Qualificazione stazioni appaltanti
(aggiornate al 4 luglio 2025)
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- Chiedilo ad ANAC
A - PARTE GENERALE
La qualificazione, salvo le ipotesi disciplinate dall’art. 62, comma 6, lett. c) e d), è necessaria, ai sensi del combinato disposto dell’art. 62, comma 1, e dell’art. 2, comma 1, dell’All. II.4 del d.lgs. n. 36/2023, per gli affidamenti di contratti di lavori di importo superiore a 500 mila euro e di servizi e forniture d’importo superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti.
La qualificazione non è necessaria per gli appalti esclusi nei settori ordinari ai sensi dell’art. 56 del Codice e per i lavori di somma urgenza.
La qualificazione non è necessaria per le Procedure svolte all’estero, ai sensi del Decreto 17 gennaio 2024, n. 32 (modifiche al D.M. 2 novembre 2017, n. 192”;
No. L’esenzione dal sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti, prevista in relazione agli interventi finanziati con risorse PNRR e PNC, è cessata il 30 giugno 2024, termine ultimo prorogato dal decreto “milleproroghe 2023” (d.l. 215/2023).
Tale esenzione era fondata sull’applicazione del regime derogatorio speciale previsto dall’art. 1, comma 2, del D.L. 32/2019, come modificato dall’art. 52, comma 1, lett. 1.2 del D.L. 77/2021, che a sua volta richiama l’art. 37, comma 4, del Codice previgente (D.lgs. 50/2016), in base al quale anche i Comuni non capoluogo di provincia potevano procedere autonomamente agli affidamenti, ricorrendo a forme di aggregazione con centrali di committenza, stazioni appaltanti qualificate o convenzioni con soggetti aggregatori, senza l’obbligo di qualificazione.
In coerenza con tale impianto normativo, l’art. 225, comma 8, del D.lgs. 36/2023 ha previsto la temporanea non applicazione degli articoli 62 e 63 del nuovo Codice ai contratti relativi a interventi finanziati, in tutto o in parte, con fondi PNRR/PNC e assimilati, fino al 30 giugno 2023, termine prorogato fino al 31 dicembre 2023 e poi fino al 30 giugno 2024 per effetto delle norme transitorie sopra richiamate.
Pertanto, a partire dal 1° luglio 2024, anche per gli affidamenti PNRR/PNC e assimilati, si applica pienamente il sistema di qualificazione previsto dagli articoli 62 e 63 del D.lgs. 36/2023. I Comuni non capoluogo che intendano operare come stazioni appaltanti devono, quindi, risultare qualificati oppure ricorrere a soggetti qualificati secondo le modalità previste dal Codice vigente.
Le procedure per cui è stato acquisito il CIG entro il 30 giugno 2024, potranno essere portate avanti fino alla conclusione dell’esecuzione anche in assenza di qualificazione.
Il sistema di qualificazione è uno strumento volto a razionalizzare il sistema degli acquisti pubblici e, salvo le tassative esclusioni previste dalla legge, si applica a tutte le stazioni appaltanti che sono amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori che sono amministrazioni aggiudicatrici.
Per quanto concerne le esclusioni, si rappresenta che l’art. 62, comma 17, del D.lgs. 36/2023 stabilisce che:
“Dall'applicazione del presente articolo e dell’articolo 63 sono esclusi [...] gli enti aggiudicatori che non sono amministrazioni aggiudicatrici e i soggetti privati tenuti all'osservanza delle disposizioni del codice”.
Parallelamente, l’art. 2, comma 2, dell'Allegato II.4 ribadisce:
“Il presente allegato non si applica agli enti aggiudicatori che non sono amministrazioni aggiudicatrici e ai soggetti privati tenuti all'osservanza delle disposizioni del codice”.
Sono altresì sottratti all’applicazione del sistema della qualificazione di cui agli articoli 62 e 63 del Codice:
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i soggetti privati tenuti solo in parte alla disciplina codicistica sugli appalti come, ad esempio, i titolari di permesso di costruire o di un altro titolo abilitativo, che assumono in via diretta l'esecuzione delle opere di urbanizzazione a scomputo totale o parziale del contributo previsto per il rilascio del permesso (cfr. art. 13, comma 7, e all. I.12 del d.lgs. 36/2023);
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i Commissari straordinari, considerato che, ai sensi dell’articolo 13, comma 4 bis, del decreto legge 67/97, espressamente richiamato all’interno dell’articolo 223 del Codice, i Commissari straordinari, per l’attuazione degli interventi cui sono preposti, agiscono in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto comunque della normativa comunitaria sull'affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture, della normativa in materia di tutela ambientale e paesaggistica, di tutela del patrimonio storico, artistico e monumentale, nonché dei principi generali dell'ordinamento e che analoga previsione è contenuta in altri atti normativi, ad esempio nell’articolo 4, comma 3, del decreto legge 32/19. Per effetto delle predette norme, i Commissari straordinari, nominati sulla base della normativa nazionale vigente, sono abilitati ad operare con funzioni di stazione appaltante senza che sia necessaria una loro qualificazione attraverso il sistema di cui agli articoli 62 e 63 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
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amministrazioni che operano sulla base di specifiche ordinanze emanate dai Commissari straordinari nominati sulla base della normativa nazionale vigente;
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ai sensi dell’art. 224, comma 7, del d.lgs. 36/2023, al fine di non interferire sulla autonomia organizzativa derivante dalle prerogative costituzionalmente riconosciute, le stazioni appaltanti, comunque denominate, della Presidenza della Repubblica, del Senato, della Camera dei Deputati e della Corte Costituzionale, adeguano i propri ordinamenti ai principi e criteri previsti nel codice, ma sono abilitate ad operare senza che sia necessaria una loro qualificazione attraverso il sistema di cui agli articoli 62 e 63 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.
