Si considerino le “attività di gestione attiva” che talvolta il RPCT svolge e che potrebbero inficiare proprio il carattere di esclusività, a tutela dell’indipendenza e dell’autonomia, che il legislatore ha indicato come requisito fondamentale per l’iscrizione degli avvocati all’albo speciale.
Inoltre, qualora l’oggetto dell’attività di difesa legale dell’ente svolta dall’avvocato verta sulla contestazione di una situazione di conflitto di interesse rilevata dallo stesso avvocato nel suo ruolo di RPCT, l’avvocato potrebbe trovarsi nella posizione di difendere l’ente con riguardo ad un procedimento in cui egli stesso è coinvolto.
Parole chiave: Anticorruzione – RPCT – avvocato iscritto all’albo speciale delle amministrazioni e degli enti pubblici
Fonte: art. 1, co. 7, l. n. 190/2012 – art. 23, legge 31 dicembre 2012, n. 247 –delibera ANAC n. 841/ 2018 - PNA 2022, Allegato 3.
Negli ordini e collegi professionali l’organo di indirizzo politico individua, di norma, il RPCT tra i dirigenti amministrativi in servizio.
Nelle sole ipotesi di strutture organizzative di ridotte dimensioni il RPCT potrà essere individuato anche in un profilo non dirigenziale che garantisca comunque le idonee competenze.
In via residuale e con atto motivato, potrà essere nominato RPCT un consigliere eletto dell’ente, purché privo di deleghe gestionali, escludendo le figure di Presidente, Consigliere segretario o Consigliere tesoriere.
Parole chiave: Anticorruzione – RPCT - nomina - ordini e collegi professionali
Fonte: art. 1, co. 7, l. n. 190/2012 – Approfondimento III del PNA 2016, § 1.1 - PNA 2019, Parte IV, § 1.
Le funzioni di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) sono attribuite al Direttore dell’Ufficio scolastico regionale, o per le Regioni in cui è previsto, al Coordinatore regionale.
Al fine di agevolare lo svolgimento di tali funzioni, i dirigenti di ambito territoriale, che dispongono della effettiva conoscenza della realtà scolastica a livello provinciale, operano quali referenti del RPCT.
Parole chiave: Anticorruzione – RPCT – istituzioni scolastiche – Direttore Ufficio scolastico regionale – Coordinatore regionale – dirigenti di ambito terrioriale -referenti
Fonte: art. 1, co. 7, l. n. 190/2012 – Delibera ANAC n. 430/2016 - Approfondimento IV “Istituzioni scolastiche” del PNA 2016, § 1
I dirigenti scolastici sono responsabili in ordine alla elaborazione e pubblicazione dei dati sui siti web delle istituzioni scolastiche presso cui prestano servizio. Attraverso un loro attivo e responsabile coinvolgimento all’interno del modello organizzativo dei flussi informativi, viene infatti assicurata la prossimità della trasparenza rispetto alla comunità scolastica di riferimento.
Parole chiave: Anticorruzione – RPCT - istituzioni scolastiche – dirigenti scolastici
Fonte: art. 1, co. 7, l. n. 190/2012 – Delibera ANAC n. 430/2016 - Approfondimento IV “Istituzioni scolastiche” del PNA 2016, § 1
Nell’organizzazione del MIBACT, il RPCT può essere individuato nella persona del Segretario generale. Il RPCT è coadiuvato dai “Referenti per l’anticorruzione” individuati nei Direttori generali centrali e nei Segretari regionali.
Il Ministero può affidare agli stessi Segretari regionali e ai direttori dei musei di cui all'art. 30, co. 3, del d.p.c.m. 171/2014 il ruolo di RPCT a livello territoriale.
Parole chiave: Anticorruzione – RPCT - MIBACT – referenti - strutture periferiche
Fonte: art. 1, co. 7, l. n. 190/2012 – art. 30, co. 3, d.p.c.m. 171/2014 - Approfondimento V “Tutela e valorizzazione dei beni culturali” del PNA 2016, § 1.
