Tracciabilità dei flussi finanziari

(Aggiornamento al 6 Febbraio 2024).

Sezione A – Aspetti generali sulla Tracciabilità.

La normativa è contenuta nei seguenti articoli: nell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 come modificato dalla legge n. 217/2010 di conversione del decreto legge n. 187/2010; nell’articolo 6 della stessa legge n. 136/2010 in tema di sanzioni; nell’articolo 6 del suddetto decreto legge n. 187/2010 convertito con legge n. 217/2010 che contiene la disciplina transitoria e alcune norme interpretative e di attuazione del predetto articolo 3.

Il Legislatore ha introdotto le disposizioni in tema di tracciabilità dei flussi finanziari per contrastare la criminalità organizzata e le infiltrazioni nelle commesse pubbliche, mediante le seguenti azioni: anticipare, il più a monte possibile, la soglia di prevenzione, creando meccanismi che consentano di intercettare i fenomeni di intrusione criminale nella contrattualistica pubblica; rendere trasparenti le operazioni finanziarie relative all’utilizzo del corrispettivo dei contratti pubblici, in modo da consentire un controllo a posteriori sui flussi finanziari provenienti dalle amministrazioni pubbliche. La tracciabilità non è dunque uno strumento di monitoraggio dei flussi finanziari, bensì un mezzo a disposizione degli inquirenti nelle indagini per il contrasto delle infiltrazioni delle mafie nell’economia legale.

Le prime indicazioni operative su tale disciplina sono state fornite dall’Autorità nelle Determinazioni n. 8 del 18 novembre 2010 e n. 10 del 22 dicembre 2010, sostituite dalla Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011, la quale  è stata aggiornata, da ultimo, in occasione dell’entrata in vigore del  decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, con la Delibera n. 585 del 19 dicembre 2023. Tutti gli atti sono disponibili sul sito www.anticorruzione.it .

Gli obblighi di tracciabilità si articolano essenzialmente in tre adempimenti principali:
a) utilizzo di conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche, anche in via non esclusiva;
b) effettuazione dei movimenti finanziari relativi alle commesse pubbliche esclusivamente mediante lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero attraverso l’utilizzo di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
c) indicazione negli strumenti di pagamento relativi ad ogni transazione del codice identificativo di gara (CIG) e, ove obbligatorio ai sensi dell’art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, del codice unico di progetto (CUP).

Il codice CIG (codice identificativo di gara) è un codice alfanumerico generato, a decorrere dal 1° gennaio 2024, alle piattaforme di approvvigionamento digitale certificate che gestiscono il ciclo di vita del contratto, mediante lo scambio di dati e informazioni con la BDNCP. Per gli affidamenti relativi alla sola tracciabilità  è stata prevista una duplice possibilità per acquisire il CIG: ricorrere alle piattaforme certificate oppure utilizzare un’interfaccia web messa a disposizione dalla Piattaforma contratti pubblici – PCP (sezione della BDNCP) (https://www.anticorruzione.it/-/piattaforma-contratti-pubblici). Il CIG svolge tre funzioni principali: una prima funzione è collegata agli obblighi di comunicazione delle informazioni alla Banca Dati Nazionale dei Contratti pubblici gestita dall’ANAC , per consentire l’identificazione univoca delle gare, dei loro lotti e dei contratti; una seconda funzione è legata al sistema di contribuzione posto a carico dei soggetti pubblici e privati sottoposti alla vigilanza dell’Autorità, derivante dal sistema di finanziamento dettato dall’articolo 1, comma 67, della legge 266/2005, richiamato dall’art. 222, comma 12, del Codice dei contratti pubblici; una terza funzione è attribuita dalla legge n. 136/2010 che affida al codice CIG il compito di individuare univocamente (tracciare) le movimentazioni finanziarie degli affidamenti di lavori, servizi o forniture, indipendentemente dalla procedura di scelta del contraente adottata, e dall’importo dell’affidamento stesso.

È possibile utilizzare l’interfaccia web messa a disposizione dalla Piattaforma contratti pubblici (PCP) gestita dall’ANAC per le fattispecie individuate dalla Delibera n. 585 del 19 dicembre 2023 per le quali l’acquisizione del CIG è richiesta ai soli fini della tracciabilità. Si tratta, in sostanza, di fattispecie estranee al codice dei contratti pubblici o escluse dall’applicazione dello stesso per le quali non sussistono gli obblighi di comunicazione relativi al ciclo di vita dei contratti pubblici.

I soggetti tenuti all’obbligo della tracciabilità sono indicati ed elencati all’articolo 3, comma 1, della legge n. 136/2010: gli appaltatori di lavori, i prestatori di servizi, i fornitori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese, nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture.

Ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. a) dell’allegato I.1,  del Codice dei contratti pubblici, rientra nella nozione di stazione appaltante,, qualsiasi soggetto, pubblico o privato, che affida contratti di appalto di lavori, servizi e forniture e che è comunque tenuto, nella scelta del contraente, al rispetto del codice;
Ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. b), dell’allegato I.1, del Codice dei contratti pubblici, rientra nella nozione di «ente concedente», qualsiasi amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore, ovvero altro soggetto pubblico o privato, che affida contratti
di concessione di lavori o di servizi e che è comunque tenuto, nella scelta del contraente, al rispetto del codice. 

L’espressione “filiera delle imprese” si intende riferita “ai subappalti come definiti dall’articolo 119 del Codice nonché ai subcontratti stipulati per l’esecuzione, anche non esclusiva, del contratto” (v. articolo 6, comma 3, della legge17 dicembre 2010, n. 217, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 novembre 2010, n.). Rientrano nel subappalto anche i subappaltii e i cottimi indicati nella parte finale del comma 8 dell’art. 119 del Codice .
In particolare, la nozione di “impresa” deve essere riferita alla categoria generale di “operatore economico”. Pertanto non assumono rilevanza né la forma giuridica (es. società pubblica o privata, imprenditori individuali o professionisti), né il tipo di attività svolta.

