Qualificazione - CEL - Avvalimenti

Sezione aggiornata al 8 luglio 2020

Comunicazione Avvalimenti

Si, è obbligatorio. Una volta avviata la ricerca, il sistema restituisce i dati trovati caricando le informazioni relative alla procedura.

Per eseguire la comunicazione non è necessario aver caricato a sistema (SIMOG o portale regionale) la scheda di aggiudicazione. Se l'aggiudicazione non è presente, occorrerà integrare la comunicazione con le informazioni laddove non impostate dal sistema.

E' possibile rettificare le informazioni errate attivando la funzione "modifica dati" dopo aver eseguito la ricerca per codice fiscale.

La comunicazione si completa attivando la funzione "Pubblica".

No, l’obbligo di trasmettere le dichiarazioni di avvalimento all’Autorità, ai sensi dell’art. 49 del Codice, riguarda solo le procedure di importo pari o superiore a 40.000 euro.

In tal caso occorre accedere al servizio "Comunicazioni di avvalimento - Trasmissione" e verificare che l'avvalimento non sia in stato "in lavorazione", bensì in stato "Pubblicato".

CEL

L’impresa esecutrice di lavori pubblici interessata alla utilizzazione di C.E.L. ai fini della qualificazione, deve avanzare apposita, formale richiesta di emissione alla stazione appaltante ai sensi dell’art. 84, comma 4, lett. b) del codice degli appalti D. Lgs. 50/2016, il quale afferma che “il possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e tecniche e professionali indicati all'articolo 83 il periodo di attività documentabile è quello relativo al decennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la SOA per il conseguimento della qualificazione; tra i requisiti tecnico-organizzativi rientrano i certificati rilasciati alle imprese esecutrici da parte delle stazioni appaltanti.

Gli organismi di attestazione acquisiscono detti certificati unicamente dall'Osservatorio, cui sono trasmessi in copia, dalle stazioni appaltanti”.

Nelle more dell’adozione del decreto ministeriale di cui all’art. 83, comma 2, del codice degli appalti e del conseguente adeguamento dei sistemi informativi dell’Autorità, si considerano valide le indicazioni operative contenute nella Deliberazione n. 24 del 23 maggio 2013, nel Manuale Utente C.E.L. 1.1 versione 1.3.13, e nel Manuale sulla qualificazione degli operatori economici per l’esecuzione di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro, consultabili sul sito internet dell’ANAC all’indirizzo www.anticorruzione.it.  La Deliberazione n. 24 del 23 maggio 2013 – il cui art. 2 statuisce che “l’emissione deve avvenire entro il termine di trenta giorni dalla richiesta dell’impresa esecutrice.

La stazione appaltante rilascia all’impresa richiedente copia del CEL emesso con modalità telematiche ovvero comunica il numero di inserimento prodotto dalla procedura informatica” – rimane comunque in vigore, per quanto concerne le indicazioni ivi fornite, nonostante il riferimento normativo di cui all’art. 8, comma 7, lett. a), del Regolamento”, d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, sia stato abrogato.

Ai sensi della Delibera n. 1096 del 26 ottobre 2016 dell’ANAC - «Linee guida n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”» (pubblicata sul sito internet dell’ANAC) “il responsabile del procedimento … rilascia il certificato di esecuzione dei lavori entro 30 giorni dalla richiesta dell’esecutore, con le modalità telematiche stabilite dall’A.N.A.C”.

Ai sensi dell’art. 213, comma 9, del codice degli appalti D. Lgs. 50/2016, l’Autorità, per la gestione della Banca Dati Nazionale dei Contrati Pubblici si avvale dell’Osservatorio, in cui confluiscono, ai sensi dell’art. 84, comma 4, lett. b), i CEL emessi dalle stazioni appaltanti. L’Autorità stabilisce le modalità di funzionamento dell’Osservatorio, le informazioni obbligatorie che le stazioni appaltanti sono tenute a trasmettere, i termini e le forme di comunicazione.

Nei confronti del soggetto che ometta, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni richieste, l’Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’art. 213, comma 13, del codice.

Ciò posto, nel caso in cui il RUP ometta l’emissione del CEL nel termine di trenta giorni indicato nelle linee guida n. 3/2016, l’ANAC, su segnalazione della SOA incaricata del rilascio dell’attestazione di qualificazione in favore dell’operatore economico, sollecita l’emissione del CEL provvedendo, in caso di inadempimento nel termine assegnato, all’avvio di un procedimento finalizzato all’applicazione della sanzione di cui all’art. 213, comma 13.

