Accesso civico c.d. “generalizzato” (artt. 5, co. 2 e 5-bis d.lgs. 33/2013)

Ultimo aggiornamento: 16 luglio 2024.

1. Titolarità, ambito di applicazione e oggetto del diritto di accesso generalizzato, il procedimento, la tutela

L’istanza di accesso generalizzato può essere presentata da chiunque. Infatti, non occorre possedere, né dimostrare, una specifica legittimazione soggettiva, e chiunque può presentare richiesta, anche indipendentemente dall’essere cittadino italiano o residente nel territorio dello Stato.

 

Parole chiave: trasparenza – accesso civico generalizzato – legittimazione soggettiva – titolarità
Fonti: art. 5, co. 2 e 3, d.lgs. 33/2013 - delibera ANAC n. 1309/2016, § 4.2 – Allegato delibera ANAC n. 1309/2016 - Circolare Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 2/2017, § 3.2.

Il diritto di accesso generalizzato si applica:
1. a tutte le amministrazioni pubbliche, come elencate  all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, ivi comprese le autorità portuali, nonché le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione
2. agli enti pubblici economici e agli ordini professionali;
3. alle società in controllo pubblico come definite dal decreto legislativo 175/2016 (c.d. Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica);
4. alle associazioni, fondazioni e enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell’ultimo triennio da pubbliche amministrazioni e in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell’organo d’amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni.

 

Il diritto di accesso generalizzato si applica, limitatamente ai dati e ai documenti inerenti all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea, anche:
1. alle società in sola partecipazione pubblica come definite dal decreto legislativo 175/2016 (c.d. Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica);
2. alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici (Cfr. § 4.1. delle Linee guida di cui alla delibera ANAC n. 1309/2016).

 

Parole chiave: trasparenza – accesso civico generalizzato – ambito soggettivo di applicazione – amministrazioni pubbliche - enti pubblici economici - ordini professionali - società in controllo pubblico – associazioni in controllo pubblico - fondazioni in controllo pubblico - enti di diritto privato in controllo pubblico - società partecipate – associazioni non in controllo pubblico, fondazioni non in controllo pubblico - enti di diritto privato non in controllo pubblico

Fonti: art. 5, co. 2, d.lgs. 33/2013 - d.lgs. 175/2016 - delibera ANAC n. 1309/2016, § 4.1 – Allegato delibera ANAC n. 1309/2016 - delibera ANAC n. 1134/2017.

Per presentare la richiesta di accesso generalizzato non è necessario fornire una motivazione: tutti i soggetti cui si applica il diritto di accesso generalizzato sono tenuti a prendere in considerazione le richieste di accesso generalizzato, a prescindere dal fatto che queste rechino o meno una motivazione o una giustificazione a sostegno della richiesta.

Parole chiave: trasparenza – accesso civico generalizzato – motivazione

Fonti: art. 5, co. 3, d.lgs. 33/2013- Allegato delibera ANAC n. 1309/2016.

Con la richiesta di accesso generalizzato possono essere richiesti i documenti, dati e informazioni in possesso dell’amministrazione ma che non siano oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 33/2013. Ciò significa:
1. che l’amministrazione non è tenuta a raccogliere informazioni che non sono in suo possesso per rispondere ad una richiesta di accesso generalizzato, ma deve limitarsi a rispondere sulla base dei documenti e delle informazioni che sono già in suo possesso;
2. che l’amministrazione non è tenuta a rielaborare informazioni in suo possesso, per rispondere ad una richiesta di accesso generalizzato: deve consentire l’accesso ai documenti, ai dati e alle informazioni così come sono già detenuti, organizzati, gestiti e fruiti;
3. che sono ammissibili, invece, le operazioni di elaborazione che consistono nell’oscuramento dei dati personali presenti nel documento o nell’informazione richiesta, e più in generale nella loro anonimizzazione, qualora ciò sia funzionale a rendere possibile l’accesso.

