Tracciabilità dei flussi finanziari
(Aggiornamento al 20 gennaio 2023).
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Sezione A – Aspetti generali sulla Tracciabilità.
La normativa è contenuta nei seguenti articoli: nell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 come modificato dalla legge n. 217/2010 di conversione del decreto legge n. 187/2010; nell’articolo 6 della stessa legge n. 136/2010 in tema di sanzioni; nell’articolo 6 del suddetto decreto legge n. 187/2010 convertito con legge n. 217/2010 che contiene la disciplina transitoria e alcune norme interpretative e di attuazione del predetto articolo 3.
Il Legislatore ha introdotto le disposizioni in tema di tracciabilità dei flussi finanziari per contrastare la criminalità organizzata e le infiltrazioni nelle commesse pubbliche, mediante le seguenti azioni: anticipare, il più a monte possibile, la soglia di prevenzione, creando meccanismi che consentano di intercettare i fenomeni di intrusione criminale nella contrattualistica pubblica; rendere trasparenti le operazioni finanziarie relative all’utilizzo del corrispettivo dei contratti pubblici, in modo da consentire un controllo a posteriori sui flussi finanziari provenienti dalle amministrazioni pubbliche.
La tracciabilità non è dunque uno strumento di monitoraggio dei flussi finanziari, bensì un mezzo a disposizione degli inquirenti nelle indagini per il contrasto delle infiltrazioni delle mafie nell’economia legale.
Le prime indicazioni operative su tale disciplina sono state fornite dall’Autorità nelle Determinazioni n. 8 del 18 novembre 2010 e n. 10 del 22 dicembre 2010, sostituite dalla Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011, la quale è stata aggiornata al decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50” con la Delibera n. 556 del 31 maggio 2017. Tutti gli atti sono disponibili sul sito www.anticorruzione.it .
Gli obblighi di tracciabilità si articolano essenzialmente in tre adempimenti principali:
a) utilizzo di conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche, anche in via non esclusiva;
b) effettuazione dei movimenti finanziari relativi alle commesse pubbliche esclusivamente mediante lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero attraverso l’utilizzo di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
c) indicazione negli strumenti di pagamento relativi ad ogni transazione del codice identificativo di gara (CIG) e, ove obbligatorio ai sensi dell’art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, del codice unico di progetto (CUP).
Il codice CIG (codice identificativo di gara) è un codice alfanumerico generato dal sistema SIMOG dell’ANAC con tre funzioni principali: una prima funzione è collegata agli obblighi di comunicazione delle informazioni all’Osservatorio ed alle successive deliberazioni dell’Autorità, per consentire l’identificazione univoca delle gare, dei loro lotti e dei contratti; una seconda funzione è legata al sistema di contribuzione posto a carico dei soggetti pubblici e privati sottoposti alla vigilanza dell’Autorità, derivante dal sistema di finanziamento dettato dall’articolo 1, comma 67, della legge 266/2005, richiamato dall’art. 213, comma 12, del Codice dei contratti pubblici; una terza funzione è attribuita dalla legge n. 136/2010 che affida al codice CIG il compito di individuare univocamente (tracciare) le movimentazioni finanziarie degli affidamenti di lavori, servizi o forniture, indipendentemente dalla procedura di scelta del contraente adottata, e dall’importo dell’affidamento stesso.
Il CIG è richiesto a cura del responsabile del procedimento (RUP) in un momento antecedente all’indizione della procedura di gara ed è perfezionato entro il termine massimo di novanta giorni dalla sua acquisizione , con le modalità fissate, da ultimo, nella Delibera ANAC. n. 1 dell’11 gennaio 2017.
Il responsabile del procedimento, accreditato tramite il portale dell’Autorità all'indirizzo www.anticorruzione.it , effettua la registrazione attraverso il Sistema Informativo di Monitoraggio delle Gare (SIMOG), disponibile nell’area “Servizi” del sito dell'Autorità.
Il SIMOG attribuisce al nuovo affidamento il numero identificativo univoco denominato “Numero gara” e, a ciascun lotto della gara, il codice identificativo CIG. I CIG si intendono definitivamente acquisiti soltanto al perfezionamento degli stessi e pertanto la validità dei medesimi è condizionata all’avvenuto perfezionamento che ne sancisce la regolarità.
Il codice CIG è unico (per ciascun appalto o lotto) e assume in base al suo utilizzo, in casi particolari, diverse denominazioni.
Si tratta di: CIG Semplificato (detto anche Smart CIG); CIG Padre; CIG Derivato o Figlio (vedi faq A7.3); CIG Master (vedi faq A11).
L’Autorità ha reso disponibili alcune semplificazioni nella procedura di rilascio del CIG, al fine di agevolare gli adempimenti della stazione appaltante con riguardo soprattutto agli appalti di modesto valore economico.
In particolare, la stazione appaltante può acquisire il CIG introducendo un numero ridotto di informazioni: - per i contratti di lavori, servizi e forniture, inclusi i contratti di cui agli artt. 17 (Esclusioni specifiche per contratti di appalto e concessione di servizi) e 19 (Contratti di sponsorizzazione) e all’Allegato IX (Servizi di cui agli articoli 140, 143 e 144) del Codice dei contratti pubblici, di importo inferiore a 40.000 euro, - per i contratti di cui agli articoli 7 (Appalti e concessioni aggiudicati ad un’impresa collegata), 16 (Contratti e concorsi di progettazione aggiudicati o organizzati in base a norme internazionali) e 162 (Contratti secretati) del Codice dei contratti pubblici, indipendentemente dall’importo.
Per eventuali specifici casi di esclusione, si rimanda alla FAQ A8.
E' sempre possibile annullare il CIG acquisito in modalità semplificata.
E' sempre possibile modificare il CIG acquisito in modalità semplificata.
No. Tale attività non può essere più svolta a seguito del Comunicato del Presidente del 10 febbraio 2016 , punto 11 con il quale si specifica che non è più possibile acquisire smartCIG in carnet.
Da quanto stabilito deriva che non è più consentita alcuna operazione a sistema sui Carnet di smartCig .
Per gli smartCIG singoli, il RUP che li ha acquisiti può operare in via autonoma ogni modifica necessaria.
Nessuna altra modifica può essere apportata da altro RUP in via autonoma. Solo nel caso in cui il RUP che ha acquisito lo smartcig ed il RUP subentrante appartengano alla stessa SA ed al medesimo Centro di Costo, possono essere inoltrate e processate istanze relative alle “variazioni di competenza”.
È il codice CIG che l’Amministrazione richiede per identificare le singole procedure di selezione del contraente per gli appalti realizzati in modalità “Accordo quadro/Convenzione”.