No. Il sistema di qualificazione non si applica alle associazioni riconosciute e alle associazioni non riconosciute di enti pubblici costituite ai sensi del codice civile, trattandosi di soggetti di diritto privato rappresentativi degli interessi degli iscritti. Nel caso in cui tali soggetti siano tenuti all’applicazione del codice, gli stessi possono acquisire il CIG come soggetti non tenuti alla qualificazione. Tali soggetti non possono svolgere attività di centralizzazione della committenza, ma soltanto le attività di supporto, consulenza, gestione delle piattaforme o di altre infrastrutture tecniche necessarie per la preparazione delle procedure di gara che potranno essere loro affidate nel rispetto delle disposizioni del codice.
Ai sensi dell’art. 10, comma 1, dell’Allegato II.4 del Codice dei contratti pubblici «Le stazioni appaltanti e le centrali di committenza presentano domanda di iscrizione agli elenchi [...] tramite l'apposita sezione dell'AUSA e la trasmissione delle informazioni e dei dati richiesti dall'ANAC [...]. La presentazione della domanda è condizione necessaria ai fini della qualificazione».
Ne consegue che non è ammessa alcuna modalità alternativa o surrogatoria al sistema centralizzato informatico inserito all’interno della sezione dell’AUSA. L’inosservanza di tale procedimento comporta l’improcedibilità della richiesta, in quanto la stessa non può essere né validamente acquisita né correttamente processata e valutata dai sistemi informatici dedicati alla gestione del processo di qualificazione.
Il soggetto non qualificato deve delegare al soggetto qualificato la gestione delle procedure di appalto in nome e per conto della stazione appaltante. Il soggetto qualificato delegato dovrà provvedere a richiedere il CIG e ad indicare che la procedura di affidamento è svolta in nome e per conto dell’ente delegante, utilizzando la funzionalità di delega.
No. Il soggetto qualificato deve nominare un proprio responsabile unico del progetto, ex art. 62 co. 13 d.lgs. 36/2023, in quanto differenti sono i compiti svolti dal RUP rispetto al responsabile di fase e soprattutto diversa (rectius maggiore) è la responsabilità assunta dalla stazione appaltante qualificata nello svolgimento delle procedure di assegnazione.
In particolare, il soggetto qualificato deve condurre l’intero procedimento di gara (art. 62 co. 5, 6 e 7, nonché art. 1 co.2 Allegato II.4 d.lgs. 36/2023) e quindi adottare tutti i relativi provvedimenti ed assumerne la relativa responsabilità (art. 62 co. 13 d.lgs. 36/2023).
Pertanto, gli atti e provvedimenti fondamentali e caratterizzanti il procedimento di gara devono essere adottati dal soggetto qualificato.
No. Si rappresenta che non è consentito a una stazione appaltante non qualificata eludere l’obbligo di qualificazione mediante l’affidamento della procedura a un soggetto che si dichiari non soggetto a qualificazione.
L’esclusione dall’obbligo di qualificazione – ove effettivamente sussistente – legittima il soggetto che non rientra nell’ambito di applicazione della normativa ad operare unicamente in nome e per conto proprio, ovvero per conto di altri soggetti parimenti esonerati dall’obbligo di qualificazione, e non consente in alcun modo lo svolgimento di gare per conto di soggetti che, in base alla normativa vigente, sono tenuti a qualificarsi.
Pertanto, l’eventuale utilizzo di una stazione appaltante non soggetta alla qualificazione non può costituire una modalità legittima per l’affidamento di contratti pubblici da parte di una stazione appaltante non qualificata.
L’art. 62, comma 9, del D.lgs. 36/2023 stabilisce che “Il ricorso alla stazione appaltante qualificata o alla centrale di committenza qualificata è formalizzato mediante un accordo ai sensi dell’articolo 30 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, o mediante apposita convenzione”.
In relazione agli enti locali, la delegazione di funzioni intrinsecamente connessa all’attività di committenza può essere realizzata attraverso uno degli strumenti giuridici previsti dagli artt. 30 e ss. d.lgs. 267/2000 (convenzioni tra enti locali, consorzi in regime di diritto pubblico, unioni di comuni) che consentono espressamente l’esercizio congiunto di funzioni, o ancora attraverso accordi ex art. 15, l. n. 241/1990 con altre pubbliche amministrazioni, ovvero con soggetti regolati dal diritto pubblico e che la cui attività si svolge, di regola, attraverso l’adozione di atti autoritativi.
