Varianti (art.106 d.lgs. n. 50/2016)

FAQ sulle VARIANTI (art.106 D.lgs. 50/2016) (aggiornato al 12 maggio 2021).

Assumono la connotazione di varianti in corso d’opera le modifiche:

a) derivanti da circostanze impreviste e imprevedibili per l’amministrazione aggiudicatrice o per l’ente aggiudicatore, la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari, i provvedimenti di Autorità o enti preposti alla tutela d'interessi rilevanti e quando la modifica non altera la natura generale del contratto originario (Cfr. art.106, comma1, lettera c) del D.lgs. 50/2016).

b) derivanti da errori o omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, senza necessità di una nuova procedura se il valore della modifica è: (i) al di sopra dei valori fissati all’art. 35 D.lgs. 50/2016. e (ii) superiore al 10 % ovvero il 15 % del valore iniziale del contratto di lavori sia nei settori ordinari che speciali.

Tuttavia la modifica non può alterare la natura complessiva del contratto o dell'accordo quadro.

In caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche. ( cfr. art. 106, comma 2, del D.lgs. 50/2016).

L’obbligo di trasmissione del modulo di comunicazione delle varianti interviene quando: Importo a base di gara è superiore alla soglia comunitaria e la variante è superiore al 10% dell’importo originario del contratto Se il superamento del 10% é determinato dal cumolo di più fattispecie di variante, purché almeno una sia riconducibile a quella del primo comma dell’art. 37 L. n. 114/2014 (lett. b, c o d) Nei contratti misti con prevalenza di servizi o forniture e la variante riguarda lavori d’importo (a base di gara) superiore alla soglia comunitaria Nei settori speciali Negli interventi emergenziali sottoposti a deroga Varianti ripetute qualora, ferme restanti le altre soglie e condizioni, il loro importo complessivo supera il 10% dell’importo originario del contratto (il termine di 30gg decorre dall’approvazione della variante che determina il superamento della soglia del 10% del contratto originario).

Il termine inizia a decorrere dalla data di perfezionamento della variante in corso d’opera da parte della Stazione Appaltante, così come disposto dall’ art. 106, comma 8 del D.lgs. 50/2016. Il termine perfezionamento va riferito al provvedimento di approvazione della variante (o modifica) da parte dell’organo decisorio deputato a ciò dalla Stazione Appaltante. Si precisa che tale informazione deve essere inserita nel modulo di trasmissione delle varianti in corso d’opera al punto 4 unitamente al numero di protocollo.

In mancanza di un regolamento specifico della stazione appaltante o di indicazioni nelle linee guida dell’Anac, per “autorizzazione” s'intende l’atto tramite il quale il RdP da’ il suo nulla-osta al direttore dei lavori per l'elaborazione della variante.

Si precisa che tale informazione deve essere inserita nel modulo di trasmissione delle varianti in corso d’opera al punto 4-bis unitamente al numero di protocollo.

No, la norma prevede che le modifiche alle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto possono essere imposte all'appaltatore in fase di esecuzione ogniqualvolta risulti necessario e ove ricorra una o più fattispecie legittimante la variante, indipendentemente da una specifica previsione in tal senso nel bando di gara. Per ulteriori approfondimenti in merito alla portata delle modifiche contrattuali previste dall’art. 106, comma 12, si suggerisce di consultare il Comunicato del Presidente del 23 marzo 2021.

Per i CIG in cui la variante superi il quinto dell’importo contrattuale occorrerà prendere un secondo CIG rispettando le seguenti regole nell’inserimento dei dati nel sistema SIMOG: 1) in fase di creazione del lotto, alla voce ‘scelta del contraente’, sarà possibile specificare – in esito all’inserimento di una nuova opzione ‘a tendina’ - la ricorrenza dell’ipotesi di ‘affidamento diretto per variante eccedente il quinto d’obbligo’; 2) all’atto di indicare l’oggetto riferito al CIG ‘aggiuntivo’, il RUP dovrà avere cura di riportare nel testo anche il numero del CIG acquisito per il contratto originario; 3) il flusso comunicativo, per quanto riguarda il restante espletamento dell’appalto, continuerà ad essere assicurato con riferimento al CIG del contratto principale.

Con la scheda “Modifiche contrattuali” è possibile rendicontare tutte le modifiche contrattuali (comprese le varianti in corso d’opera) che rientrano nelle previsioni dell’art. 106 d.lgs. 50/2016. Per ogni modifica contrattuale è obbligatorio indicare i seguenti elementi informativi: la data di approvazione della modifica; la motivazione per cui la stessa si rende necessaria (scegliendo tra le opzioni disponibili); in caso di “proroga tecnica”, il CIG della nuova procedura di gara avviata unitamente al numero di giorni di proroga concessi; il nuovo quadro economico risultante a seguito dell’intervenuta variazione. Più specificamente, il quadro economico deve essere riferito a tutto l’intervento, sommando all’importo originario il valore della modifica contrattuale eseguita, e non all’importo della singola modifica.
Per ogni modifica contrattuale dovrà essere comunicata la relativa scheda dedicata. Per le modifiche ex art. 106, comma 1, let. c), e comma 2, che superano i parametri economici indicati nella FAQ n. 2, si dovrà procedere anche alla trasmissione del modulo e della documentazione richiesta (cfr. FAQ seguenti).