Esso identifica il riferimento a cui legare, in fase di acquisizione, i cosiddetti CIG “Derivati” o “Figli”.
È il codice CIG che l’Amministrazione richiede per identificare i singoli contratti stipulati a valle di accordi quadro, di convenzioni ai sensi dell’articolo 26 della legge n. 488/1999 e di altre convenzioni similari (vedi anche faq A24).
In caso di procedura di gara che comprenda una molteplicità di lotti, la stazione appaltante richiede un CIG per ciascun lotto.
Il sistema SIMOG consente al RUP, a valle dell’aggiudicazione dei diversi lotti ad un medesimo operatore (con il quale la stazione appaltante stipulerà un contratto unico), di eleggere a CIG Master uno dei CIG acquisiti relativamente ai ciascun lotto.
Il CIG master può essere utilizzato per i pagamenti relativi a tutti i lotti, ferma restando la necessità di riportare nel contratto l’elenco completo di tutti i codici CIG relativi ai lotti affidati (vedi FAQ A33).
Sono escluse dall'obbligo di richiesta del codice CIG ai fini della tracciabilità le seguenti fattispecie: i contratti di lavoro conclusi dalle stazioni appaltanti con i propri dipendenti (articolo 17, comma 1, lett. g) del Codice dei contratti pubblici; i contratti di lavoro temporaneo (legge 24 giugno 1997 n. 196); gli appalti di cui all’articolo 9, comma 1, del Codice dei contratti pubblici; gli appalti aggiudicati per l'acquisto di acqua e per la fornitura di energia o di combustibili destinati alla produzione di energia, di cui agli articoli 11 e 12 del Codice dei contratti pubblici; il trasferimento di fondi da parte delle amministrazioni dello Stato in favore di soggetti pubblici, se relativi alla copertura di costi per le attività istituzionali espletate dall’ente (vedi faq C 2); l’amministrazione diretta ai sensi dell’articolo 3, comma 1 lettera gggg) del Codice dei contratti pubblici (vedi faq C 3); gli affidamenti diretti a società in house (vedi faq C 4); i risarcimenti corrisposti dalle imprese assicuratrici appaltatrici ai soggetti terzi, estranei al rapporto contrattuale, danneggiati dalle stazioni appaltanti assicurate (vedi faq C 5); gli indennizzi e i risarcimenti corrisposti a seguito di procedure espropriative, poste in essere da stazioni appaltanti o da enti aggiudicatori (vedi faq C 6); gli incarichi di collaborazione ex articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165/2001 (testo unico sul pubblico impiego), (vedi faq C 7); le spese effettuate dai cassieri, che utilizzano il fondo economale (solo se tali spese non originano da contratti d’appalto e se sono state tipizzate dall’amministrazione mediante l’introduzione di un elenco dettagliato all’interno di un proprio regolamento di contabilità ed amministrazione.
Vedi anche faq C8); l’erogazione diretta, a titolo individuale, di contributi da parte della pubblica amministrazione a soggetti indigenti o comunque a persone in condizioni di bisogno economico e fragilità personale e sociale, ovvero finalizzati alla realizzazione di progetti educativi (vedi par. 3.5 della Determinazione n. 4/2011 aggiornata con delibera n. 556/2017); le prestazioni socio-sanitarie in regime di accreditamento (par. 3.5 della Determinazione n. 4/2011 aggiornata con delibera n. 556/2017) (vedi faq D 4); i contratti di associazione che prevedono il pagamento di quote associative ( par. 3.10 della Determinazione n. 4/2011 aggiornata con delibera n. 556/2017); i contratti dell’Autorità giudiziaria non qualificabili come contratti di appalto (par. 3.11 della Determinazione n. 4/2011 aggiornata con delibera n. 556/2017) (vedi faq D 7); le convenzione in materia di difesa, protezione civile e prevenzione contro i pericoli sottoscritte da organizzazioni e associazioni senza scopo di lucro, di cui all’art. 17, comma 1, lett. h) del Codice dei contratti pubblici, nel caso in cui questi rivestano carattere non oneroso per l’amministrazione procedente (par. 2.8 della Determinazione n. 4/2011 aggiornata con delibera n. 556/2017); la sponsorizzazione pura di cui all’art. 19, comma 1, del Codice dei contratti pubblici (vedi par. 2.10 della Determinazione n. 4/2011 aggiornata con delibera n. 556/2017); i contratti aventi ad oggetto i servizi forniti da banche centrali di cui all’art. 17, comma 1, lett. e) del Codice dei contratti pubblici.
Non è stabilita alcuna soglia minima; il codice CIG va richiesto, indipendentemente dall'importo e dall’esperimento o meno di una procedura di gara o di un procedimento ad evidenza pubblica.
(vedi anche par. 2.4 della determinazione 4/2011 aggiornata con Delibera n.556/2017).
I soggetti tenuti all’obbligo della tracciabilità sono indicati ed elencati all’articolo 3, comma 1, della legge n. 136/2010: gli appaltatori di lavori, i prestatori di servizi, i fornitori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese, nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture.
Ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera o), del Codice dei contratti pubblici, rientrano nella nozione di stazione appaltante, le «amministrazioni aggiudicatrici» di cui alla lettera a) del citato art. 3; gli «enti aggiudicatori» di cui alla lettera e) del citato art. 3; i «soggetti aggiudicatori» di cui alla lettera f) del citato art. 3; gli «altri soggetti aggiudicatori», di cui alla lett. g) del citato art. 3.
L’espressione “filiera delle imprese” si intende riferita “ai subappalti come definiti dall’articolo 118 comma 11 del Codice nonché ai subcontratti stipulati per l’esecuzione, anche non esclusiva, del contratto” (v. articolo 6, comma 3, del decreto convertito con legge n. 217/2010). Rientrano nel subappalto anche gli appalti e i cottimi indicati nella parte finale del comma 8 dell’art. 118 del Codice (vedi determinazione n. 6/2003).
In particolare, la nozione di “impresa” deve essere riferita alla categoria generale di “operatore economico”. Pertanto non assumono rilevanza né la forma giuridica (es. società pubblica o privata, imprenditori individuali o professionisti), né il tipo di attività svolta.
Il criterio a cui ricorrere è quello della stretta dipendenza funzionale della prestazione oggetto del subcontratto rispetto a quella dell’appalto principale (“filiera rilevante”), da applicare in relazione alle concrete modalità del ciclo di esecuzione dell’appalto, vale a dire della capacità delle parti dell’appalto di selezionare ex ante le sole attività necessarie in via immediata per realizzare il servizio o la fornitura pubblici.
Di conseguenza, ciò che rileva non è tanto il grado dell’affidamento o del sub-affidamento, ma la sua tipologia (subappalto o subcontratto necessario a qualsiasi titolo per l’esecuzione del contratto principale), a prescindere dalla posizione che il subcontraente occupa nella catena dell’organizzazione imprenditoriale.