 

Parole chiave: trasparenza – accesso civico generalizzato – ambito oggettivo – rielaborazione dati – elaborazione dati - oscuramento dati personali

Fonti: art. 5, co. 2, d.lgs. 33/2013 - delibera ANAC n. 1309/2016, § 4.2 – Allegato delibera ANAC n. 1309/2016.

L’amministrazione deve effettuare un bilanciamento, caso per caso, tra l’interesse pubblico alla divulgazione generalizzata e la tutela di altrettanto validi interessi considerati dall’ordinamento. L’amministrazione, cioè, è tenuta a verificare, una volta accertata l’assenza di eccezioni assolute, se l’ostensione degli atti possa determinare un pregiudizio agli interessi indicati dal legislatore. Affinché l’accesso possa essere rifiutato, il pregiudizio agli interessi considerati dai commi 1 e 2 deve essere concreto quindi deve sussistere un preciso nesso di causalità tra l’accesso e il pregiudizio. L’amministrazione, in altre parole, non può limitarsi a prefigurare il rischio di un pregiudizio in via generica e astratta, ma dovrà: a) indicare chiaramente quale – tra gli interessi elencati all’art. 5 bis, co. 1 e 2 – viene pregiudicato; b) valutare se il pregiudizio (concreto) prefigurato dipende direttamente dalla divulgazione dell’informazione richiesta; c) valutare se il pregiudizio conseguente alla divulgazione è un evento altamente probabile, e non soltanto possibile.

Detta valutazione, proprio perché relativa alla identificazione di un pregiudizio in concreto, non può essere compiuta che con riferimento al contesto temporale in cui viene formulata la domanda di accesso: il pregiudizio concreto, in altri termini, va valutato rispetto al momento ed al contesto in cui l’informazione viene resa accessibile, e non in termini assoluti ed atemporali. I limiti operano nell’arco temporale nel quale la tutela è giustificata in relazione alla natura del dato, del documento o dell’informazione di cui si chiede l’accesso.

 

Parole chiave: trasparenza - accesso civico generalizzato – limiti – pregiudizio – valutazione

Fonti: art. 5, co. 6, d.lgs. 33/2013 - art. 5-bis, co. 1 e 2, d.lgs. 33/2013 - art. 5-bis, co. 5, d.lgs. 33/2013; Delibera ANAC n. 1309/2016.

Nel caso dell’accesso ex L. 241/90 è consentito un accesso più in profondità a dati pertinenti, mentre nel caso dell’accesso generalizzato le esigenze di controllo diffuso del cittadino devono consentire un accesso meno in profondità (se del caso, in relazione all’operatività dei limiti) ma più esteso, avendo presente che l’accesso civico generalizzato è volto a consentire una larga conoscibilità (e diffusione) di dati, documenti e informazioni.
I due istituti restano distinti e sono basati su presupposti differenti: il primo è volto ad ottenere documenti utili per esercitare il proprio diritto a partecipare, opporsi e difendersi a tutela di una posizione giuridica qualificata; il secondo è funzionale al controllo generalizzato sul buon andamento della pubblica amministrazione e sul corretto utilizzo delle risorse pubbliche e rappresenta un importante strumento di tutela dei diritti dei cittadini e di promozione della partecipazione degli interessati all’attività amministrativa.   
I dinieghi di accesso agli atti e documenti di cui alla legge 241/1990, se motivati con esigenze di “riservatezza” pubblica o privata, devono essere considerati attentamente anche ai fini dell’accesso generalizzato. In altri termini, laddove l’amministrazione, con riferimento agli stessi dati, documenti e informazioni, abbia negato il diritto di accesso ex l. 241/1990, motivando nel merito (cioè con la necessità di tutelare un interesse pubblico o privato prevalente, e quindi nonostante l’esistenza di una posizione soggettiva legittimante ai sensi della 241/1990), per ragioni di coerenza sistematica e a garanzia di posizioni individuali specificamente riconosciute dall’ordinamento, si deve ritenere che le stesse esigenze di tutela dell’interesse pubblico o privato sussistano anche in presenza di una richiesta di accesso generalizzato, anche presentata da altri soggetti. Tali esigenze dovranno essere comunque motivate in termini di pregiudizio concreto all’interesse in gioco. Per ragioni di coerenza sistematica, quando è stato concesso un accesso generalizzato non può essere negato, per i medesimi documenti e dati, un accesso documentale ad un soggetto in possesso dell’interesse qualificato richiesto dalla legge 241/90.

