Albo degli Arbitri ed Elenchi dei Periti e dei Segretari
Iscrizione all’albo degli arbitri e all’elenco dei periti ai sensi del d.lgs. 31.03.2023, n. 36. Modalità di presentazione delle domande. Sezione III – Albi ed Elenchi presso la Camera arbitrale della Guida Operativa ai procedimenti amministrati dalla Camera arbitrale; Modulistica (Appendice A.3; A.4; A.5).
Possono essere iscritti all’albo degli arbitri i soggetti appartenenti alle seguenti categorie:
A. magistrati ordinari, amministrativi, contabili, militari, magistrati e giudici tributari a riposo;
B. avvocati iscritti agli albi ordinari e speciali abilitati al patrocinio davanti alle magistrature superiori e in possesso dei requisiti per la nomina a consigliere di Cassazione;
C. ingegneri e architetti;
D. professori universitari di ruolo, anche in quiescenza, nelle materie giuridiche e tecniche;
E. dirigenti delle pubbliche amministrazioni.
È richiesto il possesso dei requisiti specifici previsti dall’art. 214, comma 7, CCP, per come chiariti dalla Camera arbitrale.
Ai fini dell’iscrizione all’Albo l’interessato presenta una domanda redatta secondo il modello standard elaborato dalla Camera (Appendice, A3), corredata da curriculum vitae e da adeguata documentazione comprovante i requisiti di legge. La domanda è trasmessa mediante posta elettronica certificata all’indirizzo: protocollo@pec.anticorruzione.it.
Con la domanda l’interessato dichiara di accettare il Codice deontologico degli arbitri camerali e le condizioni per l’espletamento degli incarichi disposte dall’art. 214, comma 9, CCP.
L’iscrizione all’albo degli arbitri ha validità triennale, decorrente dal giorno della seduta del Consiglio camerale nella quale la domanda è stata accolta, e può essere nuovamente conseguita, con le stesse modalità, decorsi due anni dalla scadenza del triennio.
Nel caso di sopravvenienze che possano risultare ostative alla permanenza nell’Albo e delle quali la Camera arbitrale sia comunque venuta a conoscenza, all’interessato è data formale comunicazione dell’avvio del procedimento, ammettendolo alle relative controdeduzioni, al fine dell’eventuale provvedimento di cancellazione.
Durante il periodo di appartenenza, e nei successivi tre anni, i soggetti iscritti all'albo non possono espletare incarichi professionali in favore delle parti dei giudizi arbitrali da essi decisi, ivi compreso l'incarico di arbitro di parte.
Rimane ferma, ove applicabile, la disciplina di cui all’art. 53 del TUPI in tema di incompatibilità e divieto di cumulo di incarichi e impieghi.
Iscrizione all’Elenco dei periti
L’Elenco dei periti costituisce una sezione separata dell’Albo degli arbitri, cui possono iscriversi i soggetti in possesso del diploma di laurea e comprovata esperienza professionale di almeno cinque anni, con relativa iscrizione all'albo professionale, se richiesta.
Ai fini dell’iscrizione all’Elenco l’interessato presenta una domanda redatta secondo il modello standard elaborato dalla Camera (Appendice, A4) corredata da curriculum e da adeguata documentazione comprovante i requisiti previsti, oltre all’indicazione della specifica qualificazione professionale con facoltà di indicare, nell’ambito di questa, una o più specializzazioni, nel numero massimo di cinque. A tal fine è richiesta l’indicazione dei codici di classificazione di cui al Vocabolario comune degli appalti pubblici – CPV, ovvero dei pertinenti settori disciplinari secondo classificazione CP2011.
Con la domanda l’interessato dichiara di accettare il Codice deontologico degli arbitri camerali per quanto applicabile e le condizioni per l’espletamento degli incarichi disposte dall’art. 214, comma 9, CCP.
La domanda è trasmessa mediante posta elettronica certificata all’indirizzo: protocollo@pec.anticorruzione.it.
Si applica quanto stabilito ai punti 23.5, 23.6 e 23.8 della Guida Operativa.
Iscrizione all’Elenco dei segretari dei collegi arbitrali
Possono essere iscritti all’Elenco dei segretari:
- i dipendenti di ruolo dell’Autorità nazionale anticorruzione;
- i funzionari delle pubbliche amministrazioni di cui al d.lgs. 30 marzo 2001, n, 165.
È richiesto il possesso dei requisiti specifici previsti dall’art. 2, comma 5, all. V.1., CCP:
- diploma di laurea di in materia giuridica o economica o equipollenti e, ove necessario, in materie tecniche;
- un'anzianità di servizio in ruolo non inferiore a cinque anni.
Ai fini dell’iscrizione all’Elenco l’interessato presenta una domanda redatta secondo il modello standard elaborato dalla Camera (Appendice, A5).
La domanda è trasmessa mediante posta elettronica certificata all’indirizzo: protocollo@pec.anticorruzione.it.
Con la domanda l’interessato dichiara di accettare, per quanto compatibile, il Codice deontologico degli arbitri camerali e le condizioni per l’espletamento degli incarichi disposte dall’art. 214, comma 9, CCP.
L'appartenenza all'Elenco dei segretari dura per un triennio e decorre dalla data della delibera del Consiglio di iscrizione nell'elenco stesso. Entro il termine di due mesi antecedenti la scadenza di ogni triennio, i funzionari iscritti, ove interessati, devono confermare, con apposita comunicazione, la permanenza dei requisiti di ammissione, cui seguirà apposita determinazione di presa d’atto da parte del Consiglio della Camera arbitrale. Scaduto il triennio, l’iscrizione è sospesa fino alla ricezione della predetta comunicazione e alla data della successiva determinazione di presa d’atto (Appendice, A6).
All'atto del conferimento di ogni incarico di segretario, la Camera arbitrale ne dà comunicazione all'amministrazione di appartenenza, ai fini della autorizzazione allo svolgimento dell'incarico stesso, secondo la disciplina prevista dal rispettivo ordinamento.
L’incarico di segretario non è cumulabile con quella di perito camerale.
Ciascun funzionario iscritto nell'elenco non può svolgere contemporaneamente più di due incarichi di segretario nei procedimenti arbitrali presso la Camera arbitrale. Solo in caso di stretta necessità per carenza di soggetti selezionabili e previa verifica da parte della Camera arbitrale, è possibile il conferimento di un terzo incarico in situazione di contemporaneità, fermi i doveri od obblighi del designato nei confronti dell’Amministrazione di appartenenza.
Il funzionario iscritto all’elenco può rifiutare non più di un incarico di segretario per ciascun anno di iscrizione all’elenco, a pena di decadenza dall’iscrizione. In caso di intervenuta decadenza può essere presentata nuova istanza di iscrizione al termine del triennio di riferimento con la presentazione del modulo per la domanda di iscrizione di cui al punto 25.2 della Guida operativa.
Ai fini della copertura degli oneri relativi alla tenuta dell'elenco, i soggetti aventi titolo all'iscrizione devono versare una quota pari a € 50,00 per ogni triennio di iscrizione. Il versamento della quota e l’invio della relativa ricevuta devono essere effettuati a seguito della richiesta contenuta nella nota di comunicazione dell’avvenuta iscrizione da parte della Camera arbitrale ovvero della comunicazione di conferma da parte del funzionario interessato di cui al punto 25.5 della Guida operativa. Il mancato versamento, iniziale o al termine di ogni triennio, determina la sospensione dell’iscrizione nell'elenco fino all’effettuazione dello stesso.