Si deve trattare, dunque, di subcontratti che presentano un filo di derivazione dal contratto principale, nel senso di essere attinenti all'oggetto di tale contratto (vedi gli esempi indicati nella determinazione n. 4/2011 aggiornata con Delibera n. 556/2017 nella Delibera n. 556/2017) [N.B. per filiera di lavori vedi FAQ A14].
Nel settore dei lavori pubblici la nozione di filiera si ricava dall’articolo 1 del D.P.R. n. 150/2010 il quale precisa che le imprese interessate all’esecuzione dei lavori pubblici sono “tutti i soggetti che intervengono a qualunque titolo nel ciclo di realizzazione dell’opera, anche con noli e forniture di beni e prestazioni di servizi, ivi compresi quelli di natura intellettuale, qualunque sia l’importo dei relativi contratti o dei subcontratti” (vedi determinazione n. 4/2011, par. 3.2).
Una casistica di filiera rilevante è rinvenibile nelle Linee guida antimafia adottate ai sensi dell'articolo 16, comma 4, del decreto legge n. 39/2009.
Essa ricomprende noli a caldo, noli a freddo, forniture di ferro, forniture di calcestruzzo/cemento, forniture di inerti, trasporti, scavo e movimento terra, smaltimento terra e rifiuti, guardiania, progettazione, mensa di cantiere, pulizie di cantiere. [N.B. per filiera di servizi vedi FAQ A13].
Nei subappalti e nei subcontratti gli adempimenti previsti dalla normativa sulla tracciabilità vengono attuati attraverso: - l’inserimento nel subcontratto delle clausole che regolano la tracciabilità (richiamando anche l’obbligo di inserimento delle stesse negli ulteriori eventuali subcontratti); - la comunicazione, da parte del subcontraente, del/dei conti correnti dedicati e dei soggetti delegati che operano sugli stessi; - il pagamento, da parte dell’appaltatore, dei corrispettivi attraverso i conti correnti dedicati e mediante il codice CIG dell’appalto principale; - la comunicazione dell’appaltatore alla stazione appaltante dei contratti stessi, anche per estratto (vedi par. 7 della Determinazione n. 4/2011 aggiornata con delibera n. 556/2017). Si riportano di seguito schemi di clausole che regolano la tracciabilità nei subappalti e nei sub-contratti: Schema della clausola da inserire nel contratto tra stazione appaltante ed appaltatore ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche Art. (…) (Obblighi dell’appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari)
1.L’appaltatore (…) assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
2.L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di (…) della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Schema della clausola da inserire nel contratto tra appaltatore e subappaltatore/subcontraente ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche Art. (…) (Obblighi del subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari)
1.L’impresa (…), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell’impresa (…) nell’ambito del contratto sottoscritto con l’Ente (…), identificato con il CIG n. (…)/CUP n. (…), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
2.L’impresa (…), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell’impresa (…), si impegna a dare immediata comunicazione all’Ente (…) della notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
3.L’impresa (…), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell’impresa (…), si impegna ad inviare copia del presente contratto all’Ente (…).
Non vi è l'obbligo di accensione di nuovi conti correnti.
Possono essere utilizzati (cioè dedicati) anche conti correnti già esistenti.
Tuttavia, è prevista la comunicazione alla stazione appaltante del conto corrente dedicato (il numero del conto e i dati identificativi di tutti i soggetti delegati ad operare su quel conto).
Nel caso di conto già esistente, per le operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, è necessario comunicare tali dati entro 7 giorni dall’utilizzo del conto stesso, mentre nel caso di accensione di un nuovo conto corrente, sarà necessaria la comunicazione entro 7 giorni dall’accensione (vedi par. 7 della Determinazione n. 4/2011, aggiornata con Delibera n. 556/2017 e articolo 3 comma 7 della legge n. 136/2010).
Un conto corrente dedicato può riguardare più appalti pubblici.
Si. Il conto corrente può essere dedicato anche in via non esclusiva; in tale conto possono confluire anche i flussi derivanti da appalti privati (non assoggettati alla tracciabilità).
Sì, l’appaltatore/operatore può indicare più conti correnti dedicati per un singolo appalto pubblico.
I pagamenti dei premi per le fideiussioni stipulate dagli operatori economici in relazione ad una commessa (ad esempio la cauzione definitiva) possono essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico, ai sensi del comma 3 dell’articolo 3 della legge n. 136/2010 (vedi determinazione n. 4/2011, par. 4.14). Per tali pagamenti, inoltre, non deve essere indicato il codice CIG/CUP.
Resta fermo, invece, l’onere di conservare idonea documentazione probatoria.
Si, purché sia garantita la piena tracciabilità dei flussi finanziari come assicurato ad esempio dalle Ri.Ba. (ricevute bancarie elettroniche).
Vedi par. 4.3 della Determinazione n. 4/2011 aggiornata con Delibera n. 556/2017.
È ammesso l’utilizzo di assegni bancari e postali solo per le spese indicate all’articolo 3, comma 2, della legge n. 136/2010 se ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni elencate: •i soggetti ivi previsti non siano in grado di accettare pagamenti a valere su un conto corrente (o conto di pagamento); •il conto su cui vengono tratti i titoli sia un conto dedicato; •gli assegni vengano emessi muniti della clausola di non trasferibilità (non è necessario che sugli stessi vengano riportati i codici CIG/CUP).
Vedi par. 6.1. della Determinazione n. 4/2011 aggiornata con delibera n. 556/2017.
In caso di raggruppamento temporaneo di impresa ciascun componente del raggruppamento è tenuto ad osservare, in proprio e nei rapporti con eventuali subcontraenti, gli obblighi derivanti dalla legge n. 136/2010.
Infatti, il rapporto di mandato che si instaura fra i componenti del raggruppamento non determina di per sé un’organizzazione o un’associazione degli operatori economici riuniti, pertanto ognuno di essi conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali (articolo 37, comma 17, del Codice).
La mandataria quindi dovrà rispettare nei pagamenti effettuati verso le mandanti le clausole di tracciabilità che andranno, altresì, inserite nel contratto di mandato.
La medesima disciplina si applica ai consorzi ordinari di concorrenti di cui all’articolo 34, comma 1, lett. e) del Codice.
Detta disciplina si applica anche alle società tra concorrenti riuniti o consorziati a valle dell’aggiudicazione ai sensi dell’articolo 93 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.
E’ necessario che il soggetto sottoscrittore dell’accordo quadro (centrale di committenza) chieda, tramite il Sistema Informativo di Monitoraggio delle Gare (SIMOG), l’attribuzione di un codice CIG (cd. CIG “padre”) che contraddistingua l’accordo, anche se lo stesso è stato stipulato in data anteriore al 7 settembre 2010.