 

Parole chiave: trasparenza – accesso civico generalizzato - accesso agli atti

Fonti: art. 22 e ss, l. 241/90 -art. 5, co. 2, d.lgs. 33/2013 – delibera ANAC n. 1309/2016, § 2.3.

È importante che la richiesta indichi i documenti o i dati richiesti, ovvero che nella richiesta sia consentito all’amministrazione di identificare agevolmente i documenti o i dati richiesti.
Devono essere ritenute inammissibili le richieste formulate in modo così vago da non permettere all’amministrazione di identificare i documenti o le informazioni richieste. In questi casi, l’amministrazione destinataria della domanda dovrebbe chiedere di precisare l’oggetto della richiesta. (Cfr. § 4.2. delle Linee guida)
Parole chiave: trasparenza – accesso civico generalizzato – ambito oggettivo – inammissibilità delle richieste

Fonti: art. 5, co. 3, d.lgs. 33/2013- delibera ANAC n. 1309/2016, § 4.2 – Allegato delibera ANAC n. 1309/2016 - Circolare Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 2/2017, § 3.1.

L’amministrazione è tenuta a consentire l’accesso generalizzato anche quando riguarda un numero cospicuo di documenti ed informazioni, a meno che la richiesta non risulti manifestamente irragionevole, tale cioè da comportare un carico di lavoro in grado di interferire con il buon funzionamento dell’amministrazione. Tali circostanze, adeguatamente motivate nel provvedimento di diniego, devono essere individuate secondo un criterio di stretta interpretazione, ed in presenza di oggettive condizioni suscettibili di pregiudicare in modo serio ed immediato il buon funzionamento dell’amministrazione.

 

Parole chiave: trasparenza – accesso civico generalizzato – richieste massive – richieste irragionevoli –buon andamento

Fonti: art. 5, co. 3, d.lgs. 33/2013 - delibera ANAC n. 1309/2016, § 4.2 – Allegato delibera ANAC n. 1309/2016 - Circolare Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 2/2017, § 7, lett. d).

2. Il procedimento di accesso generalizzato

La richiesta di accesso generalizzato può essere presentata, alternativamente:
1. all'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti;
2. all'Ufficio relazioni con il pubblico;
3. ad altro ufficio, che l'amministrazione abbia indicato nella sezione "Amministrazione trasparente" –“Altri contenuti –Accesso civico” del sito istituzionale.

 

Parole chiave: trasparenza – accesso civico generalizzato – presentazione istanza – ufficio competente

Fonti: art. 5, co. 3, d.lgs. 33/2013 - Allegato delibera ANAC n. 1309/2016 - Circolare Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 2/2017, § 4.1.

Ai sensi del comma 3 dell’art. 5 del d.lgs. n. 33/2013, l’istanza può essere trasmessa per via telematica secondo le modalità previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante il «Codice dell’amministrazione digitale» (CAD).
Tra queste modalità, l’amministrazione o l’ente è opportuno privilegi quella meno onerosa per chi presenta l’istanza.
Ai sensi dell’art. 65, co. 1 lett. c) del Codice dell’amministrazione digitale (CAD), le richieste presentate per via telematica alle pubbliche amministrazioni e ai gestori dei servizi pubblici sono valide anche se sottoscritte e presentate unitamente alla copia del documento d’identità.
Resta fermo che l’istanza può essere presentata anche a mezzo posta, fax o direttamente presso gli uffici indicati dall’art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 33/2013, e che laddove la richiesta di accesso generalizzato non sia sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto, la stessa debba essere sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, che va inserita nel fascicolo (cfr. art. 38, commi 1 e 3, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445).