Ancora, è possibile che la delegazione di funzioni avvenga – non solo in favore di pubbliche amministrazioni o comunque attraverso strumenti di diritto pubblico ma, anche nei confronti di determinate società pubbliche che operano in regime di diritto privato (espressamente abilitate dalla legge a svolgere tale attività) – nell’ambito di specifici sistemi puntualmente disciplinati dalla normativa primaria (è questo il caso di Consip s.p.a. nonché, ad esempio, delle centrali di committenza istituite con legge dalle regioni).
Altresì, è da ritenersi che la delegazione di funzioni di committenza possa avvenire nell’ambito dei rapporti tra ente pubblico e società in house, che costituisce una longa manus dell’amministrazione.
Ai sensi dell’art. 62, comma 10, del D.lgs. 36/2023, le stazioni appaltanti non qualificate possono avvalersi di stazioni appaltanti qualificate, con possibilità per queste ultime di operare anche per conto di terzi. La dichiarazione di “non disponibilità per terzi”, rilasciata in sede di qualificazione, rileva unicamente ai fini dell’assegnazione d’ufficio da parte dell’Autorità, e non costituisce limite alla facoltà della stessa S.A. qualificata di prestare volontariamente la propria attività a favore di un’altra amministrazione per lo svolgimento di procedure su delega.
B - QUALIFICAZIONE CON RISERVA
La qualificazione con riserva disciplinata dall’art. 63, comma 13, del D. Lgs. n. 36/2023, ha carattere eccezionale e può essere concessa soltanto previa valutazione istruttoria, con l’obiettivo di consentire alle amministrazioni di acquisire la capacità tecnica e organizzativa necessaria per operare in conformità con le disposizioni normative vigenti.
La qualificazione con riserva può essere richiesta, a titolo esemplificativo, nei seguenti casi:
- Costituzione di nuovi enti;
- Fusioni o aggregazioni tra enti già esistenti;
- Riorganizzazioni significative che impattano sulla capacità tecnica e organizzativa del soggetto richiedente;
- Circostanze oggettive ed eccezionali, opportunamente documentate, che non hanno permesso il raggiungimento del punteggio minimo di qualificazione.
Per presentare la domanda di qualificazione con riserva è necessario che l’istante abbia preliminarmente proceduto all’invio dell’istanza nel sistema di qualificazione, compilando tutti i campi previsti per la domanda di qualificazione, selezionando l’opzione “Si” nell’apposito campo “La Stazione Appaltante/centrale di committenza dichiara di voler presentare istanza di qualificazione con riserva ai sensi dell'art. 63, comma 13 del d.lgs. 36/2023.”
La domanda deve essere presentata esclusivamente compilando il modulo disponibile sul sito dell’Autorità. Il modulo, corredato dalla documentazione richiesta, deve essere trasmesso via PEC all’indirizzo protocollo@pec.anticorruzione.it.
Si precisa che comporta l’inammissibilità della domanda:
La mancata o incompleta compilazione della domanda nel sistema;La mancata o incompleta compilazione del modulo e della sua trasmissione tramite PEC;la mancanza di motivazione in merito alle ragioni della richiesta;- la mancanza e/o carenza della documentazione richiesta come allegato, inclusa la programmazione degli affidamenti approvata ai sensi dell’art. 37 del d.lgs. 36/2023 e dell’Allegato I.5;
- È ammessa la presentazione di una nuova istanza, a condizione che siano espressamente evidenziati e superati i rilievi critici posti alla base del precedente diniego. In difetto, l’istanza è dichiarata inammissibile, con comunicazione al soggetto richiedente.
C - PARTE TECNICA
Il Correttivo ha introdotto modifiche significative all'Allegato II.4 riguardo i punteggi relativi ai criteri su cui si basa il sistema di qualificazione, eliminando alcune voci e sostituendole con altre. Le modifiche sono state recepite nella piattaforma per la qualificazione.
È stata abolita la sezione di punteggio relativa all'utilizzo di piattaforme telematiche (che prevedeva un massimo di 10 punti) per tutti i settori di qualificazione, a causa dell'obbligatorietà dell'uso delle piattaforme di approvvigionamento digitale (PAD) dovuta alla digitalizzazione del ciclo di vita degli appalti pubblici. Per il settore di qualificazione dei lavori, è stata anche abolita la sezione di punteggio sull'assolvimento degli obblighi di cui agli articoli 1 e 2 del D. Lgs. 29 dicembre 2011, n. 229 Monitoraggio RGS (5 punti).
Sono stati introdotti criteri "premiali" per un totale di 10 punti legati all’articolo 11 comma 2 dell’Allegato II.4 come modificato dal Correttivo, che includono: disponibilità a essere inseriti nell'elenco ex art. 62, comma 10 del codice e aver effettuato affidamenti per conto di stazioni appaltanti non qualificate (massimo 1 punto) aggregazione di stazioni appaltanti per lo svolgimento in comune degli affidamenti (massimo 1 punto); specializzazione per ambiti settoriali (massimo 1 punto); efficienza decisionale (massimo 7 punti).
