Regolamento sugli obblighi di pubblicità e trasparenza
REGOLAMENTO SUGLI OBBLIGHI DI PUBBLICITÀ E TRASPARENZA RELATIVI ALL’ORGANIZZAZIONE E ALL’ATTIVITÀ DELL’AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI SERVIZI E FORNITURE AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 14 MARZO 2013, N. 33
(data di pubblicazione nel sito www.avcp.it : 23/01/2014)
IL CONSIGLIO
VISTO l’articolo 6 comma 4 del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 ai sensi del quale l’Autorità è connotata da indipendenza funzionale, di giudizio e di valutazione e da autonomia organizzativa;
VISTO l’articolo 8 comma 2 del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 ai sensi del quale l’Autorità, nell’ambito della sua autonomia organizzativa, disciplina con uno o più regolamenti la propria organizzazione e il proprio funzionamento;
VISTO l'articolo 1, comma 15, della legge 6 novembre 2012, n. 190, recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione, ai sensi del quale la trasparenza dell'attività amministrativa, che costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, è assicurata mediante la pubblicazione, nei siti web istituzionali delle pubbliche amministrazioni, delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi, secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio e di protezione dei dati personali;
VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", adottato ai sensi dell'articolo 1, commi 35 e 36 della predetta legge n. 190 del 2012;
VISTO, in particolare, l'articolo 11, comma 3, del predetto decreto legislativo n. 33 del 2013, ai sensi del quale le autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione provvedono all'attuazione di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di trasparenza secondo le disposizioni dei rispettivi ordinamenti;
RITENUTO necessario, dopo l'entrata in vigore del predetto decreto legislativo n. 33 del 2013, dare attuazione ai principi di trasparenza e di pubblicità in relazione all'organizzazione e all'attività svolta dall’Autorità, con riferimento agli obblighi di pubblicazione di documenti, informazioni e dati e alle relative condizioni e modalità di pubblicazione, nonché alle connesse responsabilità, anche mediante ricognizione e coordinamento delle disposizioni che già prevedono facoltà o obblighi di pubblicità a carico dell'Autorità stessa;
VISTA la documentazione in atti;
EMANA
il presente Regolamento concernente gli obblighi di pubblicità e trasparenza relativi all'organizzazione e all'attività dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture.
Capo I
Definizioni e principi generali
Articolo 1
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
- “Autorità”: l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture istituita con il Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 recante il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE (di seguito “Codice”);
- “Consiglio”: il Presidente e i Componenti del Consiglio dell’Autorità;
- “sito istituzionale”: sito web dell’Autorità all’indirizzo www.avcp.it;
- “pubblicazione”: si intende la pubblicazione nel sito istituzionale dell’Autorità dei documenti, delle informazioni e dei dati concernenti l’organizzazione e l’attività della stessa, cui corrisponde il diritto di chiunque di accedere al sito direttamente ed immediatamente, senza autenticazione ed identificazione.
Articolo 2
Oggetto del regolamento
1. Le disposizioni del presente regolamento individuano gli obblighi di trasparenza concernenti l’organizzazione e l’attività dell’Autorità.
Articolo 3
Principio generale di trasparenza
1. La trasparenza è intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l’organizzazione e l’attività dell’Autorità, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse ad essa assegnate.
2. La trasparenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d’ufficio, di segreto statistico e di protezione dei dati personali, concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell’utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione. Essa è condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali, integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del cittadino.
Articolo 4
Pubblicità, diritto alla conoscibilità e riutilizzabilità
1. I documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente regolamento sono pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente e di utilizzarli alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riutilizzo di documenti nel settore pubblico di cui al decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36. I dati personali sono riutilizzabili in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e registrati, ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lett. b) del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
Articolo 5
Limiti alla trasparenza
1. Gli obblighi di pubblicazione dei dati personali diversi dai dati sensibili e dai dati giudiziari comportano la possibilità di una diffusione dei dati medesimi attraverso il sito istituzionale, nonché il loro trattamento secondo modalità che ne consentono la indicizzazione e la rintracciabilità tramite i motori di ricerca web ed il loro riutilizzo ai sensi dell’articolo 4, nel rispetto dei principi sul trattamento dei dati personali.