 

Parole chiave: trasparenza – accesso civico generalizzato – modalità presentazione istanze

Fonti: art. 5, co. 3, d.lgs. 33/2013- art. 65, co. 1, lett. c), d.lgs. 82/2005 - art. 38, commi 1 e 3, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) - Allegato delibera ANAC n. 1309/2016 - Circolare Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 2/2017, § 3.3. e 3.4.

Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico, in risposta alla richiesta di accesso generalizzato, è gratuito.
Quando l’amministrazione risponde alla richiesta di accesso generalizzato mediante il rilascio di documenti ed informazioni in formato cartaceo, può richiedere il rimborso dei soli costi effettivamente sostenuti e documentati per la riproduzione su supporti materiali.
È da preferire il rilascio dei documenti e dei dati in formato elettronico quando tale formato elettronico è indicato dal richiedente, nei limiti in cui tale modalità risulti comunque agevole per l’amministrazione che detiene di dati.

 

Parole chiave: trasparenza – accesso civico generalizzato – costi – gratuità – rimborso costi

Fonti: art. 5, co. 4, d.lgs. 33/2013 - Allegato delibera ANAC n. 1309/2016 - Circolare Ministro per la pubblica amministrazione n. 1/2019, § 4.

Laddove la richiesta di accesso generalizzato possa incidere su interessi connessi alla protezione dei dati personali, o alla libertà e segretezza della corrispondenza oppure agli interessi economici e commerciali (ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d’autore e i segreti commerciali), l’ente destinatario della richiesta di accesso deve darne comunicazione ai soggetti titolari di tali interessi, mediante invio di una copia a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento (o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione).

 

Parole chiave: trasparenza - accesso civico generalizzato - partecipazione controinteressati - protezione dei dati personali - libertà e segretezza della corrispondenza - interessi economici e commerciali - proprietà intellettuale - diritto d’autore - segreti commerciali – opposizione

Fonti: art. 5, co. 5, d.lgs. 33/2013- art. 5-bis, co. 2, d.lgs. 33/2013 - Allegato delibera ANAC n. 1309/2016 - Circolare Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 2/2017, § 6, 6.1, 6.2. 6.3 - Circolare Ministro per la pubblica amministrazione n. 1/2019, § 5

 

Il soggetto controinteressato può presentare (anche per via telematica) una eventuale e motivata opposizione all’istanza di accesso generalizzato, entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione della richiesta di accesso. Decorso tale termine, l’amministrazione provvede sulla richiesta di accesso generalizzato, accertata la ricezione della comunicazione da parte del controinteressato.

 

Parole chiave: trasparenza - accesso civico generalizzato - controinteressati - limiti

Fonti: art. 5, commi 5 e 6, d.lgs. 33/2013 - art. 5-bis, co. 2, d.lgs. 33/2013 - Allegato delibera ANAC n. 1309/2016 - Circolare Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 2/2017, § 6, 6.1, 6.2. 6.3 - Circolare Ministro per la pubblica amministrazione n. 1/2019, § 5.

Il procedimento di accesso generalizzato deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell’istanza, con la comunicazione dell’esito al richiedente e agli eventuali controinteressati. Tali termini sono sospesi (fino ad un massimo di dieci giorni) nel caso di comunicazione della richiesta al controinteressato.

Parole chiave: trasparenza - accesso civico generalizzato – termine di conclusione del procedimento

Fonti: art. 5, co. 6, d.lgs. 33/2013- Allegato delibera ANAC n. 1309/2016 - Circolare Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 2/2017, § 5.

In caso di accoglimento, l’amministrazione provvede a trasmettere tempestivamente al richiedente i dati o i documenti richiesti.
Nel caso in cui l’accesso sia consentito nonostante l’opposizione del controinteressato, i dati o i documenti richiesti possono essere trasmessi al richiedente non prima di quindici giorni dalla ricezione della stessa comunicazione da parte del controinteressato, al fine di consentire a quest’ultimo l’eventuale proposizione di riesame (V. infra)

 

Parole chiave: trasparenza - accesso civico generalizzato - controinteressati

Fonti: art. 5, co. 6, d.lgs. 33/2013 - Allegato delibera ANAC n. 1309/2016 - Circolare Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 2/2017, § 6, 6.1, 6.2. 6.3 - Circolare Ministro per la pubblica amministrazione n. 1/2019, § 6.