Il criterio a cui ricorrere è quello della stretta dipendenza funzionale della prestazione oggetto del subcontratto rispetto a quella dell’appalto principale (“filiera rilevante”), da applicare in relazione alle concrete modalità del ciclo di esecuzione dell’appalto, vale a dire della capacità delle parti dell’appalto di selezionare ex ante le sole attività necessarie in via immediata per realizzare il servizio o la fornitura pubblici.
Di conseguenza, ciò che rileva non è tanto il grado dell’affidamento o del sub-affidamento, ma la sua tipologia (subappalto o subcontratto necessario a qualsiasi titolo per l’esecuzione del contratto principale), a prescindere dalla posizione che il subcontraente occupa nella catena dell’organizzazione imprenditoriale.
Si deve trattare, dunque, di subcontratti che presentano un filo di derivazione dal contratto principale, nel senso di essere attinenti all'oggetto di tale contratto (vedi gli esempi indicati nella Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 aggiornata con Delibera n. 585 del 19 dicembre 2023.

Nel settore dei lavori pubblici la nozione di filiera si ricava dall’articolo 1 del D.P.R. n. 150/2010 il quale precisa che le imprese interessate all’esecuzione dei lavori pubblici sono “tutti i soggetti che intervengono a qualunque titolo nel ciclo di realizzazione dell’opera, anche con noli e forniture di beni e prestazioni di servizi, ivi compresi quelli di natura intellettuale, qualunque sia l’importo dei relativi contratti o dei subcontratti” (vedi Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 aggiornata con Delibera n. 585 del 19 dicembre 2023, par. 2.2).

Una casistica di filiera rilevante è rinvenibile nelle Linee guida antimafia adottate ai sensi dell'articolo 16, comma 4, del decreto legge n. 39/2009.

Essa ricomprende noli a caldo, noli a freddo, forniture di ferro, forniture di calcestruzzo/cemento, forniture di inerti, trasporti, scavo e movimento terra, smaltimento terra e rifiuti, guardiania, progettazione, mensa di cantiere, pulizie di cantiere.

Nei subappalti e nei subcontratti gli adempimenti previsti dalla normativa sulla tracciabilità vengono attuati attraverso: - l’inserimento nel subcontratto delle clausole che regolano la tracciabilità (richiamando anche l’obbligo di inserimento delle stesse negli ulteriori eventuali subcontratti); - la comunicazione, da parte del subcontraente, del/dei conti correnti dedicati e dei soggetti delegati che operano sugli stessi; - il pagamento, da parte dell’appaltatore, dei corrispettivi attraverso i conti correnti dedicati e mediante il codice CIG dell’appalto principale; - la comunicazione dell’appaltatore alla stazione appaltante dei contratti stessi, anche per estratto (vedi par. 7 della Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 aggiornata con Delibera n. 585 del 19 dicembre 2023). Si riportano di seguito schemi di clausole che regolano la tracciabilità nei subappalti e nei sub-contratti: Schema della clausola da inserire nel contratto tra stazione appaltante ed appaltatore ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche Art. (…) (Obblighi dell’appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari)

1.L’appaltatore (…) assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

2.L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della Provincia di (…) della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Schema della clausola da inserire nel contratto tra appaltatore e subappaltatore/subcontraente ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche Art. (…) (Obblighi del subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari)

1.L’impresa (…), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell’impresa (…) nell’ambito del contratto sottoscritto con l’Ente (…), identificato con il CIG n. (…)/CUP n. (…), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

2.L’impresa (…), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell’impresa (…), si impegna a dare immediata comunicazione all’Ente (…) della notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

3.L’impresa (…), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell’impresa (…), si impegna ad inviare copia del presente contratto all’Ente (…).

Non vi è l'obbligo di accensione di nuovi conti correnti.

Possono essere utilizzati (cioè dedicati) anche conti correnti già esistenti.

Tuttavia, è prevista la comunicazione alla stazione appaltante del conto corrente dedicato (il numero del conto e i dati identificativi di tutti i soggetti delegati ad operare su quel conto).

Nel caso di conto già esistente, per le operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, è necessario comunicare tali dati entro 7 giorni dall’utilizzo del conto stesso, mentre nel caso di accensione di un nuovo conto corrente, sarà necessaria la comunicazione entro 7 giorni dall’accensione (vedi par. 7 della Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 aggiornata con Delibera n. 585 del 19 dicembre 2023 e articolo 3 comma 7 della legge n. 136/2010).

Un conto corrente dedicato può riguardare più appalti pubblici.

Si. Il conto corrente può essere dedicato anche in via non esclusiva; in tale conto possono confluire anche i flussi derivanti da appalti privati (non assoggettati alla tracciabilità).

Sì, l’appaltatore/operatore può indicare più conti correnti dedicati per un singolo appalto pubblico.

I pagamenti dei premi per le fideiussioni stipulate dagli operatori economici in relazione ad una commessa (ad esempio la cauzione definitiva) possono essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico, ai sensi del comma 3 dell’articolo 3 della legge n. 136/2010 (vedi Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 aggiornata con Delibera n. 585 del 19 dicembre 2023, par. 3.14). Per tali pagamenti, inoltre, non deve essere indicato il codice CIG/CUP.

Resta fermo, invece, l’onere di conservare idonea documentazione probatoria.

Si, purché sia garantita la piena tracciabilità dei flussi finanziari come assicurato ad esempio dalle Ri.Ba. (ricevute bancarie elettroniche).