2. La pubblicazione nel sito istituzionale dell’Autorità di dati relativi ai componenti del Consiglio e ai responsabili titolari degli uffici dell’Autorità è finalizzata alla realizzazione della trasparenza pubblica, che integra una finalità di rilevante interesse pubblico nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali.
3. L’Autorità può disporre la pubblicazione nel proprio sito istituzionale di dati, informazioni e documenti che non ha l’obbligo di pubblicare ai sensi del presente regolamento, fermi restando i limiti e le condizioni espressamente previsti da disposizioni di legge, procedendo, per quanto ritenuto necessario, alla anonimizzazione dei dati personali eventualmente presenti.
4. Nei casi in cui è prevista la pubblicazione di atti o documenti, l’Autorità provvede a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione.
5. Le notizie concernenti lo svolgimento delle prestazioni lavorative di chi opera presso l’Autorità e la relativa valutazione sono rese accessibili dall’Autorità. Non sono invece ostensibili, se non nei casi previsti dalla legge, le notizie concernenti la natura delle infermità e degli impedimenti personali o familiari che causino l’astensione dal lavoro, nonché le componenti della valutazione o le notizie concernenti il rapporto di lavoro tra il predetto dipendente e l’amministrazione, idonee a rivelare taluna delle informazioni di cui all’articolo 4, comma 1, lettera d) del decreto legislativo n. 196 del 2003.
Articolo 6
Qualità delle informazioni
1. L’Autorità garantisce la qualità delle informazioni riportate nel sito istituzionale nel rispetto degli obblighi di pubblicazione, assicurandone l’integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l’omogeneità, la facile accessibilità, nonché la conformità ai documenti originali in possesso dell’Autorità, l’indicazione della loro provenienza e la loro riutilizzabilità ai sensi dell’articolo 4.
2. L’esigenza di assicurare adeguata qualità delle informazioni diffuse non può, in ogni caso, costituire motivo per l’omessa o ritardata pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti.
Articolo 7
Decorrenza e durata dell’obbligo di pubblicazione
1. I documenti contenenti atti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente regolamento sono pubblicati, sul sito istituzionale dell’Autorità, tempestivamente e in ogni caso non oltre i tre mesi decorrenti dalla formazione dell’atto.
2. I documenti contenenti altre informazioni e dati oggetto di pubblicazione obbligatoria sono mantenuti aggiornati con cadenza annuale.
3. I dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria sono pubblicati per i periodi di tempo stabiliti dall’Autorità con apposita delibera, anche per categorie di dati e tenuto conto delle specifiche finalità di pubblicazione. Tali periodi decorrono, in ogni caso, dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di pubblicazione e, comunque, perdurano fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti, fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa vigente o dalla delibera dell’Autorità di cui al presente comma.
4. Non sono oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente Regolamento le notizie, i dati, le informazioni e i documenti riservati e tutelati ai sensi delle leggi speciali, nonché i procedimenti ad essi relativi.
Articolo 8
Accesso alle informazioni pubblicate nel sito istituzionale
1. Ai fini della piena accessibilità delle informazioni pubblicate, nella home page del sito istituzionale dell’Autorità è collocata un’apposita sezione denominata «Autorità Trasparente», al cui interno sono contenuti i dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione. L’Autorità può disporre filtri e altre soluzioni tecniche atte ad impedire ai motori di ricerca web di indicizzare ed effettuare ricerche all’interno della sezione «Autorità Trasparente» relativamente ai dati personali, anche contenuti in documenti.
2. Alla scadenza del termine di durata dell’obbligo di pubblicazione di cui all’articolo 7, comma 3, i documenti, le informazioni e i dati sono cancellati dal sito e conservati in appositi archivi.
