Servizio di tesoreria, proroga ingiustificata. Ritardi solo per cattiva programmazione del Comune
Data:
02 settembre 2022

Illegittima la proroga del servizio di tesoreria
L’affidamento in proroga del Servizio di Tesoreria da parte di un Comune umbro e di una Azienda Servizi alla Persona (Apsp) del territorio non è conforme alla legge. Pertanto l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha richiamato l’Amministrazione al rispetto della normativa di settore.
La proroga dell’affidamento di un servizio, infatti, è consentita solo per evitare l’interruzione della prestazione in favore della Pubblica amministrazione e per il tempo necessario a consentire una nuova gara pubblica. L’utilizzo improprio dello strumento della proroga per l’affidamento del servizio di tesoreria è in difformità con i principi posti a tutela della concorrenza e della normativa sui contratti pubblici.
I presupposti della proroga
L’Autorità ha più volte evidenziato il carattere eccezionalità e di temporaneità della proroga tecnica e ha quindi individuato alcune ristrettissime ipotesi nelle quali la proroga può ritenersi ammessa, in ragione del principio di continuità dell’azione amministrativa. Affinché la proroga tecnica sia legittima, devono ricorrere i seguenti presupposti: deve rivestire carattere eccezionale; deve avere carattere temporaneo; la nuova gara deve essere già stata avviata al momento della proroga; l’amministrazione non deve rendersi responsabile di ritardi nell’indizione della procedura di selezione del nuovo affidatario; l’opzione di proroga tecnica deve essere stata prevista nell’originario bando di gara e di conseguenza nel contratto di appalto.
I rilievi Anac
Nel caso di specie, il ritardo nella conclusione della gara per il nuovo affidamento è imputabile esclusivamente alle Stazioni Appaltanti e, in particolare, ad un difetto di programmazione. Il comune, infatti, ha bandito la gara per l’affidamento del servizio di tesoreria solo nove giorni prima della scadenza della Convenzione con la banca affidataria del servizio; anche se a quella data fossero pervenute offerte valide, l’amministrazione non avrebbe potuto comunque aggiudicare il servizio prima della scadenza del contratto originario.
L’APSP ha bandito la gara per l’affidamento del servizio addirittura nel giorno stesso di scadenza del precedente contratto. Tale ritardo non può essere giustificato alla luce di generiche e non meglio specificate “carenze di personale”: l’ente avrebbe potuto comunque attivarsi in altro modo ben prima dell’approssimarsi della scadenza della Convenzione con la banca affidataria del servizio.
In entrambi i casi, allora, non emerge quel “ritardo non imputabile all’amministrazione” che legittimerebbe la concessione in proroga del servizio. L'assenza di una corretta programmazione moltiplica le emergenze e la proroga abbandona e tradisce la sua unica funzione di strumento di transizione per il tempo strettamente necessario a espletare la nuova procedura: diventa un ammortizzatore pluriennale di inefficienze di programmazione.
Conclusioni
Le Stazioni Appaltanti – sostiene Anac - avrebbero potuto infatti attivare con congruo anticipo le procedure per il nuovo affidamento del servizio di tesoreria, programmando con efficienza modalità e tempistiche di espletamento della gara, che avrebbe potuto comunque essere aggiudicata in tempi brevi, anche alla luce delle semplificazioni introdotte con il Decreto semplificazioni.
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Ultimo aggiornamento 02/09/2022, 7:37
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Nel caso di specie non esisteva il pericolo di interruzione della prestazione, né la temporaneità della proroga tecnica