Istanza di parere di precontenzioso
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A cosa serve
L’istituto del precontenzioso ai sensi dell’art. 211, comma 1 d.lgs. 50/2016 e s.m.i. è stato previsto al fine di risolvere questioni controverse insorte durante lo svolgimento delle procedure di gara relative ai contratti pubblici.
A chi è dedicato
Imprese
Amministrazioni Pubbliche
È dedicato alle stazioni appaltanti, agli operatori economici nonché, secondo quanto indicato nella Delibera n. 195 del 13.3.2019 alle associazioni di categoria, nei limiti della legittimazione delle associazioni medesime a impugnare atti concernenti i singoli associati, ovvero solo ove gli stessi concretizzino anche una lesione dell’interesse collettivo tutelato da tali associazioni; condizione, quest’ultima, che è onere dei soggetti istanti comprovare puntualmente a pena di inammissibilità.
Istruzioni per l’uso
L’istanza di precontenzioso (singola e/o congiunta) deve essere inoltrata mediante utilizzo del relativo modulo informatico. Nel caso l’istanza sia diretta a far valere l’illegittimità di un atto della procedura di gara autonomamente impugnabile, la stessa deve essere presentata all’Autorità entro i termini di impugnazione in sede giurisdizionale.
Sono legittimati alla presentazione della istanza di precontenzioso le persone fisiche che esprimono all’esterno la volontà dei soggetti richiedenti. Sul punto, si rinvia alla apposita FAQ n. 1 sul procedimento di precontenzioso.
La parte istante è tenuta, a pena di inammissibilità della istanza, a dare comunicazione della presentazione della stessa a tutti i soggetti interessati alla soluzione della questione controversa e a fornirne la relativa prova all’Autorità.