Il provvedimento di accoglimento contiene una adeguata motivazione che dà conto della insussistenza di uno o più elementi che integrano l’esistenza del pregiudizio concreto, per l’Amministrazione o per il/i controinteressato/i, specie quando è adottato nonostante l’opposizione del controinteressato.

Parole chiave: trasparenza - accesso civico generalizzato – accoglimento istanza - motivazione

Fonti: art. 5, co. 6, d.lgs. 33/2013 - delibera ANAC n. 1309/2016, § 5.3. - Allegato delibera ANAC n. 1309/2016.

Il provvedimento di rifiuto adottato in applicazione dei limiti di cui all’art. 5 bis, commi 1 e 2 contiene una adeguata motivazione che dà conto della sussistenza degli elementi che integrano l’esistenza del pregiudizio concreto. Va parimenti motivato adeguatamente il provvedimento di rifiuto adottato in applicazione delle esclusioni di cui all’art. 5-bis, co. 3 cioè quelle che riguardano i casi di segreto di Stato e gli altri casi di divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge, ivi compresi i casi in cui l'accesso è subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di specifiche condizioni, modalità o limiti, inclusi quelli di cui all'articolo 24, co. 1, della l. n. 241/1990.

Parole chiave: trasparenza - accesso civico generalizzato – limiti - diniego totale - diniego parziale - differimento - motivazione - pregiudizio

Fonti: - art. 5, co. 6, d.lgs. 33/2013 - art. 5-bis, co. 1 e 2, d.lgs. 33/2013 - art. 24, co. 1, l. n. 241/1990 - delibera ANAC n. 1309/2016, § 5.3. - Allegato delibera ANAC n. 1309/2016 - Circolare Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 2/2017, § 7.

No. In questo caso il diniego all’accesso non è giustificato in quanto l’Amministrazione può far ricorso al potere di differimento.

Parole chiave: trasparenza - accesso civico generalizzato – limiti – pregiudizio - diniego totale - differimento

Fonti: art. 5, co. 6, d.lgs. 33/2013 - art. 5-bis, commi 1, 2, 5, d.lgs. 33/2013. – Circolare Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 2/2017, § 7.

3. La tutela

In caso di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta entro il termine indicato dal comma 6 dell’art. 5, d.lgs. n. 33/2013, il richiedente può presentare richiesta di riesame al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni.
In alternativa, laddove si tratti di atti delle amministrazioni delle regioni o degli enti locali, il richiedente può presentare ricorso al difensore civico competente per ambito territoriale (qualora tale organo non sia stato istituito, la competenza è attribuita al difensore civico competente, per l’ambito territoriale immediatamente superiore). In tal caso, il ricorso deve comunque essere notificato anche all’amministrazione interessata. È previsto che il difensore civico si pronunci entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso e che se il difensore civico ritiene illegittimo il diniego o il differimento, ne debba informare il richiedente e comunicarlo all’amministrazione competente. Se questa non conferma il diniego o il differimento entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del difensore civico, l’accesso è consentito.
In ogni caso, a fronte del rifiuto espresso, del differimento o dell’inerzia dell’amministrazione, il richiedente può attivare la tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo, ai sensi dell'articolo 116 del Codice del processo amministrativo.

 

Parole chiave: trasparenza - accesso civico generalizzato – diniego totale - diniego parziale – differimento –mancata risposta - riesame del RPCT – ricorso difensore civico – ricorso giurisdizionale

Fonti: art. 5, commi 7 e 8, d.lgs. 33/2013 – art. 116, d.lgs. 104/2010 - Allegato ANAC n. 1309/2016 - Circolare Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 2/2017, § 4.3 e Allegato 2)

La domanda di riesame al RPCT può essere proposta entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione della decisione di prima istanza dell’amministrazione. Tale termine, pur non espressamente previsto all’art. 5, co. 7, del d.lgs. 33/2013, risulta coerente con quanto stabilito dalla disciplina generale in materia di ricorsi amministrativi cui l’istituto del riesame è riconducibile. 

