Accesso civico e accesso civico generalizzato
Scopri come accedere al servizio.
Che cos’è
Chiunque ha il diritto di richiedere documenti, informazioni o dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente nei casi in cui le pubbliche amministrazioni ne abbiamo omesso la pubblicazione sul proprio sito web (art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 33/2013).
L’accesso civico, quindi, è circoscritto ai soli atti, documenti e informazioni oggetto di obblighi di pubblicazione.
A chi è dedicato
Cittadini
Collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione pubblica.
Imprese
Lavoratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell’amministrazione pubblica.
Amministrazioni Pubbliche
Dipendente delle amministrazioni pubbliche e dipendente di un ente di diritto privato.
Modalità per l’esercizio dell’accesso civico
La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) Dr.ssa Antonella Cirillo.
L'istanza può essere trasmessa anche per via telematica, secondo le modalità previste dal d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e ss.mm.ii., compilando il Modulo richiesta accesso civico al RPCT , e inoltrandolo al seguente indirizzo di posta elettronica: protocollo@pec.anticorruzione.it.
In caso di accoglimento, l’amministrazione entro 30 giorni procede all’inserimento sul sito dei dati, delle informazioni o dei documenti richiesti e comunica al richiedente l’avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto nell’istanza presentata.
Nei casi di ritardo o mancata risposta, l’istante può ricorrere al titolare del potere sostitutivo, il Consigliere Renato Catalano, che, verificata la sussistenza dell’obbligo di pubblicazione, provvede entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta.
L’istanza può essere trasmessa anche per via telematica compilando il Modulo richiesta accesso civico al titolare del potere sostitutivo inoltrandola al seguente indirizzo di posta elettronica: protocollo@pec.anticorruzione.it.
A fronte dell’inerzia da parte del RPCT o del titolare del potere sostitutivo, il richiedente, ai fini della tutela del proprio diritto, può proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell’articolo 116 del Codice del processo amministrativo del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104.
Accesso civico generalizzato
Chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'art. 5 bis d.lgs. n. 33/2013 e dalle Linee Guida ANAC - Delibera n. 1309/2016 adottate ai sensi dell’art. 5bis, comma 6, del d.lgs. 33/2016 . Tale tipologia di accesso civico è stata prevista con la finalità di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico (art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 33/2013).
L’accesso civico generalizzato è, quindi, esercitabile relativamente ai dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli per i quali già sussiste uno specifico obbligo di pubblicazione.
Modalità per l’esercizio dell’accesso civico generalizzato
La richiesta di accesso civico generalizzato non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, non deve essere motivata ed è gratuita.
L'istanza può essere trasmessa all’Autorità Nazionale Anticorruzione - Ufficio unico per l’accesso civico generalizzato secondo le modalità previste dall’art. 5 del Regolamento compilando il Modulo richiesta accesso civico generalizzato. Se trasmessa per via telematica, ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e s. m., deve essere inoltrata al seguente indirizzo di posta elettronica: accessofoia@pec.anticorruzione.it.
L’Ufficio unico per l’accesso civico generalizzato trasmette tempestivamente all’Ufficio responsabile del procedimento l’istanza per la relativa istruttoria, ai sensi degli articoli 7 e seguenti del Regolamento.
Nell’ambito dell’istruttoria, eventuali controinteressati possono presentare una motivata opposizione alla richiesta di accesso entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione dell’accesso, secondo le modalità previste dall’art. 8 del Regolamento compilando il Modulo opposizione del controinteressato. Se trasmessa per via telematica, ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e s. m., deve essere inoltrata al seguente indirizzo di posta elettronica: accessofoia@pec.anticorruzione.it.
In caso di accoglimento, l’Autorità allega alla risposta i dati e i documenti richiesti.
L’istante, in caso di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta, ovvero i controinteressati, nei casi di accoglimento della richiesta di accesso nonostante la loro motivata opposizione, possono presentare domanda di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, che decide con provvedimento motivato entro il termine di venti giorni.
L'istanza di riesame può essere trasmessa anche per via telematica, secondo le modalità previste dal d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e s. m., compilando il Modulo istanza di riesame accesso civico generalizzato (o il Modulo istanza di riesame del controinteressato se controinteressato) e inoltrandola al seguente indirizzo di posta elettronica: accessofoia@pec.anticorruzione.it.
La decisione dell'Autorità sulla richiesta o, in caso di riesame, la decisione del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza possono essere impugnati davanti al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell’articolo 116 del Codice del processo amministrativo del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104.
Domande Frequenti Leggi
Consulta la FAQ in materia di trasparenza.
Approfondimenti
Le Linee Guida ANAC - Delibera n. 1309/2016 e la Circolare del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 2/2017 prevedono la pubblicazione del Registro degli accessi.
Il registro contiene l’elenco delle richieste di accesso presentate all’ANAC e riporta l’oggetto e la data dell’istanza e il relativo esito con la data della decisione.
Il Registro degli accessi è aggiornato a cadenza semestrale, come indicato nell’Allegato 1 delle Linee Guida ANAC - Delibera n. 1309/2016.
Registro degli accessi:
Registro degli accessi I semestre anno 2019 – formato pdf
Registro degli accessi II semestre anno 2018 – formato pdf
Registro degli accessi I semestre anno 2018 - formato pdf
Registro degli accessi anno 2017 – formato pdf
Scheda sintetica delle richieste/esiti accessi civici 2017 (misura del PTPC 2017) – formato excel
Scheda sintetica delle richieste/esiti accessi civici 2015-2016 (misura del PTPC 2016) – formato excel
Regolamenti del 03 febbraio 2021