Ciò vale anche per il caso delle convenzioni quadro stipulate ai sensi dell’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
Le amministrazioni che aderiscono all’accordo quadro devono chiedere l’emissione di un nuovo codice CIG (“CIG derivato” detto anche CIG “figlio”) che identificherà lo specifico contratto e lo riporteranno nei pagamenti derivanti da quest’ultimo.
Anche nel caso in cui il soggetto (amministrazione) che stipula l’accordo quadro coincida con quello che è parte negli appalti a valle dell’accordo, è necessario acquisire i codici CIG “derivati” o “figli” per lo sviluppo delle schede relative alle fasi di esecuzione dell’appalto.
In caso di gara suddivisa in più lotti, il responsabile del procedimento (RUP) effettua la registrazione presso il SIMOG.
Quest’ultimo rilascia, con riferimento all’intera procedura di gara, il numero identificativo univoco, denominato “Numero gara” e, per ciascun lotto, il codice identificativo denominato CIG.
Nel caso in cui più lotti siano aggiudicati ad un medesimo operatore, il sistema SIMOG consente, a valle dell’aggiudicazione, di eleggere a CIG Master uno dei CIG relativi ai vari lotti, da utilizzare per i pagamenti relativi a tutti i lotti aggiudicati (vedi FAQA11).
Nel contratto di appalto a valle della aggiudicazione della gara, occorre indicare puntualmente tutti i lotti che l’operatore economico si è aggiudicato ed i relativi codici CIG (vedi par. 5.5 della Determinazione n. 4/2011, aggiornata con Delibera n. 556/2017).
Gli utenti dei servizi forniti da un concessionario non possono essere considerati parte della filiera; pertanto, è ammissibile il versamento sul conto corrente intestato alla tesoreria dell’ente concedente da parte dei cittadini/utenti al fine del pagamento di tasse, tributi o tariffe (vedi par. 2.4 della Determinazione n. 4/2011, aggiornata con Delibera n. 556/2017).
Sì, le spese giornaliere di cui all’articolo 3, comma 3, della legge n. 136/2010 si riferiscono alle spese quotidiane sostenute dall’appaltatore o dagli operatori economici. Il limite per le spese quotidiane è stato fissato a 1.500 euro (a seguito di modifica con la legge n. 217/2010), limite che si riferisce ad ogni singola spesa (vedi par. 6.2 della Determinazione n. 4/2011 aggiornata con Delibera m. 556/2017).
Per tali spese giornaliere possono essere utilizzati sistemi diversi dal bonifico bancario o postale, fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa.
La costituzione ed il reintegro del fondo cassa cui attingere per spese giornaliere deve essere effettuata tramite bonifico o altro strumento tracciabile.
Al momento la normativa non prevede alcun obbligo informativo nei confronti di ANAC in relazione alle violazioni degli obblighi posti dalla legge n. 136/2010.
Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall’articolo 6 della legge n. 136/2010 sono applicate dal Prefetto della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente.
In caso di mancato rispetto della normativa in tema di tracciabilità discendono conseguenze di tipo civilistico sul contratto stipulato, quali la nullità o la risoluzione dello stesso, nonché sanzioni amministrative a carico del soggetto inadempiente (vedi rispettivamente articolo 3 commi 8, 9 e 9bis e articolo 6 della legge n. 136/2010).
Non è prevista la richiesta di un nuovo codice CIG nei casi di proroga del contratto ai sensi dell’art. 106, comma 11, del Codice dei contratti pubblici, concessa per garantire la prosecuzione delle prestazioni nelle more dell’espletamento delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo soggetto affidatario.
Si intende una forma semplificata di tracciabilità per casi specifici, in cui le movimentazioni finanziarie possono essere effettuate senza l’indicazione dei codici CIG e CUP.
In particolare, trattasi delle seguenti fattispecie (vedi par. 6.2. della Determinazione n. 4/2011, aggiornata con delibera n. 556/2017): spese degli operatori economici di cui al comma 2 dell’articolo 3 della legge n. 136/2010; spese degli operatori (giornaliere e quelle effettuate col fondo cassa) di cui al comma 3 dell’articolo 3 della legge n. 136/2010; Inoltre L’ANAC ha ritenuto applicabile una forma di attenuazione della tracciabilità nei seguenti casi specifici: utilizzo di carte carburante (vedi par. 6.2 della Determinazione n. 4/2011 aggiornata con Delibera n. 556/2017) contratti di mutuo (vedi par. 3.1 della Determinazione n. 4/2011 aggiornata con Delibera n. 556/2017); pagamenti di utenze da parte della pubblica amministrazione (vedi par. 6.2 della Determinazione n. 4/2011 aggiornata con Delibera n. 556/2017 e FAQ A33).
L’ANAC ritiene che anche i pagamenti relativi alle utenze delle pubbliche amministrazioni (quali, a titolo esemplificativo, luce, gas e telefono) possano essere effettuati avvalendosi del RID senza indicare i codici CIG nel singolo pagamento (ma soltanto nella delega a monte), in analogia a quanto previsto dal comma 3 dell’articolo 3 della legge n. 136/2010 per i pagamenti effettuati dagli operatori privati in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi a rete (vedi par. 6.2 della Determinazione n. 4/2011 aggiornata con Delibera n. 556/2017).
Nel caso di più rapporti con la medesima stazione appaltante, l’operatore economico può comunicare una sola volta il conto corrente dedicato, senza necessità di effettuare apposite comunicazioni per ciascuna commessa.
Anche nei rapporti tra contraente e sub-contraente è possibile effettuare un’unica comunicazione del conto corrente dedicato, fermo restando che il contraente deve effettuare una comunicazione del conto corrente dedicato del sub-contraente ad ogni amministrazione interessata.
Sezione B - Casi particolari rientranti nel perimetro della tracciabilità.
Sì, è obbligatorio richiedere il codice CIG, ai fini della tracciabilità, per tutti i contratti di lavori, servizi e forniture, a prescindere dall’importo degli stessi e dalle modalità di affidamento e quindi anche per i contratti esclusi dall’obbligo del versamento del contributo in favore dell’Autorità.
Sì, la normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari si applica anche ai contratti esclusi di cui al Titolo II, Parte I, del Codice dei contratti pubblici riconducibili alla fattispecie dell’appalto (vedi par. 2.8 della Determinazione n. 4/2011 aggiornata con Delibera n. 556/2017).
Sì. Vedi, al riguardo, par. 2.8 della Determinazione 4/2011 aggiornata con Delibera n. 556/2017.