 

Parole chiave: trasparenza – accesso civico generalizzato – diniego totale – diniego parziale - presentazione istanza di riesame – termini

Fonti: art. 5, co. 7, d.lgs. 33/2013 – Circolare del Ministro per la pubblica amministrazione n. 1/2019., § 7 - d.P.R.. n. 1199/2017, art. 2, co. 1..

Il RPCT decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni dall’istanza di riesame. Il termine è sospeso qualora il RPCT senta il Garante per la protezione dei dati personali se l’accesso è stato negato o differito a tutela degli interessi di cui all’art. 5 bis, co. 2, lett. a) (relativi alla protezione dei dati personali). Il Garante si pronuncia entro dieci  giorni dalla richiesta.
Gli stessi termini valgono nel caso la richiesta di riesame sia avanzata dal controinteressato in caso di accoglimento dell’istanza nonostante la sua opposizione.

 

Parole chiave: trasparenza - accesso civico generalizzato – diniego totale - diniego parziale – differimento- riesame del RPCT – riesame del difensore civico - protezione dei dati personali – parere Garante per la protezione dei dati personali
Fonti: art. 5, commi 7, 8 e 9, d.lgs. 33/2013 - Allegato delibera ANAC n. 1309/2016

 

Laddove si tratti di atti delle amministrazioni delle regioni o degli enti locali, il richiedente o il controinteressato possono presentare ricorso al Difensore civico competente per ambito territoriale (qualora tale organo non sia stato istituito, la competenza è attribuita al Difensore civico competente per l’ambito territoriale immediatamente superiore). In tal caso, il ricorso deve comunque essere notificato anche all’amministrazione interessata. La norma (art. 5, co. 8) prevede che il Difensore civico si pronunci entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso. Il termine è sospeso qualora il Difensore civico senta il Garante per la protezione dei dati personali se l’accesso è stato negato o differito a tutela degli interessi di cui all’art. 5 bis co. 2 lett. a) (relativi alla protezione dei dati personali). Il Garante si pronuncia entro 10 giorni dalla richiesta.
Se il Difensore civico ritiene illegittimo il diniego o il differimento, deve informarne il richiedente e darne comunicazione specificamente al RPCT e all’amministrazione competente. Se quest’ultima non conferma il diniego o il differimento entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del Difensore civico, l’accesso è consentito.
Pertanto, laddove il Difensore civico si sia espresso per l’illegittimità del diniego o del differimento opposto dalla p.a. destinataria dell’istanza di accesso civico, si raccomanda alle amministrazioni di dare corretta applicazione al dettato normativo, adeguandosi alla decisione del Difensore civico o, nel caso in cui non intendano conformarsi a tale decisione, adottando, entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione del Difensore civico, un provvedimento espresso di conferma (o modifica) del diniego o del differimento già disposto. Ciò considerando che, in mancanza di tale provvedimento, anche se il Difensore civico non può sostituirsi alla decisione dell’ente, il legislatore statale ha comunque previsto, tramite la citata disposizione contenuta nell’art 5, co. 8, d.lgs. 33/2013, che, scaduto il citato termine di trenta giorni dalla decisione del Difensore civico, l’accesso è consentito e le amministrazioni sono dunque tenute al rilascio dei dati o documenti richiesti.

 

Parole chiave: trasparenza - accesso civico generalizzato – ricorso-Difensore civico – procedimento- provvedimento espresso conferma- diniego- differimento- assenza conferma - accesso consentito

Fonti: art. 5, co. 8, d.lgs. 33/2013.