La segnalazione delle SOA di mancata ottemperanza deve essere inviata all’Autorità corredata della documentazione di comprova dell’avvenuta ricezione da parte della stazione appaltante della richiesta avanzata dall’impresa esecutrice dalla quale sono computati i prescritti 30 giorni per l’emissione del C.E.L.

Sì, la stazione appaltante può negare il rilascio del CEL oppure attestare l’assenza del buon esito quando i lavori, per documentata responsabilità dell'appaltatore, non siano stati eseguiti a regola d'arte e in conformità al progetto e al contratto, oppure l’esecuzione dell’opera abbia causato un grave pregiudizio.

Non è attribuito all’A.N.AC. il potere di sostituirsi alla stazione appaltante nel rilascio del C.E.L., né quello di concedere una proroga del termine individuato nelle linee guida n. 3/2016 per il rilascio di detto certificato.

Vista le competenze dell’ANAC in materia di vigilanza e prevenzione della corruzione, in caso di contenzioso tra stazione appaltante ed operatore economico in merito al rilascio del CEL, non è previsto dalla legge un potere di sostituzione nei dell’Autorità confronti del RUP medesimo, il quale assume la responsabilità di quanto certifica, avendo come riferimento gli atti di gara e quelli di contabilità dell’appalto, oltre a conoscere quali sono i vari soggetti che hanno eseguito le lavorazioni e quali importi hanno realizzato, nel rispetto della qualificazione posseduta.

Sì. Secondo l’art.83, comma 2, del D.P.R.n.207/2010, tuttora vigente in via transitoria in forza dell’art. 216, comma 14, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, ai fini dell’emissione del C.E.L., “i lavori da valutare sono quelli eseguiti regolarmente e con buon esito iniziati ed ultimati nel periodo di cui ai precedenti commi, ovvero la parte di essi eseguita nel quinquennio, per il caso di lavori iniziati in epoca precedente o per il caso di lavori in corso di esecuzione alla data della sottoscrizione del contratto con la SOA, calcolata presumendo un avanzamento lineare degli stessi”.

Si rammenta altresì che l'indicazione del buon esito dei lavori da riportare nel certificato prescinde dalle risultanze del collaudo, riguardando esclusivamente il fatto che i lavori di cui trattasi sono stati eseguiti a regola d'arte ed in conformità al progetto ed al contratto, ciò che costituisce oggetto della specifica funzione del direttore dei lavori.

Sì. In linea di principio non è precluso ad un RUP emettere un C.E.L. che modifichi un analogo documento precedente, ed anzi, ciò potrebbe rappresentare un dovere qualora all’origine vi fossero stati errori di compilazione, tali da configurare una o più difformità dalle previsioni normative e regolamentari (si pensi al caso, ad esempio, in cui nel C.E.L. iniziale siano state riconosciute categorie non previste nel bando di gara, o l’esecuzione ad opera di soggetti che non erano in possesso di idonea qualificazione).

No, l’indicazione di categorie di qualificazione difformi da quelle indicate negli atti di gara o nell’avviso o nella lettera di invito non è conforme alla normativa vigente.

Infatti, ai sensi dell’art. 86, comma 5-bis, del codice degli appalti D. Lgs. 50/2016 “l’esecuzione dei lavori è documentata dal certificato di esecuzione dei lavori redatto secondo lo schema predisposto dall’ANAC con le linee guida di cui all’articolo 83, comma 2. L’attribuzione, nel certificato di esecuzione dei lavori, delle categorie di qualificazione, relative ai lavori eseguiti, viene effettuata con riferimento alle categorie richieste nel bando di gara o nell’avviso o nella lettera di invito.

Qualora il responsabile unico del procedimento riporti nel certificato di esecuzione dei lavori categorie di qualificazione diverse da quelle previste nel bando di gara o nell’avviso o nella lettera di invito, si applicano le sanzioni previste dall’articolo 213, comma 13, nel caso di comunicazioni non veritiere”.

L’art. 84, comma 4, lett. b) del codice prevede che tra i requisiti di qualificazione rientrano i certificati di esecuzione dei lavori rilasciati alle imprese esecutrici da parte delle stazioni appaltanti.