Vedi par. 4.3 della Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 aggiornata con Delibera n. 585 del 19 dicembre 2023.

È ammesso l’utilizzo di assegni bancari e postali solo per le spese indicate all’articolo 3, comma 2, della legge n. 136/2010 se ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni elencate: •i soggetti ivi previsti non siano in grado di accettare pagamenti a valere su un conto corrente (o conto di pagamento); •il conto su cui vengono tratti i titoli sia un conto dedicato; •gli assegni vengano emessi muniti della clausola di non trasferibilità (non è necessario che sugli stessi vengano riportati i codici CIG/CUP).

Vedi par. 6.1. della Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 aggiornata con Delibera n. 585 del 19 dicembre 2023.

In caso di raggruppamento temporaneo di impresa ciascun componente del raggruppamento è tenuto ad osservare, in proprio e nei rapporti con eventuali subcontraenti, gli obblighi derivanti dalla legge n. 136/2010.
Infatti, il rapporto di mandato che si instaura fra i componenti del raggruppamento non determina di per sé un’organizzazione o un’associazione degli operatori economici riuniti, pertanto ognuno di essi conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali (articolo 68, comma 8, del Codice).
La mandataria quindi dovrà rispettare nei pagamenti effettuati verso le mandanti le clausole di tracciabilità che andranno, altresì, inserite nel contratto di mandato.
La medesima disciplina si applica ai consorzi ordinari di concorrenti di cui all’articolo 65, comma 2, lett. f) del Codice.
Detta disciplina si applica anche alle società tra concorrenti riuniti o consorziati a valle dell’aggiudicazione ai sensi dell’articolo 68, comma 9, del codice.

È necessario che il soggetto sottoscrittore dell’accordo quadro (centrale di committenza) chieda, l’attribuzione di un codice CIG (cd. CIG “padre”) Le amministrazioni che aderiscono all’accordo quadro devono chiedere l’emissione di un nuovo codice CIG (“CIG derivato” detto anche CIG “figlio”) che identificherà lo specifico contratto e lo riporteranno nei pagamenti derivanti da quest’ultimo.
Anche nel caso in cui il soggetto (amministrazione) che stipula l’accordo quadro coincida con quello che è parte negli appalti a valle dell’accordo, è necessario acquisire i codici CIG “derivati” o “figli” per lo sviluppo delle schede relative alle fasi di esecuzione dell’appalto.

In caso di gara suddivisa in più lotti, viene attribuito un CIG ad ogni lotto che compone la gara; il bando di gara riporterà in questo caso un elenco di CIG (invece che un unico CIG) in modo da poter identificare in maniera univoca i lotti.

Al momento la normativa non prevede alcun obbligo informativo nei confronti di ANAC in relazione alle violazioni degli obblighi posti dalla legge n. 136/2010.

Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall’articolo 6 della legge n. 136/2010 sono applicate dal Prefetto della Provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente.

In caso di mancato rispetto della normativa in tema di tracciabilità discendono conseguenze di tipo civilistico sul contratto stipulato, quali la nullità o la risoluzione dello stesso, nonché sanzioni amministrative a carico del soggetto inadempiente (vedi rispettivamente articolo 3 commi 8, 9 e 9bis e articolo 6 della legge n. 136/2010).

Non è prevista la richiesta di un nuovo codice CIG nei casi di proroga del contratto ai sensi dell’art. 120, comma 11, del Codice dei contratti pubblici, concessa per garantire la prosecuzione delle prestazioni nelle more dell’espletamento delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo soggetto affidatario.

Si intende una forma semplificata di tracciabilità per casi specifici, in cui le movimentazioni finanziarie possono essere effettuate senza l’indicazione dei codici CIG e CUP.

In particolare, trattasi delle seguenti fattispecie (vedi par. 6.2. della Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 aggiornata con Delibera n. 585 del 19 dicembre 2023): spese degli operatori economici di cui al comma 2 dell’articolo 3 della legge n. 136/2010; spese degli operatori (giornaliere e quelle effettuate col fondo cassa) di cui al comma 3 dell’articolo 3 della legge n. 136/2010; Inoltre L’ANAC ha ritenuto applicabile una forma di attenuazione della tracciabilità nei seguenti casi specifici: utilizzo di carte carburante (vedi par. 6.2 della Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 aggiornata con Delibera n. 585 del 19 dicembre 2023) contratti di mutuo (vedi par. 3.1 della Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 aggiornata con Delibera n. 585 del 19 dicembre 2023); pagamenti di utenze da parte della pubblica amministrazione.

I pagamenti relativi alle utenze delle pubbliche amministrazioni (quali, a titolo esemplificativo, luce, gas e telefono) possano essere effettuati avvalendosi del RID senza indicare i codici CIG nel singolo pagamento (ma soltanto nella delega a monte), in analogia a quanto previsto dal comma 3 dell’articolo 3 della legge n. 136/2010 per i pagamenti effettuati dagli operatori privati in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi a rete (vedi par. 6.2 della Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 aggiornata con Delibera n. 585 del 19 dicembre 2023).

Nel caso di più rapporti con la medesima stazione appaltante, l’operatore economico può comunicare una sola volta il conto corrente dedicato, senza necessità di effettuare apposite comunicazioni per ciascuna commessa.
Anche nei rapporti tra contraente e sub-contraente è possibile effettuare un’unica comunicazione del conto corrente dedicato, fermo restando che il contraente deve effettuare una comunicazione del conto corrente dedicato del sub-contraente ad ogni amministrazione interessata.

Sezione B - Casi particolari rientranti nel perimetro della tracciabilità.

Sì, è obbligatorio richiedere il codice CIG, ai fini della tracciabilità, per tutti i contratti di lavori, servizi e forniture, a prescindere dall’importo degli stessi e dalle modalità di affidamento e quindi anche per i contratti esclusi dall’obbligo del versamento del contributo in favore dell’Autorità.