Considerato che nelle Autorità di sistema portuale il Segretario generale riveste anche ruoli gestionali significativi, al fine di evitare il cumulo delle funzioni in capo allo stesso soggetto, si ritiene preferibile che l’incarico di RPCT sia attribuito ad un dirigente di ruolo in servizio. Ciò, salvo ipotesi residuali, e comunque in tal caso, prevedendo specifiche responsabilità connesse al ruolo di RPCT, attraverso l’introduzione di apposite disposizioni nel Codice etico, da applicare ai componenti dell’organo di indirizzo politico ed allo stesso Segretario generale.
Parole chiave: Anticorruzione – RPCT - Autorità di sistema portuale – criteri di scelta
Fonte: art. 1, co. 7, l. n. 190/2012 - PNA 2016 § 5.2. – Approfondimento I “Autorità di sistema portuale” di Parte Speciale all’Aggiornamento 2017 al PNA, § 2.2 – PNA 2022, Allegato 3
La nomina del RPCT nelle Autorità di Sistema portuale spetta al Presidente quale organo di indirizzo. Egli assicura al RPCT poteri e funzioni idonei a garantire lo svolgimento dell’incarico con autonomia ed effettività, disponendo all’uopo le modifiche della struttura organizzativa occorrenti, nel rispetto delle indicazioni fornite dall’art. 1 co. 7 della l. 6 novembre 2012, n. 190.
Parole chiave: Anticorruzione – RPCT - Autorità di sistema portuale - nomina
Fonte: art. 1, co. 7, l. n. 190/2012 - PNA 2016 § 5.2. – Approfondimento I “Autorità di sistema portuale” di Parte Speciale all’Aggiornamento 2017 al PNA, § 2.2 – PNA 2022, Allegato 3
Le gestioni commissariali sono eterogenee (si pensi ad esempio a quelle istituite con DPR ex art. 11, l. 400/1988, a quelle istituite con DPCM ex art. 20, d.l. n. 185/2008 ed ex art. 13, d.l. 67/1997 conv. con l. 135/1997). Pertanto, in assenza di una indicazione normativa, è difficile definire per tutte, e aprioristicamente, il soggetto chiamato a svolgere il ruolo di RPCT. L’Autorità ha quindi valutato che, in generale, il RPCT della gestione commissariale possa essere lo stesso soggetto che ricopre il ruolo di RPCT presso l’Amministrazione competente per la nomina o a cui afferiscono le principali attribuzioni di indirizzo e vigilanza delle gestioni commissariali (Amministrazione di riferimento). In alternativa, può essere nominato RPCT della gestione commissariale lo stesso Commissario straordinario.
La scelta, che è rimessa all’autonomia e alla responsabilità dell’Amministrazione di riferimento, deve comunque tener conto della necessità di garantire l’effettività delle funzioni svolte per la prevenzione della corruzione e delle specificità della singola gestione commissariale, valutando soprattutto l’oggetto dell’incarico del Commissario straordinario, l’entità delle risorse umane e finanziarie ed i poteri organizzatori conferiti.
Resta fermo che per le gestioni commissariali che prevedono la sostituzione dei Commissari straordinari agli organi delle amministrazioni e degli enti pubblici centrali, regionali o locali, così per i commissari delegati per la Protezione civile (art. 5, commi 4 e 4-bis, l. 225/1992), valgono le regole generali sugli organi delle amministrazioni e degli enti pubblici, quelle sugli enti locali e territoriali nonché le disposizioni previste dalla normativa anticorruzione (art. 42, co. 1-bis del d.lgs. 33/2013).
Parole chiave: Anticorruzione – RPCT - Gestioni commissariali – criteri di scelta
Fonte: art. 1, co. 7, l. n. 190/2012 - Aggiornamento 2017 al PNA, Parte speciale II “La gestione dei commissari straordinari nominati dal governo”, § 2- PNA 2022, Allegato 3
Con specifico riferimento alle Gestioni Commissariali per gli interventi infrastrutturali di cui all’art. 4 del d.l. n. 32/2019, in relazione alla dimensione organizzativa e alle professionalità della struttura di supporto di cui i Commissari si avvalgono per la realizzazione e/o il completamento degli interventi, l’incarico di RPCT - conformemente alla disciplina vigente secondo cui il RPCT, di norma, è individuato tra i dirigenti di ruolo in servizio - va preferibilmente affidato ad un alto dirigente della struttura commissariale.