Sì, per i settori lavori, servizi e forniture, è stato introdotto il criterio delle "acquisizioni mediante ricorso a stazioni appaltanti e centrali di committenza qualificate" sotto determinate soglie di valore del CIG (massimo 5 punti). Tali soglie sono state identificate in 500.000 euro per il settore di qualificazione dei LAVORI e in 140.000 per il settore di qualificazione SERVIZI-FORNITURE. Con 140.000 euro si è voluta approssimare la soglia europea stabilita dalla norma (Tabella B Allegato II.4 come modificato dal Correttivo).
Il perimetro concernente le gare svolte è stato modificato, impattando anche sugli obblighi di comunicazione. Le modifiche includono l'ampliamento del perimetro ai CIG di importo superiore a 150.000 euro e la generalizzazione del periodo temporale di valutazione, ora mobile, vale a dire calcolato dalla data di presentazione dell’istanza a ritroso per 5 anni.
D - VALIDITÀ DELLA QUALIFICAZIONE
Il biennio di qualificazione decorre dalla data di presentazione dell'istanza. Ad esempio, una stazione appaltante che presenta domanda il 15 ottobre 2025 vedrà la qualificazione valida fino al 14 ottobre 2027.
Sì. Il biennio inizia a decorrere ex novo a seguito della presentazione di ogni nuova istanza. In tal caso, l’orizzonte temporale dei requisiti viene ricalcolato sulla base della data di presentazione della nuova istanza. Le stazioni appaltanti possono comunque consultare il punteggio assegnato e conoscere l'esito dell'istanza prima di inviarla. Tuttavia, l'invio o l'aggiornamento di una nuova istanza comporta una modifica irreversibile, senza possibilità di ripristinare la domanda precedente o i relativi punteggi.
Le domande resteranno in stato di calcolo fino alle ore 23:59 del giorno di elaborazione del calcolo. Pertanto, a partire dalle ore 00:00, la domanda tornerà in stato di “Inserita” e sarà necessario procedere al nuovo calcolo. Ciò in quanto molti dei requisiti si basano su un arco temporale “mobile”, come riportato ad esempio nelle FAQ F3 o G2.
E - REQUISITO “COMPETENZE DEI DIPENDENTI DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA STABILE”
Per "Struttura Organizzativa Stabile" (SOS) si intende un Ufficio – ad esempio un Ufficio Gare, un Ufficio Acquisti, un Ufficio Tecnico o similari - inserito in maniera stabile all’interno dell’articolazione organizzativa dell’Ente con funzioni attinenti agli ambiti (progettazione tecnico-amministrativa e affidamento procedure/esecuzione dei contratti) e settori (lavori/servizi e forniture) di qualificazione. Nella stessa stazione appaltante possono essere presenti una o più strutture stabilmente dedicate alle predette funzioni.
Nell’ipotesi in cui la stazione appaltante disponga di due distinte strutture stabilmente dedicate rispettivamente al settore dei lavori e a quello dei servizi e forniture, i dipendenti che prestino la propria attività a supporto di entrambe potranno essere computati nella sezione relativa alla SOS di ciascuna delle due domande di qualificazione.
Tale computo è ammissibile indipendentemente dalla percentuale di attività riferibile a ciascun settore, e non integra una duplicazione, a condizione che l’effettivo impiego trasversale delle risorse sia puntualmente documentato. Il dato di dettaglio per ciascuna qualifica richiesta (dirigenti, funzionari/quadri, operativi/impiegati) deve indicare la somma dei dipendenti, per la corrispondente qualifica, operanti nelle diverse SOS.
I dati relativi al numero di dipendenti della stazione appaltante e della Struttura Organizzativa Stabile devono essere riferiti alla data di presentazione della domanda.
Ai fini della quantificazione del “Numero complessivo dipendenti stazione appaltante” devono essere conteggiati tutti i dipendenti con contratto di lavoro subordinato della stazione appaltante, sia a tempo determinato sia a tempo indeterminato, indipendentemente dal comparto di appartenenza. Dovranno pertanto essere inclusi anche i dipendenti del comparto area sanitaria e non solo i dipendenti dell’area amministrativa e tecnica.
Se almeno il 50% dell’attività lavorativa è svolta per le funzioni della Struttura Organizzativa Stabile, il dipendente può essere conteggiato nella struttura stessa.
No, per il calcolo del numero di dipendenti con titolo di studio “laurea di primo livello” devono essere indicati esclusivamente i dipendenti che non sono in possesso del titolo di “laurea specialistica”.
No, per il calcolo del numero di dipendenti con titolo di studio “diploma” devono essere indicati esclusivamente i dipendenti che non sono in possesso del titolo di “laurea”.
No, per il calcolo del numero di dipendenti con titolo “master di I livello” devono essere indicati esclusivamente i dipendenti che non sono in possesso del titolo di “master di II livello o dottorato”.