Sì, la normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari si applica anche ai contratti esclusi dall’applicazione del codice, nei settori ordinari (articolo 56 del codice) e speciali (articolo 141 e seguenti  del Codice) (vedi par. 2.8 della Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011aggiornata con Delibera n. 585 del 19 dicembre 2023).

Sì. Vedi, al riguardo, par. 2.8 della Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 aggiornata con Delibera n. 585 del 19 dicembre 2023.

Sì. L’obbligo riguarda anche i flussi finanziari derivanti dai contratti stipulati dalle imprese pubbliche nell’ambito dei settori speciali individuati dalla direttiva 2014/25/UE e dal Codice, Libro III – Parte I, mentre sono da ritenersi esclusi i contratti di diritto privato stipulati dalle imprese pubbliche al di fuori di attività inerenti tali settori (par. 2.7 della Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 aggiornata con Delibera n. 585 del 19 dicembre 2023).

Sì, anche questa fattispecie è soggetta all’obbligo della tracciabilità e pertanto occorre richiedere il codice CIG all’ANAC (vedi par. 2.4 della Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 aggiornata con Delibera n. 585 del 19 dicembre 2023).

Sì, anche i cessionari dei crediti sono tenuti ad indicare il CIG e ad anticipare i pagamenti all’appaltatore cedente mediante bonifico bancario o postale sui conti correnti dedicati.

È prevista una particolare disciplina per le società di factoring (vedi par. 3.9 della Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 aggiornata con Delibera n. 585 del 19 dicembre 2023).

Sì, il codice CIG va inserito con le modalità indicate nel MEPA.

Sì. In questi casi il codice CIG va inserito al più tardi nella lettera d’ordine).

Sì. (vedi anche faq A21).

Sì. Le amministrazioni che vi aderiscono sono tenute a richiedere un distinto codice CIG (CIG “derivato” o “figlio”) per ogni specifico contratto stipulato a valle (vedi anche faq A22).

Sì. Il codice CIG va richiesto anche per i contratti di affidamento inerenti lo sviluppo dei progetti (di fattibilità tecnica ed economica,  ed esecutivi) che fanno seguito a concorsi di idee (anche internazionali) o di progettazione, da affidare ai vincitori di detti concorsi.

Nel nuovo Codice, il contratto di sponsorizzazione è disciplinato esclusivamente con riferimento al settore dei beni culturali. Si premette che, nell’ambito dei contratti di sponsorizzazione, si distinguono la fattispecie di sponsorizzazione pura e quella di sponsorizzazione cd. “tecnica”, come già illustrato nella Deliberazione n. 9 del 8 febbraio 2012.

Nella sponsorizzazione pura, lo sponsor si impegna nei confronti della stazione appaltante (che assume la veste di sponsee, ossia soggetto sponsorizzato) esclusivamente al riconoscimento di un contributo economico (in cambio del diritto di sfruttare spazi per fini pubblicitari) e non anche allo svolgimento di altre attività. Tale fattispecie è esclusa dall’ambito di applicazione degli obblighi di tracciabilità, in quanto si traduce in un mero finanziamento (non immediatamente legato all’ambito degli appalti) effettuato dall’operatore economico nei confronti di un soggetto pubblico.

Al contrario, nel caso in cui lo sponsor intenda realizzare i lavori, prestare i servizi o le forniture direttamente a sua cura e spese, (sponsorizzazione tecnica) l’oggetto del contratto è l’acquisizione o la realizzazione di lavori, servizi o forniture direttamente a cura e spese dello sponsor. Tale sponsorizzazione è soggetta alla disciplina sulla tracciabilità, in quanto l’apporto di denaro privato è correlato alla realizzazione di lavori, servizi o forniture pubblici ed integra la fattispecie di cui all’art. 3, comma 1, secondo periodo, della legge n. 136 del 2010.

Si, gli affidamenti di lavori sopra soglia e sotto soglia comunitaria per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria a scomputo degli oneri di urbanizzazione sono assoggettati all'obbligo della tracciabilità. Tuttavia, per l'esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione primaria di importo inferiore alla soglia comunitaria, funzionali all'intervento di trasformazione urbanistica del territorio, si applica la tracciabilità attenuata (v. par. 2.4 della Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 aggiornata con Delibera n. 585 del 19 dicembre 2023). Fino al 30/6/2024 l’acquisizione del CIG avviene con le modalità indicate nella delibera n.  584/2013, utilizzando l’interfaccia web messa a disposizione dalla PCP.

Si. La tracciabilità trova applicazione ai lavori pubblici da realizzarsi da parte dei soggetti privati, titolari di permesso di costruire, che assumono in via diretta l'esecuzione delle opere di urbanizzazione a scomputo totale o parziale del contributo previsto per il rilascio del permesso, ai sensi dell'art. 16, commi 2 e 2-bis, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.

Sì, i contratti disciplinati dal decreto legislativo n. 208/2011 e i contratti ai quali non si applica neanche il decreto legislativo n. 208/2011, in virtù dell’art. 6 del medesimo decreto, sono assoggettati alla normativa sulla tracciabilità. Fino al 30/6/2024 l’acquisizione del CIG avviene con le modalità indicate nella delibera n.  584/2013, utilizzando l’interfaccia web messa a disposizione dalla PCP

I contratti continuativi di cooperazione, servizio o fornitura sottoscritti in epoca anteriore all’indizione della procedura finalizzata all’aggiudicazione dell’appalto di cui all’articolo 119, comma 3, lettera d) del codice dei contratti pubblici sono assimilati ai sub-contratti in quanto, sebbene stipulati a monte dell’aggiudicazione, sono collegati funzionalmente all’appalto principale.