Tenuto conto della formulazione dell’art 5, co. 8, d.lgs. 33/2013, l’Autorità ritiene di interpretare il rapporto fra i due ricorsi come possibilità per il richiedente di scegliere se:
a)    presentare direttamente il ricorso al Difensore civico in caso di diniego, differimento o mancata risposta dell’amministrazione rispetto all’istanza FOIA, oppure
b)    presentare istanza di riesame al RPCT ed eventualmente e successivamente, a seguito della pronuncia del RPCT o della mancata risposta di quest’ultimo nel termine di venti giorni, al Difensore civico.
È opportuno che nell’istanza di riesame o di ricorso presentata al RPCT o al Difensore civico sia specificato se l’istante si è già rivolto o meno all’uno o all’altro e se quindi ricorra l’ipotesi di cui alla lett. a) o b). Inoltre, ciascuno dei destinatari informa l’altro all’atto del ricevimento dell’istanza di riesame o del ricorso.
Tali informazioni risultano funzionali a garantire una maggiore e adeguata trasparenza, evitando, fra l’altro, il rischio di sovrapposizioni di valutazioni non ammissibili.

 

Parole chiave: trasparenza – accesso civico generalizzato - riesame – ricorso- RPCT- Difensore civico- atti- amministrazioni regionali- amministrazioni enti locali - rapporto

Fonti: art. 5, co. 7 e 8, d.lgs. 33/2013 

No, la presentazione contemporanea dell’istanza di riesame al RPCT e del ricorso al Difensore civico non può ritenersi ammissibile in quanto non in linea con la ratio perseguita dal legislatore, volta a potenziare la tutela dell’istante con la previsione di strumenti fra loro alternativi e a garantire certezza dei procedimenti.
Pertanto, laddove emerga che in prima istanza sia il RPCT sia il Difensore civico siano stati investiti della questione:
a)    secondo un criterio cronologico, la competenza spetta al soggetto che per primo ha ricevuto il ricorso/riesame, essendo rimessa all’altro la comunicazione circa l’inammissibilità;
b)    qualora non sia possibile applicare un criterio cronologico, entrambi comunicano all’interessato che le istanze di ricorso/riesame non potranno essere trattate, salvo che l’istante non dichiari di rinunciare a uno dei due rimedi attivati. 
Si ritiene opportuno che tali conseguenze siano evidenziate nel modello di presentazione dell’istanza di ricorso /riesame per fornire adeguata informativa all’istante.

 

Parole chiave: trasparenza – accesso civico generalizzato - riesame – ricorso- RPCT- Difensore civico- atti- strumenti alternativi- non contemporanei - criterio cronologico

Fonti: art. 5, co. 7 e 8, d.lgs. 33/2013

Ove il ricorso è presentato direttamente al Difensore civico, questo va proposto entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione della decisione dell’amministrazione o alla scadenza del termine di 30 giorni previsti per dare riscontro alla istanza FOIA.
Se il ricorso al Difensore civico è successivo al riesame del RPCT il termine di 30 giorni decorre dalla comunicazione della decisione del RPCT o dalla mancata risposta di quest’ultimo nel termine di 20 giorni previsto dal legislatore.
Il termine, pur non espressamente previsto all’art. 5, co. 8, del d.lgs. 33/2013, risulta coerente con quanto stabilito dalla disciplina generale in materia di ricorsi amministrativi cui il ricorso al Difensore civico è riconducibile e  in analogia con il termine per la richiesta di riesame del RPCT (cfr. faq 3.2.)

 

Parole chiave: trasparenza – accesso civico generalizzato – ricorso- Difensore civico- termine

Fonti: art. 5, co.  8, d.lgs. 33/2013

Nonostante il legislatore non abbia espressamente previsto in materia di FOIA la partecipazione del controinteressato nel ricorso dinanzi al Difensore civico, quest’ultimo ne consente la partecipazione, in base al principio generale previsto dall’art. 7, co. 1, l. n. 241/1990. La partecipazione del controinteressato è necessaria, in particolare, quando sia stata pretermessa in prima istanza per una erronea valutazione della sua posizione circa la sussistenza del pregiudizio agli interessi privati di cui all’art. 5-bis, co. 2, del d.lgs. 33/2013

 

Parole chiave: trasparenza – accesso civico generalizzato - ricorso- Difensore civico- controinteressati- comunicazione - partecipazione

