Sportello Digitale Unico Segnalazione Irregolarità Gare
Segnalare una sospetta irregolarità nell’affidamento o nell’esecuzione degli appalti pubblici
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Sportello Digitale Unico Segnalazione Irregolarità Gare
Ultimo aggiornamento del 14 Settembre 2022
Segnalare una sospetta irregolarità nell’affidamento o nell’esecuzione degli appalti pubblici
Se hai rilevato una irregolarità nell’affidamento o nell’esecuzione di un Appalto pubblico di tuo interesse, puoi inviare una segnalazione motivata (esposto) all’ANAC, anche attraverso le associazioni e le organizzazioni che rappresentano interessi collettivi o diffusi. Sul sito web dell’Autorità sono presenti i moduli da utilizzare per la dichiarazione, alla quale puoi allegare l’eventuale documentazione a supporto:
- Modulo per la presentazione di esposti per contratti di SERVIZI e FORNITURE
- Modulo per la presentazione di esposti per contratti di LAVORI
L’Autorità aprirà un procedimento, nel rispetto delle disposizioni stabilite dal Regolamento di vigilanza, anche sulla base dell’analisi delle informazioni presenti nella Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici e/o prendendo spunto da fatti e notizie riportate dalla stampa.
Fasi del procedimento
- L’Autorità acquisisce, se necessario, ogni elemento utile sulle problematiche emerse;
- Nel caso riscontri irregolarità, l’Autorità invia ai responsabili una comunicazione contenente le criticità emerse;
- I soggetti interessati possono inviare memorie e controdeduzioni, chiedere di essere ascoltati o accedere ai documenti del procedimento
- Il procedimento può concludersi con un’archiviazione, nei casi stabiliti dal Regolamento di vigilanza, oppure con un atto mediante il quale l’Autorità, in alternativa:
- accerta l’irregolarità nella procedura di gara o nell’esecuzione del contratto, ed invita la stazione appaltante a rimuovere gli atti illegittimi e ad adottare per il futuro procedure conformi alla normativa;
- segnala eventuali buone pratiche seguite dalla stazione appaltante;
- prende atto della volontà manifestata dalla stazione appaltante di rimuovere le irregolarità contestate, nonché di evitare che si ripetano in futuro.
Sanzioni
L’Autorità può applicare le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
- da 250 a 25.000 euro a coloro che rifiutano od omettono, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti
- da 500 a 50.000 euro a coloro che forniscono informazioni o esibiscono documenti non veritieri
Riferimenti normativi
- D.lgs. 18 aprile 2016, n.50 - Codice dei Contratti pubblici
- Regolamento sull’esercizio dell’attività di vigilanza in materia di contratti pubblici
- Regolamento sull’esercizio del potere sanzionatorio dell’Autorità di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50
Presentare un ricorso
Tutti gli operatori economici possono chiedere al Giudice Amministrativo di valutare la legittimità di una decisione assunta da una Stazione Appaltante nell’ambito di una procedura di gara alla quale abbiano partecipato e, a certe condizioni, anche se non hanno partecipato. In alcuni casi, il ricorso può anche essere presentato da associazioni di cittadini o di operatori economici.
La Giustizia Amministrativa costituisce una magistratura speciale che gode di tutti i diritti e delle prerogative di indipendenza che sono attribuiti agli altri giudici. I ricorsi sono presentati in primo grado innanzi ai Tribunali Amministrativi Regionali (T.A.R.), istituiti in ogni capoluogo di regione e, in secondo grado, innanzi al Consiglio di Stato, presente a Roma e in Sicilia.
La procedura di ricorso è regolamentata da alcune norme del Codice del Processo Amministrativo, raccolte nel D.Lgs. 104/2010.
Come e quando presentare un ricorso
Per presentare un ricorso è necessario il patrocinio di un avvocato. Il ricorso può essere presentato contro gli atti di una Stazione Appaltante che abbiano effetto negativo sul ricorrente, e deve essere notificato alla Stazione Appaltante entro 30 giorni dalla data della conoscenza o della conoscibilità legale dell’atto impugnato. Il ricorso deve essere notificato anche ad almeno uno dei controinteressati (ad esempio, uno degli altri concorrenti).
Successivamente il ricorso va depositato presso il T.A.R. competente entro 15 giorni dall’ultima notifica.
La presentazione del ricorso è subordinata al pagamento di una somma di denaro quale contributo per le spese di giustizia. Tale importo varia sulla base del valore dell’affidamento, ed è stabilito dall’art. 13 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Contro le decisioni del TAR si può ricorrere in appello al Consiglio di Stato.