Sì. L’obbligo riguarda anche i flussi finanziari derivanti dai contratti stipulati dalle imprese pubbliche nell’ambito dei settori speciali individuati dalla direttiva 2014/25/UE e dal Codice, parte Seconda Titolo VI Capo, mentre sono da ritenersi esclusi i contratti di diritto privato stipulati dalle imprese pubbliche al di fuori di attività inerenti tali settori (par. 2.7 della Determinazione 4/2011 aggiornata con Delibera n. 556/2017).
Sì, anche questa fattispecie è soggetta all’obbligo della tracciabilità e pertanto occorre richiedere il codice CIG all’ANAC (vedi par. 2.5 della Determinazione 4/2011 aggiornata con Delibera n. 556/2017).
Sì, anche i cessionari dei crediti sono tenuti ad indicare il CIG e ad anticipare i pagamenti all’appaltatore cedente mediante bonifico bancario o postale sui conti correnti dedicati.
E’ prevista una particolare disciplina per le società di factoring (vedi par. 3.8 della Determinazione 4/2011 aggiornata con Delibera n. 556/2017).
Sì, il codice CIG va inserito nel primo ordinativo di pagamento, se si effettua una Richiesta di Acquisti, o al momento dell’invito agli Operatori Economici, se si effettua una Richiesta di Offerta.
Sì. In questi casi il codice CIG va inserito al più tardi nella lettera d’ordine (v. par. 5.2. 3^ interlinea, della Determinazione n. 4/2011 aggiornata con Delibera n. 556/2017).
Sì. (vedi anche faq A24).
Sì. Le amministrazioni che vi aderiscono sono tenute a richiedere un distinto codice CIG (CIG “derivato” o “figlio”) per ogni specifico contratto stipulato a valle (vedi anche faq A24).
Sì. Il codice CIG va richiesto anche per i contratti di affidamento inerenti lo sviluppo dei progetti (di fattibilità tecnica ed economica, definitivi e esecutivi) che fanno seguito a concorsi di idee (anche internazionali) o di progettazione, da affidare ai vincitori di detti concorsi.
Si premette che nell’ambito dei contratti di sponsorizzazione si distinguono la fattispecie di sponsorizzazione pura (art. 19, comma 1, del Codice dei Contratti pubblici) e la fattispecie di sponsorizzazione tecnica, (art. 19, comma 2, del Codice dei Contratti pubblici).
La sponsorizzazione tecnica è sottoposta alla tracciabilità, in quanto l’apporto di denaro privato è correlato alla realizzazione di lavori, servizi o forniture pubblici.
Si applica la tracciabilità attenuata, mediante acquisizione dello Smart CIG, per contratti di importo inferiore a € 40.000. Per i contratti di importo uguale o superiore a € 40.000 la tracciabilità sarà assicurata attraverso l’acquisizione di un CIG “ordinario” che permetterà anche di assolvere agli obblighi contributivi e comunicativi verso l’Autorità di cui all’art. 213 del Codice dei Contratti pubblici.
La sponsorizzazione pura, invece, non è soggetta alla tracciabilità, in quanto la stessa si traduce in un finanziamento a favore del pubblico effettuato dal privato non immediatamente legato al settore degli appalti (vedi par. 2.10 della Determinazione 4/2011 aggiornata con Delibera n. 556/2017).
Si applicano le norme relative alla tracciabilità e agli obblighi comunicativi previsti dal Codice per i contratti di lavori, servizi o forniture remunerati con le risorse derivanti dai contratti di sponsorizzazione pura.
Si, gli affidamenti di lavori sopra soglia e sotto soglia comunitaria per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria a scomputo degli oneri di urbanizzazione sono assoggettati all'obbligo della tracciabilità . Tuttavia, per l'esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione primaria di importo inferiore alla soglia comunitaria, funzionali all'intervento di trasformazione urbanistica del territorio, si applica la tracciabilità attenuata (v. par. 2.4 della Determinazione n. 4/2011 aggiornata con delibera n. 556/2017 e Comunicato del Presidente del 16 ottobre 2019;
Si, per contratti di importo inferiore a € 40.000 si applica la tracciabilità attenuata, mediante acquisizione dello Smart CIG.
Si, poiché l'estensione contrattuale comporta una nuova negoziazione e, quindi, una nuova offerta, con il medesimo contraente iniziale; la stazione appaltante deve acquisire un nuovo CIG.
Anche se ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari non sarebbe necessario, tuttavia, per le finalità legate agli obblighi contributivi e comunicativi verso l’Autorità, si rende obbligatorio l’acquisizione di un nuovo CIG per la ripetizione di un dato servizio.
Si, per contratti di importo inferiore a € 40.000 si applica la tracciabilità attenuata, mediante acquisizione dello Smart CIG (vedi par. 6.2 della Determinazione 4/2011 aggiornata con Delibera n. 556/2017).
Ai fini della tracciabilità, il CIG deve essere acquisito per consentire la trasparenza delle operazioni finanziarie relative all’utilizzo del corrispettivo dei contratti pubblici di appalto.
Le convenzioni stipulate con associazioni di volontariato rientrano nella disciplina di cui alla legge n.136/2010, nel caso in cui rivestano carattere oneroso per l’amministrazione procedente.
Le suddette convenzioni non rientrano nella disciplina di cui alla legge n. 136/2010, nel caso in cui rivestano carattere non oneroso per l’amministrazione procedente e prevedano il riconoscimento di un rimborso spese non forfettario.
Si, applicano la tracciabilità attenuata, mediante acquisizione dello Smart CIG.
Sì, i contratti nel settore della difesa diversi da quelli inclusi nell’ambito del D. Lgs. n. 208/2011, soggettivamente imputabili al Ministero della difesa e i contratti disciplinati nell’art. 2, del D. Lgs. n. 208/2011, applicano la tracciabilità attenuata, mediante acquisizione dello Smart CIG.
I contratti continuativi di cooperazione, servizio o fornitura sottoscritti in epoca anteriore all’indizione della procedura finalizzata all’aggiudicazione dell’appalto di cui all’articolo 105, comma 3, lettera c-bis del codice dei contratti pubblici sono assimilati ai sub-contratti in quanto, sebbene stipulati a monte dell’aggiudicazione, sono collegati funzionalmente all’appalto principale.
Per tali motivi, i contratti in argomento, al ricorrere dei presupposti stabiliti al punto 3.2 della determinazione dell’ANAC n. 4/11 aggiornata con delibera n. 556 del 31/5/2017, sono da considerarsi riferibili alla filiera delle imprese e assoggettati agli obblighi di tracciabilità.
Pertanto, i pagamenti in favore del sub-contraente riferiti a prestazioni oggetto del contratto di appalto principale devono essere effettuati separatamente, tramite bonifico dal conto corrente dedicato, indicando nella causale il CIG dell’appalto.