Pertanto, la richiesta di emissione del C.E.L. deve pervenire dall’esecutore, con ciò intendendo – in linea di principio – il soggetto titolare dell’originario rapporto contrattuale con l’amministrazione appaltante. Il Manuale utente C.E.L. 1.1 - versione 1.3.13, disponibile sul sito web dell’ANAC, specifica - al punto 3.1.2 - che nel Quadro B (dove si raccolgono le informazioni sul soggetto affidatario della gara e sulla sua composizione) va dettagliata la struttura del soggetto affidatario, rimarcando che “Solo le imprese che compaiono in questa tabella potranno essere selezionate come aggiudicatario nel Quadro C/2” (dove si riportano le lavorazioni eseguite dalle varie imprese intervenute nella realizzazione dell’appalto).

Quindi nel quadro C/2 la struttura del soggetto affidatario viene ‘ereditata’ e gli inserimenti ‘ex novo’ possono riguardare solo imprese svolgenti il ruolo di subappaltatrici, per le quali viene richiesta l’indicazione degli estremi di autorizzazione.

Non è previsto, in via ordinaria, l’inserimento di cessionari, affittuari o subaffidatari (nei casi in cui la percentuale di incidenza della manodopera non risulta maggioritaria).

In sintesi, il sistema telematico in uso presuppone una continuità tra il soggetto aggiudicatario e quello esecutore; ne consegue l’esclusiva possibilità di evidenziare l’avvenuto subentro per cessione o affitto di ramo d’azienda, o similari, utilizzando il campo testo del quadro finale (Quadro 8 dell’Allegato B - Dichiarazioni sull’esecuzione dei lavori), nel quale, oltre a fornire l’assicurazione sul buon esito dei lavori eseguiti, diviene possibile dettagliare la modifica nella composizione dell’aggiudicatario.

L’art. 105, comma 22, del codice, per il caso di subappalto, stabilisce che le stazioni appaltanti rilasciano i CEL all’appaltatore, computando dall’intero valore dell’appalto il valore e la categoria di quanto eseguito attraverso il subappalto.

I subappaltatori possono richiedere alle stazioni appaltanti i certificati relativi alle prestazioni oggetto di subappalto realmente eseguite.

Il subappaltatore potrà richiedere l’emissione del CEL che avverrà sempre nei confronti dell’appaltatore e riporterà l’indicazione delle lavorazioni eseguite in subappalto.

In sostanza, il CEL avrà il medesimo contenuto, indipendentemente dal fatto che la richiesta di emissione avvenga da parte dell’appaltatore o del subappaltatore.

Nella Delibera n. 1096 del 26 ottobre 2016 dell’A.N.AC. - «Linee guida n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”» (pubblicata sul sito internet dell’ A.N.AC.), è statuito che “per ogni singola procedura di affidamento di un appalto o di una concessione, le stazioni appaltanti, con atto formale del responsabile dell’unità organizzativa, nominano un RUP per le fasi della programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione”, nonché “il responsabile del procedimento … rilascia il certificato di esecuzione dei lavori entro 30 giorni dalla richiesta dell’esecutore, con le modalità telematiche stabilite dall’A.N.AC”.

Quindi, qualora il RUP originario fosse cessato dall'incarico, è necessario inoltrare la richiesta al RUP subentrante responsabile dell'intervento al momento della richiesta per la relativa emissione del CEL.

Nel caso di soppressione, ad esempio, di una stazione appaltante, l’amministrazione competente per il rilascio del certificato di esecuzione lavori – da realizzarsi secondo le indicazione fornite nella Deliberazione dell’Autorità n. 24/2013 in materia di emissione dei certificati di esecuzione lavori, nonché nel Manuale utente C.E.L. 1.1 - versione 1.3.13, entrambi disponibili sul sito web dell’ANAC – è quella subentrata nella titolarità delle competenze della stazione appaltante originaria.

E’ opportuno che la stazione appaltante subentrante, in fase di rilascio dei suddetti C.E.L., abbia l’accortezza di inserire nella dichiarazione finale dei lavori una nota relativa al conferimento delle competenze in questione.

Ai sensi della Delibera n. 1096 del 26 ottobre 2016 dell’ANAC - «Linee guida n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”» (pubblicata sul sito internet dell’ANAC “il responsabile del procedimento … rilascia il certificato di esecuzione dei lavori entro 30 giorni dalla richiesta dell’esecutore, con le modalità telematiche stabilite dall’A.N.AC”.