Effetti della presentazione del ricorso – Stand Still
Per dare la possibilità ai partecipanti di presentare un eventuale ricorso, il contratto pubblico non può essere stipulato prima di 35 giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione da parte della Stazione Appaltante (art.32 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n.50).
Nel caso in cui sia stato proposto ricorso avverso l’aggiudicazione con contestuale domanda cautelare, il contratto non può essere stipulato dal momento della notificazione dell’istanza cautelare alla stazione appaltante e per i successivi 20 giorni, sempre che in questo periodo il Giudice Amministrativo abbia avuto modo di pronunciarsi.
Cosa può fare il Giudice
Il Giudice Amministrativo può disporre:
- la sospensione temporanea dei provvedimenti impugnati, in sede cautelare;
- l’annullamento degli atti impugnati;
- l’inefficacia del contratto stipulato dalla stazione appaltante con un operatore economico, che può avere effetti retroattivi oppure dal momento stabilito dal Giudice Amministrativo;
- il risarcimento dei danni subiti dall’Operatore Economico come conseguenza del comportamento della Stazione Appaltante.
Sanzioni
Quando il giudice amministrativo, a causa della sussistenza di interessi pubblici prevalenti, stabilisce di non rendere inefficace un contratto affetto da gravi violazioni, può imporre:
- una sanzione pecuniaria alla stazione appaltante, di importo compreso tra lo 0,5% e il 5% del valore del contratto, inteso come prezzo di aggiudicazione;
- la riduzione della durata del contratto, ove possibile, da un minimo del 10% ad un massimo del 50% della durata residua.
Riferimenti normativi
- D. Lgs. 18 aprile 2016, n.50 - Codice dei Contratti pubblici
- D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 - Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo
- D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia
Impugnare un bando o un atto di gara
L’ANAC può impugnare in giudizio i bandi, gli altri atti generali e i provvedimenti relativi a contratti di rilevante impatto, emessi da qualsiasi stazione appaltante, qualora ritenga che essi violino le norme in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.
Quali atti può impugnare ANAC
- 1) regolamenti e atti amministrativi di carattere generale, quali:
- a)bandi,
b)avvisi,
c)sistemi di qualificazione degli operatori economici istituiti dagli enti aggiudicatori nei settori speciali,
d)atti di programmazione,
e)capitolati speciali di appalto,
f)bandi-tipo adottati dalle stazioni appaltanti,
g)atti di indirizzo e direttive che stabiliscono modalità partecipative alle procedure di gara e condizioni contrattuali;
- a)bandi,
- 2) provvedimenti relativi a procedure disciplinate dal Codice dei contratti pubblici, quali:
- a) delibere a contrarre,
b) ammissioni ed esclusioni dell'operatore economico dalla gara, aggiudicazioni,
c) validazioni e approvazioni della progettazione,
d)nomine del Responsabile del Procedimento,
e) nomine della commissione giudicatrice,
f) atti afferenti a rinnovo tacito,
g) provvedimenti applicativi della clausola revisione prezzi e dell'adeguamento dei prezzi,
h) autorizzazioni del Responsabile del procedimento e/o approvazioni di varianti o modifiche,
i) affidamenti di lavori, servizi o forniture supplementari
- a) delibere a contrarre,
Cosa può fare ANAC
L’ANAC può attivare due procedimenti:
- a) Ricorso diretto, in caso di contratti di rilevante impatto, ossia
- contratti che riguardino un ampio numero di operatori, o relativi ad interventi in occasione di grandi eventi, disposti a seguito di calamità naturali, di realizzazione di grandi infrastrutture strategiche;
- contratti riconducibili a fattispecie criminose, situazioni anomale o indicative di condotte illecite da parte delle stazioni appaltanti;
- contratti relativi ad opere, servizi o forniture aventi particolare impatto sull'ambiente, il paesaggio, i beni culturali, il territorio, la salute, la sicurezza pubblica o la difesa nazionale;
- contratti relativi a lavori di importo pari o superiore a 15 milioni di euro, oppure servizi e/o forniture di importo pari o superiore a 25 milioni di euro.