Al fine di evitare l’introduzione di oneri eccessivi, nel caso in cui le prestazioni di servizi o forniture svolte in esecuzione del contratto continuativo attengano a più commesse, si applica il punto 5.6 della determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 aggiornata con delibera n. 556 del 31/5/2017, con conseguente possibilità di indicare nel bonifico il solo CIG relativo al flusso prevalente, a patto che tutti i restanti CIG vengano riportati nella relativa fattura».
Sì. Le indicazioni contenute al punto 3.2 della determina n. 556/2017 possono essere estese ai servizi di tesoreria forniti nei confronti di tutte le amministrazioni pubbliche. Ciò in ragione, sia della sostanziale coincidenza dei servizi prestati, sia del particolare regime di vigilanza cui i tesorieri sono assoggettati da parte della Banca d'Italia. Resta fermo il rispetto degli obblighi di tracciabilità riferiti alle singole operazioni effettuate dal tesoriere per conto dell'amministrazione».
Sezione C – Fattispecie non rientranti nel perimetro della Tracciabilità.
Vedi FAQ A8 e par. 2.8 della Determinazione n. 4/2011 aggiornata con delibera n. 556/2017
No, è da ritenersi escluso da tale obbligo il trasferimento di fondi da parte delle amministrazioni dello Stato in favore di soggetti pubblici (anche in forma societaria) se relativi alla copertura di costi per le attività espletate in funzione del ruolo istituzionale da essi ricoperto (vedi par. 2.5 della Determinazione 4/2011 aggiornata con Delibera n.556/2017).
No, in quanto il ricorso a tale istituto non rientra nella fattispecie del contratto d’appalto con un operatore economico (vedi par. 2.11 della Determinazione n. 4/2011 aggiornata con Delibera n. 556/2017).
No, gli obblighi di tracciabilità non trovano applicazione in quanto non risultano integrati gli elementi costitutivi del contratto d’appalto (per difetto del requisito della terzietà). Nel caso in cui invece tali elementi dovessero sussistere, rimarrebbe l’obbligo di adeguamento alla normativa sulla tracciabilità (vedi par. 2.5 della Determinazione 4/2011 aggiornata con Delibera n. 556/2017).
Resta ferma l’osservanza della normativa sulla tracciabilità per le società in house quando le stesse affidano appalti a terzi, rivestendo in tal caso la qualifica di stazione appaltante.
No, tali movimenti finanziari, stante la loro natura di indennizzo a favore di soggetti terzi, estranei al rapporto contrattuale tra appaltante ed appaltatore, devono ritenersi non soggetti agli obblighi di tracciabilità.
Pertanto tali indennizzi potranno essere corrisposti con qualsiasi mezzo di pagamento, senza indicazione del codice CIG e senza necessità di accensione di un conto corrente dedicato, fermi restando i limiti legali all’uso del contante (vedi par. 3.12 della Determinazione 4/2011 aggiornata con Delibera n. 556/2017).
No, tali movimenti finanziari devono ritenersi non soggetti agli obblighi di tracciabilità, stante il difetto del requisito soggettivo richiesto dal comma 1 dell’articolo 3 della legge n. 136/2010, dal momento che i soggetti espropriati non possono annoverarsi tra quelli facenti parte della “filiera delle imprese”.
Pertanto tali indennizzi potranno essere corrisposti con qualsiasi mezzo di pagamento, senza indicazione del codice CIG e senza necessità di accensione di un conto corrente dedicato, fermi restando i limiti legali all’uso del contante (vedi par. 3.12 della Determinazione 4/2011 aggiornata con Delibera n. 556/2017).
No, gli incarichi di collaborazione previsti dall’art. 7 comma 6 del decreto n. 165/2001 non sono sottoposti agli obblighi di tracciabilità.
No, le spese effettuate dalle stazioni appaltanti con il fondo economale non sono sottoposte alla disciplina sulla tracciabilità.
Tuttavia tali spese – per le quali è ammesso l’utilizzo di contanti - vanno tipizzate dalle stazioni appaltanti in un apposito regolamento interno, con cui siano elencati dettagliatamente i beni e i servizi di non rilevante entità (spese minute) necessari per sopperire ad esigenze impreviste nei limiti di importo delle relative spese.
Resta fermo che non deve trattarsi di spese effettuate a fronte di contratti d’appalto e, pertanto, la corretta qualificazione della singola operazione, da effettuarsi a seconda delle specificità del caso concreto, rientra nella responsabilità della stazione appaltante procedente.
No. Ai sensi dell’art. 25, comma 2, lett. a) del d.l. 66/2014 convertito nella legge n. 9/2014, la partecipazione di un dipendente ad un seminario o ad un convegno non integra la fattispecie dell’appalto di servizi di formazione e, pertanto, alla specifica ipotesi non si applica la normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari.
Diversamente, l’acquisto da parte di un ente pubblico di corsi di formazione per il proprio personale configura un appalto di servizi di istruzione e formazione (Allegato IX) e, pertanto, comporta l’assolvimento degli obblighi di tracciabilità.
Sezione D – Ulteriori casi specifici chiariti con la Determinazione n. 4/2011.
Per i suddetti pagamenti, effettuati dagli operatori economici, non occorre indicare il codice CIG (vedi par. 6.1 della Determinazione 4/2011 aggiornata con Delibera n. 556/2017).
Si deve provvedere a tali pagamenti attraverso un conto corrente dedicato ad uno o più contratti pubblici.
Inoltre, in questi casi è sufficiente utilizzare strumenti di pagamento che consentano la registrazione delle operazioni, escluso il ricorso al contante per ogni tipo di operazione e per qualunque importo.
In tale caso, l’ultimo contratto rilevante è quello che coinvolge l’impresa che produce le attrezzature sanitarie richieste dal committente pubblico.(Vedi par. 2.21.1 della Determinazione n. 4/2011 aggiornata con Delibera n. 556/2017).
La filiera si arresta all’impresa farmaceutica produttrice - senza estendersi ai sub-fornitori.
Pertanto, i subcontratti stipulati per la provvista dei principi attivi o della materia prima necessaria al confezionamento dei medicinali non rientrano nella filiera (vedi par. 2.2.1 della Determinazione 4/2011 aggiornata con Delibera n. 556/2017).
Nel caso di rimborso delle rate di mutuo si applica il regime della tracciabilità attenuata. Ciò comporta la possibilità di utilizzare il RID, a patto però che il codice CIG venga indicato nella autorizzazione/delega al pagamento.
Devono ritenersi sottoposti agli obblighi di tracciabilità i contratti per servizi legali di cui all’art.17, comma 1, lett. d) del Codice dei contratti pubblici e quelli di cui all’allegato IX al medesimo codice (vedi par. 3.3. della Determinazione n. 4/2011 aggiornata con Delibera n. 556/2017).