L’art. 11, comma 6, del D.M. MIT-MIBACT n. 254/2017, inoltre, sulla qualificazione degli esecutori di lavori riguardanti i beni culturali tutelati afferma che ”al fine di garantire il corretto esercizio dell’attività di vigilanza da parte delle soprintendenze preposte alla tutela del bene, queste, entro sessanta giorni dal rilascio del certificato di esecuzione dei lavori, di cui all’articolo 84, comma 7, lettera b) , del codice dei contratti pubblici, accertata la regolarità delle prestazioni eseguite, attestano il buon esito dei lavori svolti”.

Le Sopraintendenze competenti sono tenute, quindi, ad apporre il visto di competenza, fatta salva la sussistenza di eventuali condizioni ostative, da specificare nel dettaglio.

Inoltre, ai sensi dell’art. 213, comma 9, del D.Lgs.n.50/2016, “L'Autorità stabilisce le modalità di funzionamento dell'Osservatorio nonché le informazioni obbligatorie, i termini e le forme di comunicazione che le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori sono tenuti a trasmettere all'Osservatorio.

Nei confronti del soggetto che ometta, senza giustificato motivo, di fornire informazioni richieste ovvero fornisce informazioni non veritiere, l'Autorità può irrogare la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 13”.

Tale comma stabilisce, per la sanzione amministrativa, “il limite minimo di euro 250,00 e il limite massimo di euro 25.000,00”.

Tali limiti si intendono raddoppiati nel caso in cui vengano fornite informazioni o esibiti documenti non veritieri.

Non è preclusa la possibilità di emettere un C.E.L. per la componente relativa lavori (ovviamente, nel caso in cui sia stata eseguita, materialmente ed a regola d’arte), purché di essa sussista una chiara indicazione nel bando di gara o nel capitolato speciale, sia in termini di entità economica che di natura delle lavorazioni a farsi (quest’ultima espressa mediante indicazione di una o più categorie di qualificazione, tra quelle contemplate nell’Allegato ‘A’ al D.P.R.n.207/2010).

Qualora nel bando la categoria di opere generali o speciali correlata alla componente lavori non sia stata specificamente indicata, competerà al RUP il corretto inquadramento, sulla base delle declaratorie riportate per ciascuna categoria nel citato Allegato ‘A’.

Dal punto di vista operativo, fermo restando che il C.E.L. deve riguardare tutte le opere eseguite – regolarmente e con buon esito – alla data di rilascio, si ritiene che possano essere compilati tutti i campi che riguardano le lavorazioni previste nel bando e realizzate, indicando i corrispondenti esecutori ed il relativo titolo con il quale sono intervenuti nell’appalto.

Nel Quadro 2 - Soggetto affidatario dei lavori e nel Quadro 3.1 - Importo di contratto - dovranno essere riportate le notizie espressive del complessivo appalto di servizi, avendo cura di integrare il Quadro 8 - Dichiarazioni sull’esecuzione dei lavori - con le informazioni utili a comprendere che le lavorazioni ‘certificate’ sono state eseguite come quota parte di un più ampio appalto di servizi e/o forniture.

È applicabile anche nell’ambito dei sistemi speciali di qualificazione istituiti nei settori speciali, ai sensi dell’art. 134, comma 1, del codice, il principio secondo il quale in un C.E.L l’indicazione di categorie di qualificazione debba essere conforme a quelle indicate negli atti di gara, secondo l’art. 86, comma 5-bis, il quale afferma che “l’esecuzione dei lavori è documentata dal certificato di esecuzione dei lavori redatto secondo lo schema predisposto dall’ANAC con le linee guida di cui all’articolo 83, comma 2.

L’attribuzione, nel certificato di esecuzione dei lavori, delle categorie di qualificazione, relative ai lavori eseguiti, viene effettuata con riferimento alle categorie richieste nel bando di gara o nell’avviso o nella lettera di invito.

Qualora il responsabile unico del procedimento riporti nel certificato di esecuzione dei lavori categorie di qualificazione diverse da quelle previste nel bando di gara o nell’avviso o nella lettera di invito, si applicano le sanzioni previste dall’articolo 213, comma 13, nel caso di comunicazioni non veritiere”.

Conseguentemente i C.E.L. rilasciati ai fini dell’incremento della qualificazione nei sistemi speciali istituiti dagli operatori economici operanti nei settori speciali, nel caso in cui ciascuna lavorazione sia stata eseguita, materialmente ed a regola d’arte, devono fare riferimento alle categorie di lavori indicate dal bando di gara o dalla lettera di invito per l’affidamento dell’appalto, nel caso in cui sussista ossia una chiara indicazione nel bando di gara o nel capitolato speciale, sia in termini di entità economica che di natura delle lavorazioni a farsi (quest’ultima espressa mediante indicazione di una o più categorie di qualificazione, tra quelle contemplate nell’Allegato ‘A’ al D.P.R.n.207/2010).