No, i campi “Master I livello”, “Master II livello”, “Dottorato di ricerca”, “Iscritti ad Albo professionale/Ordine” devono essere compilati esclusivamente in relazione ai titoli/iscrizioni attinenti alle funzioni della “Struttura Organizzativa Stabile”.
Ai fini della composizione della struttura organizzativa stabile, non possono essere indicati nel campo iscritti ad albo professionale/ordine i dipendenti che sono in possesso esclusivamente dell’abilitazione all’esercizio della professione ma non iscritti al relativo albo, fatta eccezione per i dipendenti in possesso della abilitazione all’esercizio della professione di avvocato.
Sì, i dipendenti della Struttura Organizzativa Stabile in possesso della abilitazione all’esercizio della professione di avvocato possono essere computati con riferimento al Campo “Iscritti ad Albo professionale/Ordine” anche in assenza di iscrizione all’Albo speciale degli avvocati pubblici.
No, ai fini dell’affidamento e dell’esecuzione di contratti di concessione e partenariato pubblico privato (PPP), il soggetto con esperienza di tre anni nella gestione di piani economici finanziari e nella gestione dei rischi può essere sia un dipendente della stazione appaltante sia un soggetto esterno cui è stato affidato un incarico da parte della stazione appaltante per la durata della qualificazione.
F - REQUISITO “GARE SVOLTE”
Il punteggio massimo è di 40 punti.
L’attribuzione dei punteggi per il requisito “gare svolte” viene effettuata sulla base dei dati presenti nella BDNCP. Le stazioni appaltanti, tramite il profilo del proprio RASA, possono verificare i dati presenti in BDNCP consultando il file Excel di download accessibile in fase di presentazione dell’istanza tramite la funzionalità “Recupero Gare”.
Il quinquennio di riferimento per la valutazione del requisito delle “gare svolte” è calcolato a partire dal giorno precedente alla data di presentazione dell’istanza fino a 5 anni indietro.
G - REQUISITO “ASSOLVIMENTO OBBLIGHI COMUNICAZIONE ALL’AUTORITÀ”
Il punteggio massimo è di 5 punti, sia per il settore LAVORI che per il settore SERVIZI-FORNITURE. Il punteggio per il settore SERVIZI-FORNITURE è sceso da 10 a 5 punti rispetto al biennio di qualificazione 2023-2025.
Si considerano i CIG sopra 150.000 euro pubblicati dal giorno precedente alla data di presentazione dell'istanza di qualificazione a 5 anni indietro.
I dati relativi al requisito “Assolvimento obblighi comunicazione all’Autorità” sono precaricati dal sistema. Per la valutazione del requisito “Assolvimento obblighi comunicazione all’Autorità”, il sistema considera l’avvenuta trasmissione dei dati relativi all’aggiudicazione e dell’esito della procedura, tramite le schede SIMOG per i CIG relativi a gare avviate fino al 31/12/2023, oppure tramite PAD per i CIG relativi a gare avviate a partire dal 1/1/2024.
I possibili esiti sono: Aggiudicata, Annullata/Revocata successivamente alla pubblicazione, Deserta, Senza esito a seguito di offerte irregolari/inammissibili, non congrue o non appropriate, Proposta di aggiudicazione, Annullata/revocata prima dell'apertura delle buste amministrative, Annullata/revocata dopo l'apertura delle buste amministrative, Annullata/revocata prima dell’avvio della procedura di selezione, Annullata/revocata dopo l’avvio della procedura di selezione, Non è ancora stato selezionato un vincitore ma la gara è ancora in corso, Non è stato selezionato nessun vincitore e la gara è chiusa.
Per ESITO NEGATIVO si intende uno dei seguenti esiti: Annullata/Revocata successivamente alla pubblicazione, Deserta, Senza esito a seguito di offerte irregolari/inammissibili, non congrue o non appropriate, Annullata/revocata prima dell'apertura delle buste amministrative, Annullata/revocata dopo l'apertura delle buste amministrative, Annullata/revocata prima dell’avvio della procedura di selezione, Annullata/revocata dopo l’avvio della procedura di selezione, Non è stato selezionato nessun vincitore e la gara è chiusa.
Gli indicatori elementari sulla base dei quali viene calcolato il punteggio relativo al requisito “Assolvimento obblighi comunicazione all’Autorità” sono quelli riportati nella Tabella C dell’Allegato II.4 come modificato dal D. Lgs. 209/2024 relativamente agli indicatori I56_1 e I56_2.
H - REQUISITO “NUOVI CRITERI PREMIALI DI CUI ALL’ARTICOLO 11 COMMA 2 ALLEGATO II.4”
Il punteggio massimo è di 1 punto.
Per i lavori, CIG sopra 150.000 euro pubblicati dal giorno precedente alla data di presentazione dell'istanza a 5 anni indietro per i quali risulta comunicata la categoria d'opera prevalente. Per servizi e forniture, CIG sopra 150.000 euro pubblicati dal giorno precedente alla data di presentazione dell'istanza a 5 anni indietro per i quali risulta comunicata la CPV prevalente.