I contratti stipulati dall’Autorità Giudiziaria strettamente funzionali ed indispensabili per le conduzioni delle attività processuali e investigative non sono sottoposti alla tracciabilità (ad esempio: un incarico a perito o un contratto relativo a servizio di videoripresa).
Tuttavia, le regole della tracciabilità sono applicabili nei casi in cui possa configurarsi un contratto di appalto per via della creazione di una cornice negoziale stabile nel tempo (ad esempio: un accordo-quadro stipulato con fornitori di servizi di alta tecnologia o per il noleggio di apparati di intercettazione (vedi par. 3.11 della Determinazione 4/2011 aggiornata con Delibera n. 556/2017).
Sezione E - Tracciabilità servizi sociali
Le indicazioni contenute nella delibera n. 371 del 27/7/2022 sono state pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il 12/8/2022 ed entrano in vigore quindici giorni dopo tale pubblicazione. Le stesse, quindi, si applicano ai contratti per i quali, alla data del 27/8/2022, non siano già state compiute le attività indicate al paragrafo 5.2 della citata delibera per la richiesta del CIG
Per la co-programmazione e la co-progettazione di servizi sociali, l’acquisizione del CIG è richiesta ai soli fini della tracciabilità dei flussi finanziari. Per tali casistiche, è consentita l’acquisizione dello SmartCIG senza limiti di importo, selezionando la voce “coprogrammazione/coprogettazione di servizi sociali”.
Restano salvi gli obblighi relativi all’utilizzo di conti correnti dedicati (obbligo di comunicazione del conto corrente) e all’indicazione del CIG negli strumenti di pagamento utilizzati nell’ambito della filiera delle imprese.
Per le convenzioni con le organizzazioni di volontariato e le imprese di promozione sociale, l’acquisizione del CIG è richiesta ai soli fini della tracciabilità dei flussi finanziari. Per tali casistiche, è consentita l’acquisizione dello SmartCIG senza limiti di importo, selezionando la voce “Contratti e convenzioni per servizi sociali e socio-sanitari interamente sottratti all’applicazione del codice”.
Restano salvi gli obblighi relativi all’utilizzo di conti correnti dedicati (obbligo di comunicazione del conto corrente) e all’indicazione del CIG negli strumenti di pagamento utilizzati nell’ambito della filiera delle imprese.
Per i contratti aventi ad oggetto servizi sociali o socio-sanitari totalmente esclusi dall’applicazione del codice, la normativa sulla tracciabilità è attuata mediante l’acquisizione dello SmartCIG senza limiti di importo, selezionando la voce “Contratti e convenzioni per servizi sociali e socio-sanitari interamente sottratti all’applicazione del codice”.
Ricorre tale fattispecie, ad esempio, con riferimento all’erogazione di servizi sanitari e socio sanitari effettuata da soggetti esterni accreditati, in forza di convenzioni o accordi contrattuali sottoscritti ai sensi del decreto legislativo 30/12/1992 n. 502 e gli affidamenti di servizi sociali svolti in regime di autorizzazione o accreditamento. Inoltre, nel caso di prestazioni socio sanitarie e di ricovero, di specialistica ambulatoriale e diagnostica strumentale erogate dai soggetti privati in regime di accreditamento ai sensi della normativa nazionale e regionale in materia, la stazione appaltante potrà acquisire il CIG in occasione della sottoscrizione della convenzione con l’operatore economico accreditato e riportare lo stesso in tutti i pagamenti disposti in attuazione della convenzione.
Restano salvi gli obblighi relativi all’utilizzo di conti correnti dedicati (obbligo di comunicazione del conto corrente) e all’indicazione del CIG negli strumenti di pagamento utilizzati nell’ambito della filiera delle imprese.
Per i contratti assoggettati al regime alleggerito di cui agli articoli 142 del codice dei contratti pubblici, dovrà essere acquisito il CIG per gli affidamenti di importo superiore a 40.000 euro e lo smarCIG per gli affidamenti di importo inferiore. In tal caso, è utilizzata la dicitura “contratto di importo inferiore a 40.000 euro”.
Rientrano in tale fattispecie:
- gli appalti di servizi indicati al comma 5-bis dell’articolo142 (servizi sociali e servizi connessi; servizi di prestazioni sociali; altri servizi pubblici, sociali e personali, inclusi servizi forniti da associazioni sindacali, da organizzazioni politiche, da associazioni giovanili e altri servizi di organizzazioni associative) di importo superiore alla soglia comunitaria (750.000 euro) che non siano organizzati mediante forme di co-programmazione, co-progettazione, accreditamento o mediante la stipula di convenzioni con gli Enti del terzo settore.
- gli appalti di servizi di cui al comma 5-bis dell’articolo 142, di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, comma 1, lettera d);
- i restanti appalti di servizi sopra soglia dell’allegato IX non enucleati al comma 5-bis.
Restano salvi in ogni caso gli obblighi relativi all’utilizzo di conti correnti dedicati (obbligo di comunicazione) e all’indicazione del CIG negli strumenti di pagamento utilizzati nell’ambito della filiera delle imprese.
Nelle convenzioni per il collocamento di soggetti fragili, la prestazione dell’appaltatore consiste nella fornitura di diversi servizi (vitto, alloggio, interventi di sostengo). Per l’erogazione di tali prestazioni il soggetto incaricato dello svolgimento del servizio si rivolge a propri fornitori, stipulando appositi contratti (es. forniture alimentari, lavanolo, forniture di vestiario, di arredi). I fornitori, a loro volta, stipulano sub-contratti con ulteriori fornitori o con i produttori di beni e servizi.
Tali forniture sono funzionalmente collegate all’esecuzione della prestazione principale e quindi sono incluse nell’ambito applicativo della legge n. 136/2010. Per quanto riguarda i sub-contratti stipulati dai fornitori, l’ultimo rapporto contrattuale rilevante ai fini della tracciabilità è quello relativo alla realizzazione del bene oggetto della fornitura principale, con esclusione dalla filiera rilevante di tutte le sub-forniture destinate a realizzare il prodotto finito.
Nel caso di convenzioni con soggetti accreditati per prestazioni socio sanitarie e di ricovero e per il collocamento di soggetti fragili in strutture accreditate sono previste forme di tracciabilità semplificata, consentendo l’acquisizione di un unico CIG al momento della sottoscrizione della convenzione e la possibilità di riportare lo stesso nei pagamenti riferiti alle successive collocazioni. Inoltre, è consentita l’acquisizione dello SmartCig per qualsiasi importo, indicando, nel campo relativo al valore dell’appalto, un valore approssimativo, stimato in base ai flussi storici dei collocamenti da operare in forza della convenzione.