Qualora nel bando la categoria di opere generali o speciali correlata alla componente lavori non sia stata specificamente indicata, competerà al RUP il corretto inquadramento, sulla base delle declaratorie riportate per ciascuna categoria nel citato Allegato ‘A’.

I C.E.L. privati, distinguendosi da quelli di natura pubblicistica, sono trattati a pag. 162 del “Manuale sull’attività di qualificazione per l’esecuzione di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro” pubblicato sul sito internet dell’ANAC, dove, in tema di Dimostrazione requisiti ai fini della qualificazione, per quanto concerne l’adeguata idoneità tecnica, è specificato che: “Al riguardo, l’impresa esibisce i seguenti documenti: … - certificati di esecuzione lavori rilasciati da committenti privati e sottoscritti dal direttore lavori, corredati da: a) permesso a costruire ovvero dichiarazione di inizio attività, relativi all’opera realizzata, ove richiesti, con allegata copia autentica del progetto approvato; b) copia del contratto stipulato; c) copia delle fatture corrispondenti al quantitativo di lavori eseguiti; d) copia del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori; e) atti di concessione/autorizzazione ovvero certificazioni di approvazione degli interventi eseguiti per i lavori eseguiti in categorie per le quali sono previsti dalle normative di settore (es OG12 e OS14)“.

L’atto di riferimento è il Comunicato dell’8 giugno 2016 del Presidente dell’Autorità “Modalità di rilascio delle certificazioni di lavori svolti da concessionari di servizi pubblici” pubblicato sul sito internet dell’ANAC.

In questo caso le modalità per il rilascio dei C.E.L. sono desumibili nel Manuale sulla qualificazione degli operatori economici - par. “5_3_2) C.E.L. relativi ai contraenti generali” a pag. 345, nonché del Manuale Utente presenti sul sito internet dell’Autorità all’indirizzo www.anticorruzione.it ,nelle sezioni Home. 

Nel Comunicato del Presidente del 9 marzo 2016 “Ulteriori precisazioni in merito al “Manuale sulla qualificazione per l’esecuzione di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro” è specificato che “all’impresa esecutrice di più contratti eseguiti in attuazione di un accordo quadro debba essere rilasciato un C.E.L. per ogni singolo contratto eseguito, all’interno del quale il RUP dovrà indicare l’importo e le date di inizio e fine lavori riferite alla singola prestazione eseguita”.

In sintesi poiché l’accordo quadro si concretizza mediante l’esecuzione di distinti interventi, (non di rado totalmente autonomi uno dall’altro), gli importi complessivamente computati non possono essere valorizzati nel CEL come se si trattasse di un lavoro unitario, ma devono essere ricondotti ai singoli ordini e ripartiti con riferimento agli stessi, soprattutto ai fini della sussistenza dei lavori di punta nelle varie categorie di qualificazione.

I RUP delle Stazioni Appaltanti, prima dell’emissione del CEL, al fine di non doverlo annullare o riemetterlo, devono obbligatoriamente verificare che:

  • la richiesta di emissione del CEL da parte dell’Operatore Economico sia legittima;
  • i documenti di gara, gli eventuali atti di sottomissione ed aggiuntivi e, più in generale, la documentazione amministrativa e contabile dell’appalto siano conformi a quanto dovrà essere riportato nel CEL;
  • la richiesta si riferisca ad imprese esecutrici o eventualmente subappaltatrici dell’opera in questione;
  • sia inserito correttamente il Codice Fiscale degli Operatori Economici dell’appalto (imprese esecutrici e/o subappaltatrici).

Inoltre, il RUP dovrà tenere sempre presenti le indicazioni riportate nelle linee guida ANAC n. 3/2016 - “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni.

Gli Operatori Economici, che richiedono l’emissione dei CEL ai RUP delle Stazioni Appaltanti, al fine di individuare immediatamente l’appalto di riferimento, devono obbligatoriamente indicare nella propria richiesta:

  • il nominativo del RUP;
  • l’indirizzo PEC della Stazione Appaltante;
  • il codice CIG relativo all’appalto di riferimento ed il relativo oggetto;
  • se il richiedente è l’impresa esecutrice e/o subappaltatrice;

La richiesta, formulata su carta intestata munita di tutti i riferimenti dell’impresa, non va trasmessa all’ANAC: questo perché il ruolo dell’Autorità nell’ambito del processo di rilascio dei CEL pubblici è quello di sollecitare, ove occorra, il competente RUP che non avesse provveduto all’emissione del CEL in forma telematica entro il termine di 30 giorni solari dalla richiesta, con la facoltà di sanzionare l’inadempimento in assenza di giustificati motivi.