Fonti: art. 5, co. 7 e 8, art. 5-bis, co. 2, d.lgs. 33/2013 – art. 7, co.1, l. 241/1990

Pur non prevedendo la norma di cui all’art 5, co. 8, del d.lgs. 33/2013 un obbligo informativo in capo all’amministrazione, tuttavia, è opportuno che quest’ultima comunichi al Difensore civico la decisione assunta al fine di evitare margini di incertezza sull’esito del procedimento e di orientare l’attività del Difensore stesso.
È necessario, inoltre, che l’amministrazione motivi adeguatamente, sulla base dei principi generali di cui alla L. 241/90, la decisione di non uniformarsi a quanto statuito dal Difensore Civico.

 

Parole chiave: trasparenza - accesso civico generalizzato –ricorso - Difensore civico- amministrazione- decisione finale – motivazione – comunicazione.

Fonti: art. 5, co. 8, d.lgs. 33/2013 – l. 241/1990

Laddove l’accesso generalizzato sia stato negato o differito per motivi attinenti la tutela della «protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia» (art. 5-bis, comma 2, lett. a, d.lgs. n. 33/2013), il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT)dell’ente destinatario della richiesta di accesso generalizzato, nel caso di richiesta di riesame, e il difensore civico, nel caso di ricorso, possono richiedere un parere al Garante per la protezione dei dati personali. In tali casi, il Garante si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta, durante i quali il termine per l’adozione del provvedimento da parte del RPCTo per la pronuncia del difensore civico sono sospesi.

Parole chiave: trasparenza - accesso civico generalizzato –riesame del RPCT - ricorso al difensore civico - protezione dei dati personali – parere Garante per la protezione dei dati personali.

Fonti: art. 5, commi 7, 8  e 9, d.lgs. 33/2013 – Allegato delibera ANAC n. 1309/2016.

 

L’ANAC non è competente a valutare i singoli casi di diniego o di mancata risposta da parte delle amministrazioni sulle richieste loro pervenute.

L’ANAC si limita a valutare le sole richieste attinenti a questioni di particolare rilevanza e relative esclusivamente a chiarimenti sull’interpretazione delle proprie Linee guida, adottate d’intesa con il Garante per la protezione dei dati personali, recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico generalizzato.

 

Parole chiave: trasparenza - accesso civico generalizzato – attività consultiva ANAC – Linee guida ANAC – definizione limiti

Fonti: art. 5–bis, co. 6, d.lgs. 33/2013 – Comunicati Presidente ANAC 27 aprile 2017

Ai sensi del co. 9 dell’art. 5 del d.lgs. 33/2013, nei casi di accoglimento della richiesta, il controinteressato può presentare richiesta di riesame al Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) e, per i soli atti di Regioni ed enti locali, ricorso al difensore civico. Avverso la decisione dell’ente o dell’amministrazione ovvero a quella del RPCT dell’amministrazione o dell’ente o a quella del difensore civico, il controinteressato può proporre ricorso al TAR ai sensi dell’art. 116 del d.lgs. 104/2010 (codice del processo amministrativo).

 

Parole chiave: trasparenza - accesso civico generalizzato – opposizione controinteressato - accoglimento istanza – richiesta di riesame del controinteressato - riesame del RPCT – riesame del difensore civico – tutela giurisdizionale

Fonti: art. 5, co. 9, d.lgs. 33/2013 - Allegato delibera ANAC n. 1309/2016 - art. 116, d.lgs. 104/2010 - Circolare Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 2/2017, § 6 e 7.

La normativa prevede che si possa impugnare la decisione dell’amministrazione competente o, in caso di richiesta di riesame, la decisione del RPCT, di fronte al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell’articolo 116 del Codice del processo amministrativo (d.lgs. 104/2010).

 

Parole chiave: trasparenza - accesso civico generalizzato – diniego totale – diniego parziale - mancata risposta - differimento – ricorso giurisdizionale

Fonti: art. 5, co. 7, d.lgs. 33/2013 - art. 116, d.lgs. 104/2010 – Allegato delibera ANAC n. 1309/2016.