Capo II
Trasparenza e accesso civico
Articolo 9
Programma triennale per la trasparenza e l’integrità
1. L’Autorità, previa consultazione pubblica, adotta il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità, da aggiornare annualmente, che indica le iniziative necessarie per garantire un adeguato livello di trasparenza, legalità e sviluppo della cultura dell’integrità.
2. Il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità definisce le misure, i modi e le iniziative volti all’attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal presente regolamento, ivi comprese le misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi di cui all’articolo 28, comma 3.
3. L’Autorità pubblica sul proprio sito istituzionale nella sezione «Autorità Trasparente» il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità ed il relativo stato di attuazione.
Articolo 10
Obblighi di pubblicazione concernenti gli atti di carattere normativo e amministrativo generale
1. L’Autorità pubblica sul proprio sito istituzionale i riferimenti normativi, con i relativi link alle disposizioni che ne regolano l’istituzione, l’organizzazione e l’attività. Sono altresì pubblicati le comunicazioni, i regolamenti e le istruzioni emanati dall’Autorità e ogni atto che dispone in generale sull’organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti ovvero nei quali si determina l’interpretazione di norme giuridiche che riguardano i compiti istituzionali dell’Autorità o si dettano disposizioni per l’applicazione di esse, ivi compresi i codici di condotta.
Articolo 11
Obblighi di pubblicazione concernenti l’organizzazione dell’Autorità
1. L’Autorità pubblica e aggiorna le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati i dati relativi a:
- componenti del Consiglio;
- articolazione degli uffici, competenze di ciascun ufficio dirigenziale, nomi dei relativi responsabili;
- illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell’organizzazione dell’Autorità, mediante l’organigramma;
- elenco dei numeri di telefono nonché caselle di posta elettronica istituzionali e caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali dell’Autorità.
Articolo 12
Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti del Consiglio dell’Autorità
1. Con riferimento ai componenti del Consiglio, l’Autorità pubblica i seguenti documenti e informazioni:
- l’atto di nomina o gli estremi identificativi dell’atto di nomina, con l’indicazione della durata dell’incarico;
- il curriculum vitae;
- il compenso spettante.
Articolo 13
Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza
1. L’Autorità pubblica e aggiorna le seguenti informazioni relative ai titolari di incarichi amministrativi di vertice e di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, nonché di collaborazione o consulenza con facoltà di pubblicare in forma aggregata le informazioni relative alle posizioni di minore rilievo:
- gli estremi dell’atto di conferimento dell’incarico;
- il curriculum vitae;
- i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato.
2. La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti estranei alla pubblica amministrazione, di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell’incarico e dell’ammontare erogato, sono condizioni per l’acquisizione dell’efficacia dell’atto e per la liquidazione dei relativi compensi. L’Autorità pubblica e mantiene aggiornati sul sito istituzionale gli elenchi dei propri consulenti indicando l’oggetto, la durata e il compenso dell’incarico.
3. In caso di omessa pubblicazione di quanto previsto al comma 2, il pagamento del corrispettivo determina la responsabilità del dirigente che l’ha disposto, accertata all’esito del procedimento disciplinare, e comporta il pagamento di una sanzione pari alla somma corrisposta, fatto salvo il risarcimento del danno del destinatario ove ricorrano le condizioni di cui all’articolo 30 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. L’Autorità pubblica i dati di cui al comma 1 entro tre mesi dal conferimento dell’incarico e per i tre anni successivi alla cessazione dell’incarico.
Articolo 14
Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica e il costo del personale
1. L’Autorità pubblica ed aggiorna annualmente i dati relativi alla dotazione organica, al personale effettivamente in servizio e al relativo costo, con l’indicazione della sua distribuzione tra le diverse qualifiche e con la specificazione del personale assunto con contratto a tempo determinato e del personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione.
2. L’Autorità pubblica gli accordi negoziali e le modifiche regolamentari concernenti il trattamento giuridico ed economico del personale.