Per tali motivi, i contratti in argomento, al ricorrere dei presupposti stabiliti al punto 3.2 della Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 aggiornata con Delibera n. 585 del 19 dicembre 2023, sono da considerarsi riferibili alla filiera delle imprese e assoggettati agli obblighi di tracciabilità.

Pertanto, i pagamenti in favore del sub-contraente riferiti a prestazioni oggetto del contratto di appalto principale devono essere effettuati separatamente, tramite bonifico dal conto corrente dedicato, indicando nella causale il CIG dell’appalto.

Al fine di evitare l’introduzione di oneri eccessivi, nel caso in cui le prestazioni di servizi o forniture svolte in esecuzione del contratto continuativo attengano a più commesse, si applica il punto 5.6 della Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 aggiornata con Delibera n. 585 del 19 dicembre 2023, con conseguente possibilità di indicare nel bonifico il solo CIG relativo al flusso prevalente, a patto che tutti i restanti CIG vengano riportati nella relativa fattura».

Sì. Le indicazioni contenute al punto 3.2 della determina n. 4/2011 aggiornata con delibera n. 585/2023 possono essere estese ai servizi di tesoreria forniti nei confronti di tutte le amministrazioni pubbliche. Ciò in ragione, sia della sostanziale coincidenza dei servizi prestati, sia del particolare regime di vigilanza cui i tesorieri sono assoggettati da parte della Banca d'Italia. Resta fermo il rispetto degli obblighi di tracciabilità riferiti alle singole operazioni effettuate dal tesoriere per conto dell'amministrazione».

Per i servizi alla persona di cui all’articolo 128 del codice dovrà essere acquisito il CIG mediante ricorso alle Piattaforme di approvvigionamento digitale certificate di cui all’articolo 25 del codice”. Per i contratti di importo inferiore a 5.000 euro, fino al 30/9/2024, il CIG può essere acquisito mediante accesso all’interfaccia web messa a disposizione dalla Piattaforma contratti pubblici (PCP) gestita dall’ANAC e accessibile al seguente link: https://www.anticorruzione.it/-/piattaforma-contratti-pubblici
Restano salvi in ogni caso gli obblighi relativi all’utilizzo di conti correnti dedicati (obbligo di comunicazione) e all’indicazione del CIG negli strumenti di pagamento utilizzati nell’ambito della filiera delle imprese.

I contratti affidati dalle stazioni appaltanti alle Agenzie di viaggio sono assoggettati alla normativa sulla tracciabilità. Nell’ambito della filiera rilevante non devono essere tracciati i flussi finanziari relativi ai servizi di trasporto, ricettivi e di ristorazione acquistati dalle agenzie per conto delle stazioni appaltanti presso terzi fornitori. Si applica la tracciabilità attenuata, senza indicazione del CIG negli strumenti di pagamento.

Sezione C – Fattispecie non rientranti nel perimetro della Tracciabilità.

Sono escluse dall'obbligo di richiesta del codice CIG ai fini della tracciabilità le seguenti fattispecie: i contratti di lavoro conclusi dalle stazioni appaltanti (articolo 56, comma 1, lett. m) del Codice dei contratti pubblici;; gli appalti di cui all’articolo 56, comma 1, lett. a) del Codice dei contratti pubblici; gli appalti aggiudicati per l'acquisto di acqua e per la fornitura di energia o di combustibili destinati alla produzione di energia, di cui agli articoli 142, comma 4,  e 146, comma 3, del Codice dei contratti pubblici; il trasferimento di fondi da parte delle amministrazioni dello Stato in favore di soggetti pubblici, se relativi alla copertura di costi per le attività istituzionali espletate dall’ente (vedi faq C 2); l’amministrazione diretta; i risarcimenti corrisposti dalle imprese assicuratrici appaltatrici ai soggetti terzi, estranei al rapporto contrattuale, danneggiati dalle stazioni appaltanti assicurate (vedi faq C 4); gli indennizzi e i risarcimenti corrisposti a seguito di procedure espropriative, poste in essere da stazioni appaltanti o da enti aggiudicatori (vedi faq C 5); gli incarichi di collaborazione ex articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165/2001 (testo unico sul pubblico impiego), (vedi faq C 6); le spese effettuate dai cassieri, che utilizzano il fondo economale (solo se tali spese sono state tipizzate dall’amministrazione mediante l’introduzione di un elenco dettagliato all’interno di un proprio regolamento di contabilità ed amministrazione, non sono connesse a contratti d’appalto, sono imprevedibili, indifferibili e finalizzate alla realizzazione di finalità istituzionali dell’Ente.  Per maggiori dettagli, si invita a consultare le numerose indicazioni fornite dalla Corte dei Conti (fra tutte, si segnalano le recenti sentenze delle Sezioni Giurisdizionali per la Regione Molise n. 44/2023 e per la Regione Calabria n. 115/2023); l’erogazione diretta, a titolo individuale, di contributi da parte della pubblica amministrazione a soggetti indigenti o comunque a persone in condizioni di bisogno economico e fragilità personale e sociale, ovvero finalizzati alla realizzazione di progetti educativi (vedi par. 3.5 della Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 aggiornata con Delibera n. 585 del 19 dicembre 2023); ; i contratti di associazione che prevedono il pagamento di quote associative (par. 3.11 della Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 aggiornata con Delibera n. 585 del 19 dicembre 2023); i contratti dell’Autorità giudiziaria non qualificabili come contratti di appalto (par. 3.12 della Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 aggiornata con Delibera n. 585 del 19 dicembre 2023); le convenzioni in materia di difesa, protezione civile e prevenzione contro i pericoli sottoscritte da organizzazioni e associazioni senza scopo di lucro, di cui all’art. 56, comma 1, lett. n) del Codice dei contratti pubblici, nel caso in cui questi rivestano carattere non oneroso per l’amministrazione procedente (par. 2.8 della Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 aggiornata con Delibera n. 585 del 19 dicembre 2023); la sponsorizzazione pura di cui all’art. 134, del Codice dei contratti pubblici (vedi par. 2.10 della Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 aggiornata con Delibera n. 585 del 19 dicembre 2023); i contratti aventi ad oggetto i servizi forniti da banche centrali di cui all’art. 56, comma 1, letti) del Codice dei contratti pubblici.