In via residuale e previa adeguata motivazione, ove la nomina di RPCT di un dirigente interno alla struttura commissariale non sia scelta praticabile in concreto per carenze organizzative o per assenza di professionalità idonee, l’incarico di RPCT può essere svolto dallo stesso Commissario straordinario.
Parole chiave: Anticorruzione – RPCT - nomina - Gestioni commissariali per gli interventi infrastrutturali –alto dirigente – Commissario straordinario
Fonte: art. 1, co. 7, l. n. 190/2012 - art. 4, d.l. 32/2019 - PNA 2022, Parte speciale “I Commissari straordinari per gli interventi infrastrutturali”.
Nelle Gestioni commissariali per gli interventi infrastrutturali in cui il RPCT è individuato in un alto dirigente, la nomina del RPCT spetta al Commissario straordinario.
Laddove invece, in via residuale e previa adeguata motivazione, l’incarico di RPCT sia svolto dallo stesso Commissario straordinario, il titolare del potere di nomina è il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, in quanto organo di indirizzo.
Parole chiave: Anticorruzione – RPCT - titolare potere di nomina - Gestioni commissariali per gli interventi infrastrutturali
Fonte: art. 1, co. 7, l. n. 190/2012 - art. 4, d.l. 32/2019 - PNA 2022, Parte speciale “I Commissari straordinari per gli interventi infrastrutturali”.
In generale, la scelta volta ad attribuire l’incarico di RPCT al responsabile dell’Audit o di altra struttura che svolge controlli interni è da considerarsi non opportuna, al fine di evitare sovrapposizioni di competenza. Tuttavia, nel caso delle Agenzie Fiscali tale scelta è valutata positivamente. Ciò in quanto il modello organizzativo delle Agenzie fiscali è fondato sulla ottimizzazione e non sulla sovrapposizione dei diversi sistemi di controllo anche al fine di contenere fenomeni di maladministration. I poteri attribuiti al RPCT sono infatti (nel caso delle Agenzie Fiscali) complementari rispetto a quelli ordinari posti in capo agli organi di controllo interni o esterni all’amministrazione.
Parole chiave: Anticorruzione – RPCT - Agenzie Fiscali – responsabile Audit – organo di controllo interno Fonte: art. 1, co. 7, l. n. 190/2012 - Aggiornamento 2018 al PNA, Parte speciale I “Agenzie Fiscali”, § 2.4.
2. Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) nelle società in controllo pubblico, negli enti pubblici economici e negli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni
Nelle società in controllo pubblico, negli enti pubblici economici e negli enti di diritto privato in controllo ex art. 2-bis, co. 2, del d.lgs. 33/2013, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza è nominato con un apposito provvedimento dall’organo di indirizzo della società/ente, dal consiglio di amministrazione o da altro organo con funzioni equivalenti.
Parole chiave: Anticorruzione – RPCT - società in controllo pubblico – enti pubblici economici - enti di diritto privato in controllo - titolare del potere di nomina – organo indirizzo- CDA – organo equivalente- provvedimento di nomina
Fonte: art. 1, co. 7, l. n. 190/2012 - art. 2-bis, co. 2, d.lgs. 33/2013 - - Delibera ANAC n. 1134/2017, § 3.1.2 Allegato 3 al PNA 2022
Nelle società in controllo pubblico, negli enti pubblici economici e negli enti di diritto privato in controllo ex art. 2-bis, co. 2, del d.lgs. 33/2013 le funzioni di RPCT sono affidate a uno dei dirigenti in servizio della società/ente, che abbia adeguata conoscenza dell’organizzazione e del funzionamento dell’ente nonché autonomia valutativa e che sia dotato di competenze qualificate per svolgere con effettività il proprio ruolo.
Nell’effettuare la scelta, occorre valutare l’eventuale presenza di conflitti di interessi ed evitare, per quanto possibile, la designazione di dirigenti responsabili di quei settori individuati all’interno della società/ente come a maggiore rischio corruttivo.
Solo in circostanze eccezionali, il RPCT potrà coincidere con un amministratore, purché privo di deleghe gestionali.