3. L’Autorità pubblica ed aggiorna trimestralmente i dati relativi ai tassi di assenza del personale.
Articolo 15
Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli incarichi conferiti ai dipendenti
1. L’Autorità pubblica l’elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascuno dei propri dipendenti, con l’indicazione della durata e del compenso spettante per ogni incarico.
Articolo 16
Bandi di concorso
1. Fermi restando gli altri obblighi di pubblicità legale, sono pubblicati i bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l’Autorità.
2. L’Autorità pubblica e tiene costantemente aggiornato l’elenco dei bandi in corso, nonché quello delle procedure concorsuali espletate nel corso dell’ultimo triennio, accompagnato dall’indicazione, per ciascuna di esse, del numero dei dipendenti assunti e delle spese effettuate.
Articolo 17
Obblighi di pubblicazione dei dati relativi alla valutazione della performance e all’attribuzione di premi al personale
1. L’Autorità pubblica i dati relativi all’ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati e dei premi effettivamente distribuiti.
2. L’Autorità pubblica i dati relativi all’entità del premio mediamente conseguibile dal personale dirigenziale e non dirigenziale, i dati relativi alla distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, sia per i dirigenti sia per i dipendenti.
Articolo 18
Obblighi di pubblicazione concernenti le procedure e i provvedimenti di affidamento di lavori, servizi e forniture
1. L’Autorità pubblica e mantiene aggiornati informazioni, documenti e dati relativi alle procedure di scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. In particolare, fermi restando gli obblighi di pubblicità previsti dal Codice, l’Autorità pubblica, per ciascuna procedura di affidamento, una scheda sintetica nella quale sono riportate le informazioni di cui all’art. 3 della deliberazione AVCP n. 26/2013 (l’oggetto del lotto, la procedura di scelta del contraente, l’elenco degli operatori che partecipano alle procedure, l’indicazione degli operatori aggiudicatari, l’importo della aggiudicazione, i tempi di completamento dell’opera, servizio o fornitura, l’importo delle somme liquidate). Eventuali modifiche relative alle informazioni contenute nella deliberazione n. 26/2013 saranno recepite integralmente nel presente regolamento.
Articolo 19
Obblighi di pubblicazione dei dati aggregati relativi all’attività amministrativa
1. L’Autorità organizza e pubblica con cadenza annuale i dati relativi alla propria attività amministrativa, in forma aggregata, per settori di attività e per tipologia di procedimento.
Articolo 20
Obblighi di pubblicazione del bilancio, preventivo e consuntivo
1. L’Autorità pubblica i dati relativi al bilancio di previsione e a quello consuntivo di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche, al fine di assicurare la piena accessibilità e comprensibilità.
Articolo 21
Obblighi di pubblicazione concernenti i beni immobili e la gestione del patrimonio
1. L’Autorità pubblica le informazioni identificative degli immobili posseduti, nonché i canoni di locazione o di affitto versati o percepiti.
Articolo 22
Obblighi di pubblicazione concernenti i dati relativi ai controlli sull’organizzazione e sull’attività dell’Autorità
1. L’Autorità pubblica, unitamente agli atti cui si riferiscono, i rilievi non recepiti degli organi di controllo interno, degli organi di revisione amministrativa e contabile e tutti i rilievi ancorché recepiti della Corte dei conti, riguardanti l’organizzazione e l’attività dell’amministrazione o di singoli uffici.
Articolo 23
Obblighi di pubblicazione concernenti i tempi di pagamento
1. L’Autorità pubblica, con cadenza annuale, un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, denominato: «indicatore di tempestività dei pagamenti».
Articolo 24
Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti di competenza dell’Autorità
1. L’Autorità pubblica i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
- l’oggetto del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
- l’unità organizzativa responsabile dell’istruttoria;
- il nome del responsabile del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica del responsabile del procedimento;
- le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
- il termine fissato per la conclusione del procedimento e ogni altro termine procedimentale rilevante;
- i procedimenti che possono concludersi con il silenzio assenso dell’amministrazione;
- il link di accesso al servizio on-line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
- le modalità per l’effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all’art. 25.