- affidamento senza previa pubblicazione di bando o avviso, laddove tale pubblicazione sia richiesta dalle norme;
- affidamento mediante procedura diversa da quella aperta e ristretta fuori dai casi consentiti, e quando questo abbia determinato l'omissione di bando o avviso ovvero l'irregolare utilizzo dell'avviso di pre-informazione;
- atto relativo al rinnovo tacito dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture;
- modifica sostanziale del contratto che avrebbe richiesto una nuova procedura di gara;
- mancata o illegittima esclusione di un concorrente;
- contratto affidato in presenza di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati;
- mancata risoluzione del contratto nei casi previsti dalle norme;
- bando ad evidenza pubblica che contenga clausole restrittive della partecipazione e, più in generale, della concorrenza
Come si svolge il procedimento in caso di ricorso previo parere motivato
Entro 60 giorni dall'acquisizione della notizia, l’Autorità emette un parere motivato, nel quale sono segnalate le violazioni riscontrate e indicati i rimedi da adottare per eliminarle.
Il parere è trasmesso alla stazione appaltante, alla quale è assegnato il termine, non superiore a 60 giorni, entro il quale è invitata a conformarsi alle prescrizioni in esso contenute. Se ciò non avviene, l’Autorità può decidere di proporre ricorso avverso l'atto che si assume illegittimo; il ricorso è proposto entro 30 giorni dalla ricezione della risposta della stazione appaltante ovvero, in caso di mancata risposta, dallo scadere del termine assegnato per la risposta alla stazione appaltante.
Riferimenti normativi
- D. Lgs. 18 aprile 2016, n.50 - Codice dei Contratti pubblici
- Regolamento sull'esercizio dei poteri di cui all'articolo 211, commi 1-bis e 1-ter delD. Lgs. 18 aprile 2016, n.50
Pareri di precontenzioso
Il parere di precontenzioso è uno strumento di risoluzione alternativa delle controversie che possono insorgere durante lo svolgimento delle procedure di gara per acquisti pubblici.
Chi può richiederlo
Il parere può essere richiesto dalla stazione appaltante o da uno o più concorrenti, oppure dalla stazione appaltante e dai concorrenti di comune accordo.
L’Autorità rilascia il parere, previo contraddittorio, entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta.
Quando il parere è vincolante
Il parere è vincolante quando
- viene richiesto congiuntamente dalla stazione appaltante e da una o più parti interessate, ed al momento della richiesta queste si impegnano a seguire le indicazioni che saranno date nel parere
- quando una o più delle parti interessate manifesti la volontà di aderire all’istanza di precontenzioso presentata singolarmente.
Un parere vincolante può essere impugnato davanti agli organi competenti della giustizia amministrativa.
Le parti interessate comunicano all’Autorità, entro 35 giorni dalla ricezione del parere, le azioni intraprese al fine di adeguarsi al parere.
Quando il parere non è vincolante
Il parere è non vincolante quando viene richiesto solo dalla stazione appaltante o da un partecipante.
In questo caso il parere può seguire una procedura semplificata, e viene data solo una motivazione sintetica nei casi in cui la questione riguardi
- una gara per servizi e forniture, il cui valore sia di importo inferiore alla soglia comunitaria
- una gara per lavori, il cui valore sia di importo inferiore ad un milione di euro per i lavori e appaia di pacifica risoluzione.
Le parti interessate, comunicano all’Autorità, entro 60 giorni dalla ricezione del parere, come intendono procedere.
Come richiedere un parere di precontenzioso all’ANAC
Il parere di precontenzioso prevede i seguenti moduli, da trasmettere via PEC a protocollo@pec.anticorruzione.it insieme alla documentazione ritenuta utile ed eventualmente ad una memoria giustificativa:
- per richiedere un parere da soli, presentare l’Istanza singola
- se il parere viene richiesto dalla stazione appaltante e da uno o più partecipanti, presentare l’Istanza congiunta
- per dichiarare la volontà di aderire alle decisioni che saranno contenute nel parere richiesto, singolarmente o congiuntamente, da altri, presentare l’Adesione all’istanza di parere
- per comunicare le azioni intraprese a seguito del parere, presentare l’Adeguamento al parere
Quando il parere è richiesto da una stazione appaltante, la stessa si impegna a non porre in essere atti pregiudizievoli ai fini della risoluzione della questione fino al rilascio del parere.
In quali casi non si può richiedere il parere
L’istanza di parere di precontenzioso è inammissibile quando è volta a far valere l’illegittimità di un atto della procedura di gara che poteva essere impugnato in sede giurisdizionale, e rispetto al quale siano già decorsi i termini di impugnazione.
I casi di improcedibilità ed inammissibilità della richiesta di parere sono riportati in maniera dettagliata all’art. 7 del Regolamento in materia di pareri di precontenzioso.
Riferimenti normativi
- D. Lgs. 18 aprile 2016, n.50 - Codice dei Contratti pubblici
- Regolamento in materia di pareri di precontenzioso di cui all’art. 211 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
- Pareri di precontenzioso pubblicati