Parole chiave: Anticorruzione – RPCT - nomina - società in controllo pubblico – enti pubblici economici- enti di diritto privato in controllo - dirigenti - amministratore privo di deleghe gestionali.
Fonte: art. 1, co. 7, l. n. 190/2012 - art. 2-bis, co. 2, d.lgs. 33/2013 - Delibera ANAC n. 1134/2017, § 3.1.2.- Allegato 3, PNA 2022
Stante il divieto di affidare l’attività di predisposizione del PTPCT o delle misure di prevenzione integrative al MOG 231 o del documento che tiene luogo del PTPCT a soggetti estranei alla società/ente, la nomina di un dirigente esterno, quale RPCT della società/ente, è da considerarsi come un’assoluta eccezione. Nel caso, tale scelta necessita di una motivazione puntuale, anche in ordine all’assenza in organico di soggetti aventi i requisiti previsti dalla legge.
Parole chiave: Anticorruzione – RPCT - nomina - società in controllo pubblico – enti pubblici economici- enti di diritto privato in controllo- soggetto esterno
Fonte: art. 1, co. 7, l. n. 190/2012 - art. 2-bis, co. 2, d.lgs. 33/2013 - Delibera ANAC n. 1134/2017, § 3.1.2.- Allegato 3, PNA 2022
Nelle ipotesi in cui la società/ente sia priva/o di dirigenti, o questi siano in numero così limitato da dover essere assegnati esclusivamente allo svolgimento di compiti gestionali nelle aree a rischio corruttivo, circostanze che potrebbero verificarsi in strutture organizzative di ridotte dimensioni, il RPCT potrà essere individuato in un dipendente con posizione organizzativa o comunque in un profilo non dirigenziale, che garantisca idonea conoscenza della materia dell’organizzazione e della prevenzione della corruzione. In tale ipotesi, l’organo di indirizzo è chiamato a svolgere una vigilanza stringente sulle attività del soggetto incaricato.
Parole chiave: Anticorruzione – RPCT - nomina - società in controllo pubblico – enti pubblici economi - enti di diritto privato in controllo - assenza di dirigenti - carenza di dirigenti- dipendente con posizione organizzativa - profilo non dirigenziale
Fonte: art. 1, co. 7, l. n. 190/2012 - art. 2-bis, co. 2, d.lgs. 33/2013 - Delibera ANAC n. 1134/2017, § 3.1.2. - Allegato 3, PNA 2022
Nelle società in controllo pubblico di ridotte dimensioni appartenenti a un gruppo societario, in particolare quelle che svolgono attività strumentali, il RPCT può essere quello della società capogruppo. Nel caso sia stata predisposta un’unica programmazione delle misure di prevenzione è suggerita alle società di ridotte dimensioni del gruppo la possibilità di nominare, al proprio interno, almeno un referente del RPCT della capogruppo.
Parole chiave: Anticorruzione – RPCT - nomina – società in controllo ridotte dimensioni - gruppo societario
Fonte: art. 1, co. 7, l. n. 190/2012 – d.lgs. 231/2001 - Delibera ANAC n. 1134/2017 §§ 3.1.5. e 3.2.2 - - Allegato 3, PNA 2022
Al fine di evitare che l’attività del RPCT possa essere compromessa da una situazione di precarietà, l’incarico di RPCT deve avere una durata minima ragionevole, di almeno tre anni.
Parole chiave per la ricerca: Anticorruzione – società in controllo pubblico - enti pubblici economici - enti di diritto privato in controllo - RPCT – incarico- durata minima - almeno tre anni
Fonte: art. 1, co. 7, l. n. 190/2012 – Allegato 3 del PNA 2022
Laddove il RPCT svolga l’incarico in via esclusiva (circostanza che potrebbe verificarsi in società ed enti di grandi dimensioni) la durata dell’incarico dovrebbe non essere inferiore a tre anni e prorogabile una sola volta.
Parole chiave per la ricerca: Anticorruzione – società in controllo pubblico - enti pubblici economici - enti di diritto privato in controllo - grandi dimensioni - RPCT – incarico in via esclusiva– durata - non inferiore tre anni- prorogabile
Fonte: art. 1, co. 7, l. n. 190/2012 – Allegato 3 del PNA 2022
Laddove l’incarico di Responsabile si configuri – come di norma - quale incarico aggiuntivo a dirigente già titolare di altro incarico, la durata prevista è altamente raccomandato non sia inferiore a quella del contratto sottostante all’incarico già svolto e, comunque, nel rispetto del limite temporale di tre anni, prevedendo eventualmente una sola proroga.