No, è da ritenersi escluso da tale obbligo il trasferimento di fondi da parte delle amministrazioni dello Stato in favore di soggetti pubblici (anche in forma societaria) se relativi alla copertura di costi per le attività espletate in funzione del ruolo istituzionale da essi ricoperto (vedi par. 2.5 della Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 aggiornata con Delibera n. 585 del 19 dicembre 2023).

No, gli obblighi di tracciabilità non trovano applicazione in quanto non risultano integrati gli elementi costitutivi del contratto d’appalto (per difetto del requisito della terzietà). Nel caso in cui invece tali elementi dovessero sussistere, rimarrebbe l’obbligo di adeguamento alla normativa sulla tracciabilità (vedi par. 2.5 della Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 aggiornata con Delibera n. 585 del 19 dicembre 2023).

Resta ferma l’osservanza della normativa sulla tracciabilità per le società in house quando le stesse affidano appalti a terzi, rivestendo in tal caso la qualifica di stazione appaltante. Resta ferma, altresì, l’osservanza degli obblighi di comunicazione in favore dell’Autorità, ai sensi dell’articolo 23, comma 5, del codice.

No, tali movimenti finanziari, stante la loro natura di indennizzo a favore di soggetti terzi, estranei al rapporto contrattuale tra appaltante ed appaltatore, devono ritenersi non soggetti agli obblighi di tracciabilità.

Pertanto tali indennizzi potranno essere corrisposti con qualsiasi mezzo di pagamento, senza indicazione del codice CIG e senza necessità di accensione di un conto corrente dedicato, fermi restando i limiti legali all’uso del contante (vedi par. 3.13 della Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 aggiornata con Delibera n. 585 del 19 dicembre 2023).

No, tali movimenti finanziari devono ritenersi non soggetti agli obblighi di tracciabilità, stante il difetto del requisito soggettivo richiesto dal comma 1 dell’articolo 3 della legge n. 136/2010, dal momento che i soggetti espropriati non possono annoverarsi tra quelli facenti parte della “filiera delle imprese”.

Pertanto tali indennizzi potranno essere corrisposti con qualsiasi mezzo di pagamento, senza indicazione del codice CIG e senza necessità di accensione di un conto corrente dedicato, fermi restando i limiti legali all’uso del contante (vedi par. 3.12 della Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 aggiornata con Delibera n. 585 del 19 dicembre 2023).

No, gli incarichi di collaborazione previsti dall’art. 7 comma 6 del decreto n. 165/2001 non sono sottoposti agli obblighi di tracciabilità.

No, le spese effettuate dalle stazioni appaltanti con il fondo economale non sono sottoposte alla disciplina sulla tracciabilità.
Tuttavia tali spese – per le quali è ammesso l’utilizzo di contanti - vanno tipizzate dalle stazioni appaltanti in un apposito regolamento interno, con cui siano elencati dettagliatamente i beni e i servizi di non rilevante entità (spese minute) necessari per sopperire ad esigenze impreviste nei limiti di importo delle relative spese.
Resta fermo che non deve trattarsi di spese effettuate a fronte di contratti d’appalto e, pertanto, la corretta qualificazione della singola operazione, da effettuarsi a seconda delle specificità del caso concreto, rientra nella responsabilità della stazione appaltante procedente. Per maggiori dettagli, si invita a consultare le numerose indicazioni fornite dalla Corte dei Conti (fra tutte, si segnalano le recenti sentenze delle Sezioni Giurisdizionali per la Regione Molise n. 44/2023 e per la Regione Calabria n. 115/2023)

Per le spese giornaliere di importo inferiore a 1.500 euro, quali a titolo esemplificativo, le spese relative ai pagamenti di valori bollati, imposte ed altri diritti erariali, spese postali, biglietti di mezzi di trasporto, giornali e pubblicazioni, possono essere utilizzati sistemi diversi dal bonifico bancario o postale, senza indicazione del CIG, fermi restando il divieto di impiego del contante e l’obbligo di documentazione della spesa. L’eventuale costituzione di un fondo cassa cui attingere per spese giornaliere e il relativo reintegro, salvo l’obbligo di rendicontazione, deve essere effettuata tramite bonifico bancario o postale o altro strumento di pagamento idoneo a consentire la tracciabilità delle operazioni. 

No. Ai sensi dell’art. 25, comma 2, lett. a) del d.l. 66/2014 convertito nella legge n. 9/2014, la partecipazione di un dipendente ad un seminario o ad un convegno non integra la fattispecie dell’appalto di servizi di formazione e, pertanto, alla specifica ipotesi non si applica la normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari.
Diversamente, l’acquisto da parte di un ente pubblico di corsi di formazione per il proprio personale configura un appalto di servizi di istruzione e formazione (Allegato XIV alla direttiva 2014/24/UE) e, pertanto, comporta l’assolvimento degli obblighi di tracciabilità.