Si ricorda, infine, di tenere sempre presenti le indicazioni riportate nella Deliberazione n. 23 del 23.5.2013 e Deliberazione n. 35 del 25.9.2013, nel Manuale sull’attività di qualificazione per l’esecuzione di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro (da pag. 157) e nelle presenti FAQ.

Nel caso in cui il RUP della stazione appaltante non abbia adempiuto alla richiesta di emissione del CEL nei termini previsti, l’Operatore Economico (O.E.) deve obbligatoriamente attenersi alle seguenti disposizioni:

  • se l’O.E. ha in essere un contratto con una Società Organismo di Attestazione (SOA) per il conseguimento della qualificazione, deve segnalare il mancato adempimento unicamente alla SOA inviandole la documentazione necessaria:  
  • richiesta di emissione del CEL avanzata via PEC alla stazione appaltante
  • relativa ricevuta di avvenuta consegna, dalla cui data decorrono i 30 giorni solari prescritti per l’emissione del CEL.
  • se l’O.E. non ha in corso un processo di qualificazione, deve segnalare il mancato adempimento all’ANAC inviandole la documentazione necessaria: 
  • richiesta di emissione del CEL avanzata via PEC alla stazione appaltante
  • relativa ricevuta di avvenuta consegna, dalla cui data decorrono i 30 giorni solari prescritti per l’emissione del CEL.

Le SOA, che segnalano all’ANAC la mancata emissione del CEL decorsi i tempi prescritti, al fine di evitare equivoci e contestazioni, devono obbligatoriamente verificare che:

  • l’Operatore Economico abbia realmente diritto all’emissione del CEL, verificando quindi che non ci sia stata una risoluzione contrattuale disposta dalla Stazione Appaltante, che non si tratti di un appalto di soli servizi e/o forniture, che l’impresa abbia effettivamente eseguito effettivamente i lavori etc.;
  • nel caso si richieda l’emissione del CEL per la componente lavori di un appalto a prevalenza di servizi e/o forniture, sussista una chiara dichiarazione nel bando di gara o nel capitolato speciale della componente lavori, sia in termini di entità economica sia di natura delle lavorazioni a farsi;
  • le richieste si riferiscano ad imprese esecutrici (con ciò intendendo -  in linea di principio - il soggetto titolare dell’originario rapporto contrattuale con la stazione appaltante) o eventualmente subappaltatrici.
  • i CEL non siano già stati emessi o non siano “In attesa di Visto”.
  • le stazioni appaltanti siano realmente tenute a registrare gli appalti in base al codice dei contratti.

Si ricorda, infine, di tenere sempre presenti le indicazioni riportate nella Deliberazione n. 23 del 23.5.2013 e Deliberazione n. 35 del 25.9.2013, nel Manuale sull’attività di qualificazione per l’esecuzione di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro e nelle presenti FAQ.

Dall’11 luglio 2006 non è più consentita l’emissione di CEL in forma cartacea (si vedano a riguardo il Comunicato del Presidente del 6.7.2006, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 159 dell’11.7.2006, e dal Comunicato del Presidente del 18.10.2006, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23.10.2006).

I CEL devono essere emessi esclusivamente in modalità telematica, tramite il servizio informatico messo a disposizione dell’Autorità che rappresenta lo strumento attraverso il quale i certificati sono trasmessi dalle stazioni appaltanti all’Osservatorio dei contratti pubblici, istituito presso l’Autorità, e contestualmente messi a disposizione delle Società Organismo di Attestazione (ai sensi dell’art.84 comma 4 let. b del Codice dei contratti pubblici).