2. L’Autorità individua con apposita delibera i provvedimenti finali di chiusura dei procedimenti da pubblicare, con l’indicazione degli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell’interessato nei confronti del provvedimento finale.
3. Per i procedimenti ad istanza di parte, l’Autorità pubblica sul proprio sito gli atti e i documenti da allegare all’istanza, la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell’istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale, nonché gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, i recapiti telefonici e le caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze
4. L’Autorità non può richiedere l’uso di moduli e formulari che non siano stati preventivamente pubblicati sul sito istituzionale, né respingere l’istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o dei formulari non pubblicati.
Articolo 25
Pubblicazione delle informazioni necessarie per l’effettuazione di pagamenti informatici
1. L’Autorità pubblica e specifica nelle richieste di pagamento i codici IBAN identificativi del conto di pagamento.
2. Gli operatori economici effettuano il pagamento del contributo obbligatorio per il tramite del servizio di riscossione.
Articolo 26
Accesso civico
1. L’obbligo in capo all’Autorità di pubblicare i documenti le informazioni o dati previsti nel presente regolamento comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.
2. La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al Responsabile della trasparenza dell’Autorità di cui all’articolo 28.
3. L’Autorità, entro trenta giorni, procede alla pubblicazione nel sito istituzionale del documento, dell’informazione o del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente, ovvero comunica al medesimo l’avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto. Se il documento, l’informazione o il dato richiesti risultano già pubblicati nel rispetto del presente regolamento, l’Autorità indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.
Articolo 27
Differimento nella pubblicazione di documenti, informazioni e dati
1. In presenza di motivate esigenze di riservatezza o di segreto istruttorio, l’Autorità può differire, totalmente o parzialmente, con provvedimento motivato, la pubblicazione di documenti, informazioni e dati altrimenti previsti dal presente regolamento.
Capo III
Il Responsabile della trasparenza
Articolo28
Responsabile per la trasparenza
1. Il Consiglio nomina con delibera il Responsabile per la trasparenza, di seguito «Responsabile». Il nominativo del Responsabile è indicato nel Programma triennale per la trasparenza e l’integrità. Il Responsabile svolge stabilmente un’attività di controllo sull’adempimento da parte dell’Autorità degli obblighi di pubblicazione previsti dal presente regolamento, assicurando la completezza, la chiarezza e l’aggiornamento delle informazioni pubblicate sulla base delle informazioni ricevute ai sensi del successivo comma 3, nonché segnalando al Consiglio, all’Organismo indipendente di valutazione e al titolare del potere di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione.
2. Il Responsabile provvede all’aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità.
3. I responsabili degli Uffici dirigenziali dell’Autorità garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare, anche attraverso il loro invio al Responsabile della trasparenza di cui al comma 1, assicurando la completezza, la chiarezza e l’aggiornamento delle informazioni medesime.
4. Il Responsabile controlla e assicura la regolare attuazione dell’accesso civico.
Capo IV
Disposizioni finali
Articolo 29
Violazione degli obblighi di trasparenza - Sanzioni
1. L’inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dal presente regolamento o la mancata predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità costituiscono elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale e sono comunque valutati ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale del Responsabile e dei responsabili degli Uffici di cui all’articolo 28, comma 3.
2. Il Responsabile e i responsabili degli Uffici di cui all’articolo 28, comma 3 non rispondono dell’inadempimento degli obblighi di cui al comma 1 se provano che tale inadempimento è dipeso da causa a essi non imputabile.
Articolo 30
Tutela giurisdizionale
1. Le controversie relative agli obblighi di trasparenza previsti dal presente regolamento sono disciplinate dal decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
Articolo 31
Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale o sul sito istituzionale dell’Autorità.
Il Presidente: Sergio Santoro
Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 21 gennaio 2014
Approvato nell’adunanza del 16 gennaio 2014
Il Segretario: Maria Esposito