Le concessioni di beni sono estranee alla disciplina sulla tracciabilità, non afferendo alla realizzazione di un lavoro, di un servizio o di una fornitura. Esse hanno infatti ad oggetto il godimento di un bene pubblico dietro corrispettivo. Tuttavia, nel caso in cui l’oggetto della concessione sia rappresentato non dal bene in sé considerato, bensì dal bene in quanto idoneo ad apprestare un servizio reso al pubblico, si configura l’ipotesi di “concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubbliche” di cui all’articolo 3, comma 1, della legge n. 136/2010, con conseguente assoggettamento alla normativa in materia di tracciabilità. Al riguardo si vedano ad esempio il parere ANAC sulla normativa del 15 febbraio 2013 o la Sentenza Tar Campania, sez. VII, n. 4056 del 24.07.2019.

L’acquisto di biglietti per viaggi presso i gestori dei servizi di trasporto non è soggetto a tracciabilità. È invece soggetto a tracciabilità l’affidamento del servizio alle Agenzie di viaggio. 

Sezione D – Ulteriori casi specifici chiariti con la Determinazione n. 4/2011, aggiornata con Delibera n. 585/2023.

Per i suddetti pagamenti, effettuati dagli operatori economici, non occorre indicare il codice CIG (vedi par. 6.1 della Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 aggiornata con Delibera n. 585 del 19 dicembre 2023).

Si deve provvedere a tali pagamenti attraverso un conto corrente dedicato ad uno o più contratti pubblici.

Inoltre, in questi casi è sufficiente utilizzare strumenti di pagamento che consentano la registrazione delle operazioni, escluso il ricorso al contante per ogni tipo di operazione e per qualunque importo.

Nel caso di rimborso delle rate di mutuo si applica il regime della tracciabilità attenuata. Ciò comporta la possibilità di utilizzare il RID, a patto però che il codice CIG venga indicato nella autorizzazione/delega al pagamento.

Sì. Sia i servizi legali esclusi dall’applicazione del codice che i servizi legali individuati dall’Allegato XIV sono assoggettati agli obblighi di tracciabilità. Per i servizi legali esclusi dall’applicazione del codice, fino al 30 giugno 2024, l’acquisizione del CIG può avvenire mediante utilizzo dell’interfaccia web messa a disposizione dalla PCP (delibere ANAC n. 582 e 584/2023)

I contratti stipulati dall’Autorità Giudiziaria strettamente funzionali ed indispensabili per le conduzioni delle attività processuali e investigative non sono sottoposti alla tracciabilità (ad esempio: un incarico a perito o un contratto relativo a servizio di videoripresa).

Tuttavia, le regole della tracciabilità sono applicabili nei casi in cui possa configurarsi un contratto di appalto per via della creazione di una cornice negoziale stabile nel tempo (ad esempio: un accordo-quadro stipulato con fornitori di servizi di alta tecnologia o per il noleggio di apparati di intercettazione (vedi par. 3.12 della Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 aggiornata con Delibera n. 585 del 19 dicembre 2023).

Sezione E - Tracciabilità servizi sociali e socio sanitari esclusi dall’applicazione del codice.

Sì. Come indicato al punto 3.5 della determina n. 4/2011, aggiornata con Delibera n. 585 del 19 dicembre 2023, i servizi sociali e socio-sanitari esclusi dall’applicazione del codice sono assoggettati agli obblighi in materia di tracciabilità. L’acquisizione del CIG può avvenire, fino al 30/6/2024, mediante utilizzo dell’interfaccia web messa a disposizione dalla Piattaforma contratti pubblici (PCP) gestita dall’ANAC, come indicato nelle delibere ANAC n. 582 e 584/2023. L’acquisizione del CIG avviene selezionando la voce “Istituti disciplinati dal Titolo VII del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017 (art. 6 d.lgs. 36/2023) ed altri contratti e convenzioni per servizi sociali e sociosanitari interamente sottratti all’applicazione del codice”. L’interfaccia web è accessibile al seguente link https://www.anticorruzione.it/-/piattaforma-contratti-pubblici

Rientrano in tale fattispecie:

  • la co-programmazione e co-progettazione di servizi sociali;

  • le convenzioni con organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale;

  • l’erogazione di servizi sanitari e socio sanitari effettuata da soggetti esterni accreditati, in forza di convenzioni o accordi contrattuali sottoscritti ai sensi del decreto legislativo 30/12/1992 n. 502 e gli affidamenti di servizi sociali svolti in regime di autorizzazione o accreditamento.  

Oltre a procedere all’acquisizione del CIG, per tali fattispecie, le stazioni appaltanti devono utilizzare conti correnti dedicati ed effettuare le relative comunicazioni, oltre a indicare il CIG negli strumenti di pagamento utilizzati nell’ambito della filiera delle imprese. 

In tali casi, la stazione appaltante potrà acquisire il CIG in occasione della sottoscrizione della convenzione con l’operatore economico accreditato e riportare lo stesso in tutti i pagamenti disposti in attuazione della convenzione.
Restano salvi gli obblighi relativi all’utilizzo di conti correnti dedicati (obbligo di comunicazione del conto corrente) e all’indicazione del CIG negli strumenti di pagamento utilizzati nell’ambito della filiera delle imprese. L’acquisizione del CIG può avvenire mediante utilizzo dell’interfaccia web messa a disposizione dalla Piattaforma Contratti Pubblici (PCP) gestita dall’ANAC raggiungibile al seguente link: https://www.anticorruzione.it/-/piattaforma-contratti-pubblici.