L'indicatore è il rapporto tra il numero di CIG per la CPV prevalente più frequente (considerando solo le prime tre cifre della CPV) e il numero totale di CIG con CPV prevalente comunicata. Vengono esclusi i CPV con le prime due cifre "45" in quanto non riconducibili ai settori servizi e forniture.
I punteggi sono assegnati in base agli indici di posizione della distribuzione di tale rapporto nella popolazione delle stazioni appaltanti e centrali di committenza (dati dal 2020 al 2025 in BDNCP). Gli indici di riferimento sono 0,4 (mediana) e 0,125 (25° percentile).
- Valore indicatore tra 0 e 0,125 (non compreso): 0 punti.
- Valore indicatore tra 0,125 (compreso) e 0,4 (non compreso): 0,5 punti.
- Valore indicatore maggiore o uguale a 0,4: 1 punto. Un valore più alto dell'indicatore corrisponde a una maggiore specializzazione e un punteggio più alto.
Il criterio si basa sul rapporto tra il numero di contratti per la categoria d'opera prevalente più frequente e il numero totale di contratti con categoria d'opera prevalente non mancante. Si considerano solo i CIG con oggetto principale "LAVORI" e con categoria di opera prevalente comunicata
I punti sono assegnati in base agli indici di posizione della distribuzione di tale rapporto nella popolazione delle stazioni appaltanti e centrali di committenza (dati dal 2020 al 2025 in BDNCP). Gli indici di riferimento sono 0,33 (mediana) e 0,143 (25° percentile).
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Valore indicatore tra 0 e 0,143 (non compreso): 0 punti.
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Valore indicatore tra 0,143 (compreso) e 0,33 (non compreso): 0,5 punti.
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Valore indicatore maggiore o uguale a 0,33: 1 punto. A un valore più alto dell'indicatore corrisponde una maggiore specializzazione e un punteggio più alto.
Il punteggio massimo è di 7 punti.
Saranno prese in considerazione esclusivamente le procedure aperte (esclusi accordi quadro e convenzioni) i cui bandi sono stati pubblicati a partire dal 1° gennaio 2025 fino al giorno precedente alla data di presentazione dell’istanza. Sono inclusi i CIG relativi a gare aggiudicate o ancora in corso (anche quelle senza comunicazione dell'esito).
L’efficienza decisionale della stazione appaltante è calcolata come la media, riferita ai CIG inclusi nel perimetro di analisi, del numero di giorni intercorrenti tra la data di scadenza originaria delle offerte e la data di stipula del contratto. La formula è la media, calcolata sui CIG facenti parte del perimetro, dei giorni intercorrenti tra la data di stipula e la data di scadenza delle offerte originaria.
Se le funzioni delegate arrivano alla stipula, si considera la differenza tra la data di scadenza per la presentazione delle offerte originaria e la data di stipula. Se arrivano alla sola aggiudicazione, si considera il tempo tra la scadenza originaria per la presentazione delle offerte e l'aggiudicazione, a cui si aggiungono 33 giorni (termine di stand-still + 1 giorno). Le procedure che si fermano alla proposta di aggiudicazione sono escluse dal calcolo.
No. I criteri di aggiustamento e le modalità di calcolo del punteggio hanno una funzione esclusivamente riferita al sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti, con l’obiettivo di garantire una valutazione uniforme, coerente e comparabile delle capacità organizzative e operative dei soggetti richiedenti.
Restano pertanto fermi gli obblighi di comunicazione previsti dalla normativa vigente – inclusi quelli stabiliti dall’art. 23, comma 5, del D.lgs. 36/2023, dalla Delibera ANAC n. 261/2023 e dalle ulteriori disposizioni del medesimo decreto – poiché il meccanismo opera unicamente a fini valutativi, nell’ambito del processo di qualificazione.
Il meccanismo non incide in alcun modo sugli adempimenti informativi verso la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP), né modifica i presupposti sanzionatori di cui all’art. 222, comma 3, o gli obblighi istituzionali in capo alle amministrazioni, che restano integralmente disciplinati dalla normativa di riferimento.
Fermo quanto indicato nella FAQ H13, si applica un meccanismo di correzione, calcolando un tempo di stipula convenzionale.
Fermo quanto indicato nella FAQ H13, il meccanismo di aggiustamento è stato introdotto per ampliare il perimetro di applicazione del criterio, prevenire comportamenti opportunistici nella trasmissione dei dati alla BDNCP, rafforzare l'affidabilità del sistema e garantire pari condizioni tra i soggetti valutati, oltre a essere coerente con il PNRR.
- Differenza tra data istanza e data scadenza offerte originaria < 116 giorni: I CIG senza data di stipula comunicata non contribuiscono al calcolo. Se la data di stipula è presente, l'efficienza decisionale è la differenza tra data di stipula e data di scadenza offerte originaria.
- Differenza tra data istanza e data scadenza offerte originaria tra 116 e 730 giorni (inclusi): Se non è comunicata la data di stipula, la misura è la differenza tra la data di presentazione dell'istanza di qualificazione e la data di scadenza originaria delle offerte. Se la data di stipula è presente, la misura è la differenza tra data di stipula e data di scadenza originaria delle offerte.