Eventuali certificati cartacei, rilasciati successivamente all’11 luglio 2006, dovranno essere riemessi in forma telematica: se, come è ipotizzabile, il RUP dei lavori in esame fosse in quiescenza o cessato dal servizio o impiegato  presso un’altra unità della stessa Amministrazione o presso altra Amministrazione, il Responsabile del servizio è tenuto ad assicurare la continuità dell’azione amministrativa e, quindi, a procedere alla nomina di altro responsabile, che deve farsi carico dell’emissione dei CEL in via telematica, anche utilizzando eventualmente le informazioni presenti nei CEL cartacei qualora li ritenesse autentici e veritieri. Anche nel caso in cui il CEL cartaceo presenti il “Visto” dell’allora competente Soprintendenza, è possibile procedere alla riemissione inserendo nel “Quadro 8 - dichiarazione sulla esecuzione dei lavori” che il relativo CEL è stato riemesso utilizzando gli stessi dati del cartaceo già vistato dalla Soprintendenza.

È ammessa la possibilità dell’utilizzo di certificati già rilasciati in forma cartacea prima dell’11 luglio 2006, previa conferma scritta circa la veridicità degli stessi da parte della stazione appaltante: in mancanza di tale conferma in forma scritta, sia sotto il profilo formale che sostanziale da parte del soggetto emittente, i CEL non potranno essere utilizzati (si veda Deliberazione n. 35 del 25.9.2013).

È doveroso ribadire che, considerate le competenze dell’ANAC in materia di vigilanza e prevenzione della corruzione, in caso di contenzioso tra stazione appaltante ed operatore economico in merito al rilascio del CEL, non è previsto dalla legge un potere di sostituzione dell’Autorità nei confronti del RUP medesimo, il quale assume la responsabilità di quanto certifica, avendo come riferimento gli atti di gara e quelli di contabilità dell’appalto, oltre a conoscere quali sono i vari soggetti che hanno eseguito le lavorazioni e quali importi hanno realizzato, nel rispetto della qualificazione posseduta.

Tuttavia, in via del tutto esemplificativa, nel caso in cui i lavori siano stati eseguiti regolarmente e sia stato effettuato il relativo collaudo, ma sussista una controversia pendente innanzi all’Autorità giudiziaria riguardante la contabilità dei lavori (riserve contabili, ecc.), è possibile l’emissione del CEL a condizione che nel riquadro specifico (Quadro 8), venga specificato l’oggetto della controversia.

Il Manuale sull’attività di qualificazione, al punto “Esecuzione lavori - art. 79, comma 5, lettere b), c)” - pag. 163, prevede che la SOA, nell’attività di attestazione, per i CEL emessi e relativi a lavori riferiti a bandi di gara o ad avvisi o lettere di invito pubblicati a far data dall’8 giugno 2011, è tenuta a controllare la corrispondenza delle categorie indicate nel CEL con quelle riportate nel bando di gara, o nell’avviso o nella lettera di invito, o ancora nel contratto e negli eventuali atti di sottomissione e/o aggiuntivi debitamente approvati, pena l’immediata decadenza dell’autorizzazione ad esercitare l’attività di attestazione.

Tale documentazione deve essere richiesta dalla SOA alla stazione appaltante che ha emesso il certificato di esecuzione dei lavori, come sancito dall’art. 85 comma 2 del DPR n. 207/2010 e ripreso dal suddetto Manuale al par. “3. Comportamenti che determinano l’immediata applicazione della decadenza dell’autorizzazione ad esercitare l’attività di attestazione” – punto 3.7 pag. 374.

Il CEL va compilato ed emesso dal soggetto che, a valle della scissione e in base a come la stessa è stata disciplinata, detiene e può certificare le informazioni previste dal CEL (lavorazioni, importi etc.).

In base al Comunicato alle SOA n. 5 del 6 giugno 2014, le SOA devono utilizzare il servizio “Attestazioni”, disponibile sul sito internet dell’Autorità al percorso Servizi-Società Organismo di Attestazione (SOA)-Attestazioni SOA, per assolvere agli obblighi informativi di cui all’art. 8, comma 1 e seguenti del DPR 207/2010, tra cui ricadono anche quelli previsti dall’art. 83 comma 6 dello stesso DPR 207/2010.

No: non c’è un automatismo con cui i CEL, relativi ad un centro di costo che viene chiuso, possono essere migrati verso un altro centro di costo. Il nuovo RUP può però chiedere l’annullamento puntuale di un CEL afferente al vecchio centro di costo tramite richiesta al Contact Center.

Il CEL contiene la espressa dichiarazione dei committenti che i lavori sono stati eseguiti regolarmente e con buon esito: se vi sono state vertenze in sede arbitrale o giudiziaria ne viene indicato l'esito.

I lavori da valutare ai fini della qualificazione dell'impresa sono quelli eseguiti regolarmente e con buon esito.

