Telemedicina in Veneto, accordo quadro non conforme
Data:
11 dicembre 2023

Telemedicina in Veneto, accordo quadro non conforme. Violazione dei principi di evidenza pubblica e concorrenza
L’accordo quadro della Regione Veneto per i sistemi informatici di radiologia (Ris-Pacs) non è conforme alle ipotesi consentite dalla legge, con l’effetto di sottrarre illegittimamente la fornitura al libero mercato, in violazione dei principi di evidenza pubblica e di concorrenza. E’ quanto ha appurato Anac con la delibera N.561 del 29 novembre 2023, dando alla stazione appaltante 30 giorni di tempo per comunicare all’Autorità quali determinazioni si intendono assumere al riguardo.
La stazione appaltante in questione, Azienda Zero, centrale di committenza della Regione Veneto, è ricorsa ad un appalto specifico, aderendo ad un accordo quadro Consip per sistemi informatici di telemedicina. Da parte di alcuni operatori del settore sono giunte ad Azienda Zero richieste di annullamento in autotutela. Dall’istruttoria aperta da Anac è emerso che il ricorso alla convenzione Consip da parte di Azienza Zero è avvenuto al di fuori delle ipotesi consentite. L’Autorità fa presente che “l’eventuale verifica della sussistenza dei presupposti per intervenire in autotutela sulla procedura di appalto specifico dovrebbe, comunque, tener conto della correlazione del contratto con gli obiettivi del Pnrr, del tempo trascorso dall’aggiudicazione, nonché dello stato di avanzamento delle prestazioni”. Inoltre, “la documentazione di gara predisposta da Consip non prevede idonei meccanismi finalizzati a garantire un controllo da parte della centrale di committenza sul corretto ricorso agli Accordi Quadro dalla stessa stipulati, da parte delle singole amministrazioni che aggiudicano appalti specifici”.
“Nel caso specifico, la circostanza che Azienda Zero abbia chiesto di avviare una procedura per appalto specifico nell’ambito del lotto n. 3 dell’Accordo quadro in questione, solo dopo aver avuto riscontro negativo per il lotto n. 1, risultato incapiente, avrebbe dovuto indurre Consip ad effettuare degli approfondimenti anche mediante richiesta di chiarimenti alla stazione appaltante aderente, al momento della verifica della capienza del lotto 3”. Infine, aggiunge Anac, “Consip, in generale, non può esimersi dal formulare un giudizio tecnico sull’attinenza di un appalto specifico all’oggetto dell’accordo quadro di riferimento che essa stessa abbia aggiudicato, qualora una tale verifica si renda necessaria o sia richiesta”.
Il documento
Ultimo aggiornamento 11/12/2023, 11:07
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Anac: violazione dei principi di evidenza pubblica e concorrenza