Parole chiave per la ricerca: Anticorruzione – società in controllo pubblico - enti pubblici economici - enti di diritto privato in controllo - RPCT – incarico aggiuntivo – durata non inferiore a quella del contratto dell’incarico già svolto – tre anni- prorogabile
Fonte: art. 1, co. 7, l. n. 190/2012 – Allegato 3 del PNA 2022
Nel PTPCT o nel documento unitario che tiene luogo del PTPCT, o nella sezione apposita e identificabile del MOG 231, gli enti devono definire idonee misure per affrontare tale evenienza. Può essere prevista, ad esempio, una procedura organizzativa interna che, sulla base di criteri prestabiliti, permetta di individuare in modo automatico il sostituto del RPCT nell’ipotesi in cui vi sia un’assenza temporanea ed imprevista dello stesso.
Parole chiave per la ricerca: Anticorruzione – società in controllo pubblico - enti pubblici economici - enti di diritto privato in controllo – RPCT – assenza temporanea ed imprevista – procedura- individuazione sostituto del RPCT
Fonte: art. 1, co. 7, l. n. 190/2012 – Allegato 3 del PNA 2022
Quando l’assenza si traduce in una vera e propria vacatio del ruolo di RPCT è compito dell’organo di indirizzo della società/ente attivarsi immediatamente per la nomina di un nuovo Responsabile, con l’adozione di un atto formale di conferimento dell’incarico.
Parole chiave per la ricerca: Anticorruzione – società in controllo pubblico - enti pubblici economici - enti di diritto privato in controllo - RPCT – vacatio– organo di indirizzo- nomina del nuovo RPCT
Fonte: art. 1, co. 7, l. n. 190/2012 – Allegato 3 del PNA 2022
Sì, è necessario che la società/ente si attivi per assicurare interventi formativi finalizzati a fornire allo stesso RPCT, nella prospettiva di una maggiore professionalizzazione di tale ruolo, tutti gli elementi conoscitivi e le competenze necessarie con riguardo ai metodi e agli strumenti di gestione del rischio corruttivo
Parole chiave per la ricerca: Anticorruzione – società in controllo pubblico - enti pubblici economici - enti di diritto privato in controllo - RPCT- formazione - gestione del rischio
Fonte: art. 1, co. 7, l. n. 190/2012 - Allegato 3 del PNA 2022
Dall’espletamento dell’incarico di RPCT non può, in nessun caso, derivare alcun compenso aggiuntivo, fatto salvo il solo riconoscimento, laddove sia configurabile, di eventuali retribuzioni di risultato legate all’effettivo conseguimento di precisi obiettivi di performance predeterminati. Restano naturalmente fermi i vincoli che derivano dai tetti retributivi normativamente previsti e dai limiti complessivi alla spesa per il personale.
Tale principio vale anche nel caso in cui le funzioni di RPCT siano affidate ad un titolare di posizione organizzativa.
Parole chiave per la ricerca: Anticorruzione – società in controllo pubblico - enti pubblici economici - enti di diritto privato in controllo - RPCT – impossibilità compenso aggiuntivo
Fonte: art. 1, co. 7, l. n. 190/2012 - Allegato 3, PNA 2022.
Le società a partecipazione pubblica non di controllo e gli altri enti di diritto privato di cui all’art. 2-bis, co. 3, d.lgs. 33/2013 non sono tenuti a nominare il RPCT. Essi, tuttavia, possono scegliere di nominare tale figura nell’esercizio dei propri poteri di autonomia, preferibilmente nel rispetto delle indicazioni fornite da ANAC.
Parole chiave: Anticorruzione – RPCT - nomina – società partecipate – non obbligatorietà
Fonte: art. 1, co. 7, l. n. 190/2012 - art. 2-bis, co. 3, d.lgs. 33/2013 - PNA 2019, Parte V, § 1.2. - Delibera ANAC n. 1134/2017, § 3.3.2.