Per le convenzioni in essere alla data di entrata in vigore della Delibera n. 371 del 27/7/2022, al fine di consentire il rispetto della normativa sulla tracciabilità in relazione ai futuri pagamenti, si suggerisce alle amministrazioni di procedere all’acquisizione di uno SmartCIG per ciascuna convenzione.
Il CIG va acquisito in occasione della sottoscrizione di ciascuna convenzione e dovrà essere riportato negli strumenti di pagamento utilizzati per i pagamenti effettuati in forza della stessa.
No, i pagamenti effettuati dalle ASL in favore dei fornitori per la messa a disposizione di ausili su misura e di alimenti per nefropatici/celiaci/diabetici non possono essere ricondotti alla fattispecie dei voucher sociali in quanto non si configura la prestazione diretta in favore del beneficiario. Per detti pagamenti, l’amministrazione potrà acquisire un unico SmarCIG al momento della sottoscrizione della convenzione con il fornitore.
Per le convenzioni in essere alla data di entrata in vigore della Delibera 371 del 27/7/2022, al fine di consentire il rispetto della normativa sulla tracciabilità in relazione ai futuri pagamenti, si suggerisce alle amministrazioni di procedere all’acquisizione di uno SmartCIG per ciascuna convenzione.
No, i pagamenti effettuati dalle amministrazioni comunali in favore delle strutture convenzionate quali compartecipazione alla retta di soggiorno non possono essere ricondotti alla fattispecie dei voucher sociali in quanto non si configura la prestazione diretta in favore del beneficiario. Per detti pagamenti, l’amministrazione potrà utilizzare lo SmarCIG acquisito al momento della sottoscrizione della convenzione con la struttura accreditata.
Sì, i pagamenti per la fornitura di organi sono assoggettati alla normativa sulla tracciabilità. Le stazioni appaltanti possono procedere all’acquisizione di un unico SmartCIG in occasione della sottoscrizione della convenzione con il fornitore.
No, i ticket corrisposti dagli utenti non sono assoggettati alla normativa sulla tracciabilità, non trattandosi di risorse pubbliche.
Sì. I pagamenti effettuati in favore di strutture non convenzionate con l’azienda sanitaria sono assoggettate alla normativa in materia di tracciabilità. È possibile l’acquisizione di un unico SmartCIG per ciascuna struttura.
Sì, occorre procedere all’acquisizione dello SmartCIG. È possibile l’acquisizione di un unico SmartCIG per ciascuna struttura.
È preferibile acquisire uno SmartCIG per ciascuna convenzione.
Sì, i pagamenti effettuati dalle Aziende Sanitarie alle strutture termali convenzionate sono assoggettate alla normativa sulla tracciabilità. È possibile l’acquisizione di un unico SmartCIG per ciascuna convenzione.
Sì. I pagamenti effettuati in favore delle farmacie convenzionate per le prestazioni suindicate sono assoggettati alla normativa sulla tracciabilità. È possibile l’acquisizione di uno SmartCIG unico per ciascuna farmacia aderente alla convenzione.
Per le convenzioni in essere alla data di entrata in vigore della Delibera 371 del 27/7/2022, al fine di consentire il rispetto della normativa sulla tracciabilità in relazione ai futuri pagamenti, si suggerisce alle amministrazioni di procedere all’acquisizione di uno SmartCIG per ciascuna convenzione.
Il CIG va acquisito in occasione della sottoscrizione di ciascuna convenzione e dovrà essere riportato negli strumenti di pagamento utilizzati per i pagamenti effettuati in forza della stessa.
No, i pagamenti effettuati dalle ASL in favore dei fornitori per la messa a disposizione di ausili su misura e di alimenti per nefropatici/celiaci/diabetici non possono essere ricondotti alla fattispecie dei voucher sociali in quanto non si configura la prestazione diretta in favore del beneficiario. Per detti pagamenti, l’amministrazione potrà acquisire un unico SmarCIG al momento della sottoscrizione della convenzione con il fornitore. Per le convenzioni in essere alla data di entrata in vigore della Delibera 371 del 27/7/2022, al fine di consentire il rispetto della normativa sulla tracciabilità in relazione ai futuri pagamenti, si suggerisce alle amministrazioni di procedere all’acquisizione di uno SmartCIG per ciascuna convenzione.
No, i pagamenti effettuati dalle amministrazioni comunali in favore delle strutture convenzionate quali compartecipazione alla retta di soggiorno non possono essere ricondotti alla fattispecie dei voucher sociali in quanto non si configura la prestazione diretta in favore del beneficiario. Per detti pagamenti, l’amministrazione potrà utilizzare lo SmarCIG acquisito al momento della sottoscrizione della convenzione con la struttura accreditata.
Sì, i pagamenti per la fornitura di organi sono assoggettati alla normativa sulla tracciabilità. Le stazioni appaltanti possono procedere all’acquisizione di un unico SmartCIG in occasione della sottoscrizione della convenzione con il fornitore.
No, i ticket corrisposti dagli utenti non sono assoggettati alla normativa sulla tracciabilità, non trattandosi di risorse pubbliche.
Sì. I pagamenti effettuati in favore di strutture non convenzionate con l’azienda sanitaria sono assoggettate alla normativa in materia di tracciabilità. È possibile l’acquisizione di un unico SmartCIG per ciascuna struttura.
Sì, occorre procedere all’acquisizione dello SmartCIG. È possibile l’acquisizione di un unico SmartCIG per ciascuna struttura.
È preferibile acquisire uno SmartCIG per ciascuna convenzione.
Sì, i pagamenti effettuati dalle Aziende Sanitarie alle strutture termali convenzionate sono assoggettate alla normativa sulla tracciabilità. È possibile l’acquisizione di un unico SmartCIG per ciascuna convenzione.
Sì. I pagamenti effettuati in favore delle farmacie convenzionate per le prestazioni suindicate sono assoggettati alla normativa sulla tracciabilità. È possibile l’acquisizione di uno SmartCIG unico per ciascuna farmacia aderente alla convenzione.
La normativa sulla tracciabilità non si applica nel caso in cui il finanziamento sia erogato in forma di contributo e finalizzato a sostenere l’Ente nello svolgimento della propria attività istituzionale, con mantenimento, in capo allo stesso, di autonomia decisionale e organizzativa sul concreto impiego delle risorse ricevute.
Detta normativa si applica, invece, nel caso in cui il finanziamento sia connesso all’esecuzione di contratti pubblici e quindi quando sia erogato a titolo di corrispettivo o di rimborso spese per lo svolgimento di specifici servizi nell’ambito di progetti o attività regolati da apposite convenzioni.