Nelle convenzioni per il collocamento di soggetti fragili, la prestazione dell’appaltatore consiste nella fornitura di diversi servizi (vitto, alloggio, interventi di sostengo). Per l’erogazione di tali prestazioni il soggetto incaricato dello svolgimento del servizio si rivolge a propri fornitori, stipulando appositi contratti (es. forniture alimentari, lavanolo, forniture di vestiario, di arredi). I fornitori, a loro volta, stipulano sub-contratti con ulteriori fornitori o con i produttori di beni e servizi.
Tali forniture sono funzionalmente collegate all’esecuzione della prestazione principale e quindi sono incluse nell’ambito applicativo della legge n. 136/2010. Per quanto riguarda i sub-contratti stipulati dai fornitori, l’ultimo rapporto contrattuale rilevante ai fini della tracciabilità è quello relativo alla realizzazione del bene oggetto della fornitura principale, con esclusione dalla filiera rilevante di tutte le sub-forniture destinate a realizzare il prodotto finito.

Nel caso di convenzioni con soggetti accreditati per prestazioni socio sanitarie e di ricovero e per il collocamento di soggetti fragili in strutture accreditate sono previste forme di tracciabilità semplificata, consentendo l’acquisizione di un unico CIG al momento della sottoscrizione della convenzione e la possibilità di riportare lo stesso nei pagamenti riferiti alle successive collocazioni. Con riferimento all’importo del contratto, è possibile indicare un valore approssimativo, stimato in base ai flussi storici dei collocamenti da operare in forza della convenzione. . L’acquisizione del CIG può avvenire mediante utilizzo dell’interfaccia web messa a disposizione dalla Piattaforma Contratti Pubblici (PCP) gestita dall’ANAC raggiungibile al seguente link: https://www.anticorruzione.it/-/piattaforma-contratti-pubblici.

Gli Enti che dispongono la collocazione dei beneficiari nella struttura indicano nei documenti di pagamento il CIG acquisito dalla Regione all’atto della sottoscrizione della convenzione.

Per le convenzioni in essere alla data di entrata in vigore della Delibera n. 371 del 27 luglio 2022, al fine di consentire il rispetto della normativa sulla tracciabilità in relazione ai futuri pagamenti, si suggerisce alle amministrazioni di procedere all’acquisizione di un CIG per ciascuna convenzione.

Il CIG va acquisito in occasione della sottoscrizione di ciascuna convenzione e dovrà essere riportato negli strumenti di pagamento utilizzati per i pagamenti effettuati in forza della stessa.

No, i pagamenti effettuati dalle ASL in favore dei fornitori per la messa a disposizione di ausili su misura e di alimenti per nefropatici/celiaci/diabetici non possono essere ricondotti alla fattispecie dei voucher sociali in quanto non si configura la prestazione diretta in favore del beneficiario. Per detti pagamenti, l’amministrazione potrà acquisire un unico CIG al momento della sottoscrizione della convenzione con il fornitore.

Per le convenzioni in essere alla data di entrata in vigore della Delibera n. 371 del 27 luglio 2022, al fine di consentire il rispetto della normativa sulla tracciabilità in relazione ai futuri pagamenti, si suggerisce alle amministrazioni di procedere all’acquisizione di uno CIG per ciascuna convenzione. 

No, i pagamenti effettuati dalle amministrazioni comunali in favore delle strutture convenzionate quali compartecipazione alla retta di soggiorno non possono essere ricondotti alla fattispecie dei voucher sociali in quanto non si configura la prestazione diretta in favore del beneficiario. Per detti pagamenti, l’amministrazione potrà utilizzare il CIG acquisito al momento della sottoscrizione della convenzione con la struttura accreditata. 

Sì, i pagamenti per la fornitura di organi sono assoggettati alla normativa sulla tracciabilità. Le stazioni appaltanti possono procedere all’acquisizione di un CIG in occasione della sottoscrizione della convenzione con il fornitore.

No, i ticket corrisposti dagli utenti non sono assoggettati alla normativa sulla tracciabilità, non trattandosi di risorse pubbliche.

Sì. I pagamenti effettuati in favore di strutture non convenzionate con l’azienda sanitaria sono assoggettate alla normativa in materia di tracciabilità. È possibile l’acquisizione di un unico CIG per ciascuna struttura.

Sì, occorre procedere all’acquisizione del CIG. È possibile l’acquisizione di un unico CIG per ciascuna struttura.

È preferibile acquisire un CIG per ciascuna convenzione.

Sì, i pagamenti effettuati dalle Aziende Sanitarie alle strutture termali convenzionate sono assoggettate alla normativa sulla tracciabilità. È possibile l’acquisizione di un unico CIG per ciascuna convenzione.

Sì. I pagamenti effettuati in favore delle farmacie convenzionate per le prestazioni suindicate sono assoggettati alla normativa sulla tracciabilità. È possibile l’acquisizione di un CIG unico per ciascuna farmacia aderente alla convenzione.

La normativa sulla tracciabilità non si applica nel caso in cui il finanziamento sia erogato in forma di contributo e finalizzato a sostenere l’Ente nello svolgimento della propria attività istituzionale, con mantenimento, in capo allo stesso, di autonomia decisionale e organizzativa sul concreto impiego delle risorse ricevute. 
Detta normativa si applica, invece, nel caso in cui il finanziamento sia connesso all’esecuzione di contratti pubblici e quindi quando sia erogato a titolo di corrispettivo o di rimborso spese per lo svolgimento di specifici servizi nell’ambito di progetti o attività regolati da apposite convenzioni.

In tale caso, l’ultimo contratto rilevante è quello che coinvolge l’impresa che produce le attrezzature sanitarie richieste dal committente pubblico (vedi par. 2.1.1 della Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 aggiornata con Delibera n. 585 del 19 dicembre 2023).

La filiera si arresta all’impresa farmaceutica produttrice - senza estendersi ai sub-fornitori.

Pertanto, i subcontratti stipulati per la provvista dei principi attivi o della materia prima necessaria al confezionamento dei medicinali non rientrano nella filiera (vedi par. 2.2.1 della Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 aggiornata con Delibera n. 585 del 19 dicembre 2023).