Qualora il valore della variante sia inferiore o pari al 10% dell’importo del contratto (sia esso pari o superiore alle soglie comunitarie) e sia stato approvato da una stazione appaltante di competenza regionale le comunicazioni devono essere inviate all’Osservatorio regionale di cui all’art. 213 d.lgs. n. 50/2016, che procede successivamente ad inoltrarle ad A.N.AC. Nel caso in cui le medesime varianti siano state adottate da una stazione appaltante di competenza sovraregionale o nazionale, la comunicazione dovrà avvenire attraverso il sistema Simog.

Qualora il valore originario del contratto sia inferiore alle soglie comunitarie, la comunicazione delle varianti superiori al 10% deve essere trasmessa con le modalità indicate nella FAQ n. 11. Nel caso in cui l’importo originario del contratto sia superiore alle soglie comunitarie, le comunicazioni delle varianti eccedenti il 10% dell’importo del contratto devono essere trasmesse dal R.U.P. ad A.N.AC. unitamente alla relativa documentazione (progetto esecutivo, atto di validazione e apposita relazione) utilizzando il modulo scaricabile al seguente link http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/Modulistica/Trasmissione_varianti.

Sì, le modifiche ex art. 106, comma 1 let. b) e comma 2, d.lgs. n. 50/2016 devono essere comunicate compilando il modulo reperibile al seguente link http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/Modulistica/Trasmissione_varianti.

Si, la stazione appaltante dovrà indicare nel modello il numero di protocollo e la data del provvedimento di approvazione della variante.

La relazione deve rispettare le indicazioni fornite nel comunicato del 17.3.2015 e all’art.161, commi 7 e 8, dPR 207/2010, ovvero degli atti attuativi del d.lgs.50/2016 (linee guida o DDMM).

Gli allegati da trasmettere all’Autorità sono elencati nel modello al punto 11, lettera A. Gli atti elencati nel punto 11 B) vanno prodotti se posti in essere.

L’importo da indicare è quello che deriva dalla somma di ogni singola lavorazione tenendo conto sia di quelle in aumento che in diminuzione. Tale valore è quello che va confrontato con la soglia rivelatrice del 10 % ecc. Il Modulo richiede anche l’importo delle sole lavorazioni in aumento poiché esse possono rivelare variazioni sostanziali del progetto che potrebbero. Sul punto si rinvia all’esempio esplicativo contenuto nel Comunicato del 17/02/2016 paragrafo 5.

Si, è necessario identificare la stazione appaltante attraverso tutti i dati richiesti nel modulo.

La descrizione della variante deve essere presentata in forma concisa esclusivamente all'interno del modello fornito dall'Autorità, oltre che nella documentazione del progetto e della variante.

Si. La mancata trasmissione della variante nei tempi previsti comporta l’avvio d’ufficio del procedimento di applicazione delle sanzioni di cui all’art. 213, co. 13 D.lgs. 50/2016.

E’ ovvio poi che la variante deve essere trasmessa con l’apposito modulo.

Le varianti approvate dopo una precedente trasmissione, devono essere comunicate solo e soltanto se esse nell’insieme e/o per effetto delle altre condizioni di cui al Comunicato pubblicato il 4.3.2016 (non modificate nell’ultimo Comunicato del 2.12.2016), superino la soglia di rilevanza.

Gli allegati da trasmettere all’Autorità sono elencati nel modello al punto 11, lettera A. Gli atti elencati nel punto 11 B) vanno prodotti se posti in essere.

Gli allegati da trasmettere sono quelli posti in essere dalla Stazione Appaltante nel corso dell’esecuzione dei lavori. Si precisa che l’elenco della documentazione va allegato alla nota di trasmissione della variante. Inoltre, i documenti elettronici contenuti nel supporto informatico devono avere un nome che consenta di identificarne chiaramente il contenuto

Il modulo va inoltrato all’indirizzo pec dell’Autorità  protocollo@pec.anticorruzione.it unitamente a all’indice dettagliato dei documenti. Si precisa altresì, che la comunicazione dovrà contenere il modulo debitamente compilato a firma dal R.d.P. L’invio mediante raccomandata ed eventuale supporto informatico potrà essere utilizzato a discrezione della stazione appaltante, ad esempio in ragione della voluminosità della documentazione.

Per supporto informatico s'intende CD-ROM ovvero DVD non riscrivibile, da inoltrarsi a mezzo raccomandata A/R presso la sede istituzionale dell’Autorità Nazionale Anticorruzione contestualmente all’invio del modulo di trasmissione delle varianti in corso d’opera, nei casi indicati dalla FAQ n. 21.

Si. La mancata trasmissione della variante nei tempi previsti comporta l’avvio d’ufficio del procedimento di applicazione delle sanzioni di cui all’art. 213, co. 13 D.lgs. 50/2016. E’ ovvio poi che la variante deve essere trasmessa con l’apposito modulo.

Le varianti approvate dopo una precedente trasmissione, devono essere comunicate solo e soltanto se esse nell’insieme e/o per effetto delle altre condizioni di cui al Comunicato pubblicato il 4.3.2016 (non modificate nell’ultimo Comunicato del 2.12.2016), superino la soglia di rilevanza.