- Differenza tra data istanza e data scadenza offerte originaria > 730 giorni: Se non è comunicata la stipula, viene assegnato il valore convenzionale di 730 giorni. Lo stesso valore viene assegnato se la differenza tra data di stipula e data di scadenza originaria delle offerte supera i 730 giorni.
- Differenza tra data istanza e data scadenza offerte originaria < 116 giorni: Se la data di aggiudicazione non è presente, il CIG non contribuisce al calcolo. Se la data di aggiudicazione è presente, l'efficienza decisionale è la differenza tra la data di aggiudicazione e la data di scadenza originaria delle offerte, più 33 giorni.
- Differenza tra data istanza e data scadenza offerte originaria tra 116 e 730 giorni (inclusi): Se la gara non è aggiudicata, la data di invio dell'istanza viene considerata come "data di aggiudicazione" e l'efficienza decisionale è calcolata come differenza tra la data di scadenza delle offerte originaria e la data di aggiudicazione (data di presentazione istanza), più 33 giorni. Se la gara è stata aggiudicata, si usa la data di aggiudicazione più 33 giorni.
- Differenza tra data istanza e data scadenza offerte originaria > 730 giorni: Se il CIG non ha data di aggiudicazione o ha data di aggiudicazione maggiore di 730 giorni successiva a quella di scadenza originaria delle offerte, viene attribuito il valore di 730 giorni.
Fermo quanto indicato nella FAQ H13, il meccanismo di aggiustamento è iterativo; le condizioni vengono verificate nuovamente ricalcolando le distanze tra le date.
Gli altri criteri sono la disponibilità ad essere inseriti nell'elenco di cui all'articolo 62, comma 10, del codice e lo svolgimento di affidamenti per conto di stazioni appaltanti non qualificate (massimo 1 punto), e l'aggregazione di stazioni appaltanti per lo svolgimento in comune degli affidamenti e dell'esecuzione (massimo 1 punto). Questi requisiti sono acquisiti a sistema tramite una autodichiarazione. Le due autodichiarazioni sono le seguenti:
- La stazione appaltante / centrale di committenza dichiara di aver effettuato affidamenti, anche al di sotto della soglia di cui all'art. 62 comma 1, per conto di stazioni appaltanti non qualificate;
- La stazione appaltante / centrale di committenza dichiara di aver svolto e eseguito gare di importo sopra 40.000 euro congiuntamente con altre stazioni appaltanti.
i - REQUISITO “ACQUISIZIONI SOTTO SOGLIA DI QUALIFICAZIONE MEDIANTE RICORSO A STAZIONI APPALTANTI E CENTRALI DI COMMITTENZA QUALIFICATE”
Il punteggio massimo è di 5 punti.
Per i lavori, CIG tra 40.000 (compreso) e 500.000 euro (non compreso) pubblicati nei 5 anni precedenti alla data di presentazione dell'istanza di qualificazione. Per servizi e forniture, CIG tra 40.000 (compreso) e 140.000 euro (non compreso) pubblicati nei 5 anni precedenti alla data di presentazione dell'istanza di qualificazione.
Viene adottato un criterio proporzionale. Il numero di gare delegate della SA istante viene confrontato con alcuni indici di posizione (25° percentile: 1 gara, mediana: 2 gare, 75° percentile: 3 gare) della distribuzione della popolazione relativa al numero di gare delegate tra il 2020 e il 2025, basati sui dati BDNCP.
-
0 gare delegate: 0 punti.
-
1 gara delegata: 1,25 punti.
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2 gare delegate: 2,5 punti.
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3 gare delegate: 3,75 punti.
-
Numeri di gare delegate superiori a 3: 5 punti.
L - CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA (art. 11 comma 4 Allegato II.4)
In sede di prima domanda di qualificazione presentata nel nuovo sistema da una stazione appaltante già qualificata ai sensi della previgente disciplina, i livelli di qualificazione vengono confrontati. Qualora il livello attribuito nel nuovo sistema risulti inferiore rispetto a quello precedentemente posseduto, la stazione appaltante conserva temporaneamente il livello più favorevole per un periodo di un anno, a condizione che il punteggio conseguito nella revisione risulti superiore di almeno il 5% rispetto alla soglia minima del livello immediatamente inferiore.
Tale meccanismo di salvaguardia – previsto dalla norma a presidio della continuità amministrativa – si applica esclusivamente in sede di prima applicazione del nuovo sistema. Alla luce della struttura a biennio mobile e della valutazione su quinquennio di riferimento, esso non trova applicazione nelle domande successive, che saranno oggetto di valutazione ordinaria secondo i criteri generali e senza alcun effetto conservativo legato alla qualificazione pregressa.
Si riportano nella tabella sottostante i casi per i quali potrebbe operare la clausola di salvaguardia.