Nel caso di rescissioni contrattuali in danno (grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali che abbiano compromesso la buona riuscita delle opere), il CEL non potrà essere utilizzato ai fini della qualificazione poiché i lavori non sono stati eseguiti con buon esito e ciò anche con riferimento ai soli importi liquidati e fatturati.

Il Contact Center dell’Autorità, un servizio di assistenza sui servizi on-line, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 18.00 al Contact Center ANAC al numero 06.62289571.

I quesiti sui CEL vanno dettagliati mediante la compilazione del Formulario per la presentazione di quesiti per emissione CEL sul sito web dell’ANAC all’indirizzo https://www.anticorruzione.it/-/presentazione-istanze-di-parere-per-emissione-cel

l profilo di "Consultazione CEL" non permette la creazione di nuovi CEL, ma la sola visualizzazione dei certificati emessi da altri Responsabili della propria o di altre stazioni appaltanti.

Tale profilo può essere richiesto da enti operanti nei settori speciali, dotati di un proprio sistema di qualificazione, o nei settori ordinari per gare di importo inferiore a 150.000 euro.

L'indicazione del CIG consente di ereditare tutte le informazioni relative all'appalto, semplificando le operazioni di inserimento dati e minimizzando la possibilità di commettere errori.

Tuttavia, per la creazione di un CEL non è sempre obbligatorio indicare il codice CIG, potendo ancora oggi sussistere i presupposti per l’emissione di un CEL riguardante lavori affidati in epoca precedente all’introduzione del CIG stesso.

I CEL sono ordinariamente emessi secondo il modello di cui all’allegato B del d.P.R. n.207/2010.

Nei soli casi in cui i CEL siano riferiti a bandi emanati in vigenza del d.P.R. n. 34/2000, richiedenti la qualificazione nelle categorie OG 10, OG 11, OS 7, OS 8, OS 12, OS 18, OS 20, OS 21, OS 2, oggetto di variazione con il d.P.R.n. 207/2010, l’emissione dovrà avvenire utilizzando il modello di cui all’allegato B1.

Tale modello dovrà essere utilizzato anche nel caso di conversione delle precedenti categorie di qualificazione nella nuova categoria OS35, introdotta dal d.P.R. n. 207/2010.

Se nel quadro B compare una composizione errata del soggetto affidatario è necessario eliminare il CEL in preparazione ed emetterne uno nuovo senza eseguire la ricerca per CIG.

Per modificare le informazioni è necessario attivare la funzione “Modifica Dati" che si attiva dopo la ricerca del soggetto per codice fiscale.

Si. Il sistema mostra esclusivamente la percentuale di partecipazione al raggruppamento delle mandanti.

Dopo aver completato la sezione dedicata alle "Lavorazioni previste negli atti di sottomissione e negli atti aggiuntivi" del quadro A sarà possibile inserire l'importo al negativo dell'atto di sottomissione o aggiuntivo all'interno dell'apposita sezione del quadro C3.

Una volta inserito il codice fiscale del Responsabile occorre premere il tasto “Invio” sulla tastiera per accedere all’anagrafica e censire il soggetto.

Il certificato deve essere emesso e stampato per il successivo invio alla Soprintendenza.

Una volta rilasciato il visto da parte di quest'ultima, il certificato potrà essere completato dal Responsabile del Procedimento, attraverso l'inserimento nell'apposito quadro delle informazioni relative al visto.

Nel campo “Denominazione” della sezione “Visto Soprintendenza” è presenta la voce “cat. OG13 – Visto non necessario”.

No, gli Istituti Italiani di Cultura all’estero non utilizzano la procedura CELMAE per l’emissione dei Certificati Esecuzione Lavori.

La procedura è riservata ai funzionari delle delegazioni estere italiane.

Variazione Direzione Tecnica

Per il momento la comunicazione può essere scaricata anche dallo stesso utente in formato pdf, utilizzando il menu Ricerca in ‘gestione comunicazioni’.

Le comunicazioni perverranno successivamente, smaltendo il backlog (anche dopo le 72 ore previste, via via che verranno smaltite le pratiche in arretrato).

No, un’impresa in corso di qualificazione ex-novo non è tenuta a dare comunicazione della variazione della direzione tecnica in quanto non è ancora qualificata.

L’impresa, tuttavia, nel momento in cui otterrà la qualificazione, dovrà effettuare la comunicazione della variazione della direzione tecnica tramite l’apposito servizio “Comunicazione variazione requisiti generali e direzione tecnica” presente nel portale dell’Autorità.