Livello conseguito nel vecchio modello |
Livello conseguito nel nuovo modello alla prima istanza |
Punteggio ottenibile nel nuovo modello sopra il quale si mantiene il livello raggiunto nel vecchio modello per un anno |
L/SF 1 |
L/SF 2 |
42 |
L/SF 2 |
L/SF 3 |
31,5 |
L/SF3 |
Non Qualificato |
21 |
M - QUALIFICAZIONE PER L’AMBITO ESECUZIONE DEI CONTRATTI
La qualificazione per l’esecuzione si applica a tutte le stazioni appaltanti e centrali di committenza che realizzano contratti di appalto di lavori, servizi e forniture affidati nel rispetto della normativa prevista dal Codice, fatta eccezione per i casi di esclusione espressamente previsti dall’art. 62, comma 17, del D.lgs. 36/2023.
Per i soggetti sottratti alla disciplina della qualificazione per l’esecuzione si rinvia a quanto chiarito nelle FAQ A1, A3 e A4 relative alla qualificazione delle stazioni appaltanti e centrali di committenza.
Le stazioni appaltanti e le centrali di committenza qualificate per la progettazione e l’affidamento di lavori, di servizi e forniture o di entrambe le tipologie contrattuali:
- sono qualificate ex lege anche per l’esecuzione rispettivamente di lavori, di servizi e forniture o di entrambe le tipologie contrattuali per i corrispondenti livelli di qualifica;
- possono eseguire contratti relativi a livelli superiori a quelli per cui risultano qualificati per l’ambito progettazione e affidamento a condizione che abbiano presentato apposita domanda e soddisfino i requisiti previsti per i diversi livelli di qualificazione, come individuati nelle Tabelle contenute nell’Allegato II.4, in particolare nella Tabella C-bis per l’esecuzione di lavori e nella Tabella C-ter per l’esecuzione di servizi e forniture.
Le stazioni appaltanti e le centrali di committenza non qualificate per la progettazione e l’affidamento di lavori, di servizi e forniture o di entrambe le tipologie contrattuali:
- a partire dal 1° gennaio 2025, possono eseguire il contratto a condizione che siano iscritte all’AUSA, abbiano la disponibilità di una figura tecnica in grado di svolgere le funzioni di RUP e soddisfino i requisiti come definiti per i diversi livelli di qualificazione nella Tabelle di cui all’allegato II.4, in particolare nella Tabella C-bis per l’esecuzione di lavori e nella Tabella C-ter per l’esecuzione di servizi e forniture;
- possono sempre eseguire gli affidamenti di appalti di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia europea nonché gli affidamenti di lavori di manutenzione ordinaria d'importo inferiore a 1 milione di euro e gli ordini su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori, di cui all’articolo 62, comma 6, lettere c) e d).
Nel caso di esecuzione dei contratti di concessione e di partenariato pubblico privato di importo a base di gara fino a 500 mila euro per lavori e fino a 140 mila euro per servizi e forniture le stazioni appaltanti e le centrali di committenza non qualificate possono procedere a curare la relativa fase di esecuzione.
I soggetti si cui all’articolo 63, comma 2, iscritti di diritto nell’elenco delle stazioni appaltanti di cui all’art.63, comma, 1 sono qualificati di diritto anche per l’esecuzione al livello massimo.
Le stazioni appaltanti e le centrali di committenza per cui è disposta la qualificazione con riserva da parte di ANAC sono qualificate anche per l’esecuzione rispettivamente di lavori, di servizi e forniture o di entrambe le tipologie contrattuali per i corrispondenti livelli di qualifica previsti nel provvedimento emesso da questa Autorità.
La data di validità della qualificazione per l’esecuzione è di due anni a partire dalla data di invio dell’istanza.
Si distinguono due ipotesi:
- Se il livello di qualificazione per l’affidamento è uguale o superiore a quello per l’esecuzione, prevale il livello ottenuto per fase di affidamento, che assorbe quello precedentemente richiesto per l’esecuzione;
- Se il livello di qualificazione ottenuto per l’affidamento è inferiore a quello per l’esecuzione, rimane valida la qualificazione richiesta per l’esecuzione. In tal caso, l’amministrazione risulterà qualificata su due livelli distinti: uno inferiore per l’affidamento e uno superiore per l’esecuzione.
N - VERIFICHE DELL’AUTORITÀ SULLE DICHIARAZIONI RESE
Si, l’Anac ha il potere sanzionatorio previsto dall’art. 63 commi 11 e ss. del Codice.
Le autodichiarazioni relative al possesso dei requisiti di qualificazione sono rese ai sensi dell’art. 46 del d.P.R. 445/2000. Ai sensi dell’art. 76 del citato decreto, chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
La presentazione di dichiarazioni dolosamente tese a conseguire la qualificazione in assenza dei requisiti comporta l’applicazione della sanzione pecuniaria prevista dall’art. 63, comma 11, del codice, da un minimo di euro 500 a un massimo di un milione.
L’Autorità esercita il potere sanzionatorio in materia di qualificazione ai sensi degli articoli 63, comma 11, e 12, dell’allegato II.4, del codice e del Regolamento sull’esercizio del potere di accertamento del possesso dei requisiti e del potere sanzionatorio dell’Autorità in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui alla Delibera Anac n. 126 dell’11.3.2025.