Risposte ai quesiti
data di aggiornamento 24 maggio 2016
D.1: Con riferimento a pag. 10 del Disciplinare, par. 12.1, si chiede di confermare che in luogo della certificazione ISO 9001:2014 sia possibile far valere il possesso della certificazione ISO 9001:2015, o, in alternativa, della certificazione ISO 9001:2008.
R.1: Si conferma che ai fini della partecipazione alla gara in oggetto è ritenuto valido sia il possesso della certificazione ISO/IEC 9001:2008 che della certificazione ISO/IEC 9001:2015. L’indicazione della certificazione ISO 9001:2014 è da considerare un refuso.
D.2: Con riferimento ai paragrafi 12.1 punto 4) e 12.2 del disciplinare si chiede di confermare la possibilità di avvalimento per la certificazione ISO 27001:2013
R.2: La risposta è negativa.
D.3: Si chiede conferma che la certificazione ISO 27001:2013 debba riferirsi al settore EA33
R.3: Si conferma che il possesso della certificazione ISO 27001:2013 in corso di validità deve riferirsi almeno al settore EA33
D.4: Con riferimento all'all.1 (§4.4) della documentazione di gara viene riportato che i prodotti della piattaforma di ALM descritta sono indicati come già operativi. Nel par. 3.2 del Capitolato Tecnico invece si afferma che: "E’ parte dell’attività di presa in carico il primo impianto (installazione, configurazione e primo popolamento) in ambiente di esercizio della piattaforma di ALM di cui l’Autorità si è dotata così come definito nell’Allegato 1....". Si chiedono chiarimenti a tal riguardo.
R.4: Si conferma che in ambiente di esercizio la piattaforma ALM non è da considerarsi operativa. Il fornitore dovrà quindi procedere in tale ambiente alle attività di installazione, integrazione e configurazione dei prodotti richiesti.
D.5: Con riferimento al disciplinare, par. 15.2, si chiede se il piano di qualità generale ed il piano di lavoro generale, devono essere inclusi nelle 35 pagine previste per l'offerta tecnica oppure devono essere prodotti come allegati (senza limite di pagine)
R.5: Il piano di qualità generale e il piano di lavoro generale possono essere presentati come allegati all'offerta tecnica e quindi sono esclusi dal limite delle 35 pagine. Si evidenzia che benché non sia previsto un limite di pagine, i Piani dovranno essere predisposti secondo quanto definito al par. 4.6.1 del Capitolato Tecnico
D.6: Si chiede di confermare che copertina ed indice della Relazione tecnica non contribuiscono al numero complessivo di pagine
R.6: Si conferma che la copertina e l'indice della Relazione Tecnica non contribuiscono al numero massimo di 35 pagine
D.7 Si chiede di confermare che, a pagina 12 §13.1 del disciplinare, i termini “segno” o “impronta” possano essere riferiti alla firma di persona che ha il potere di impegnare l’offerente, apposta “a scavalco” sui lembi di chiusura del plico, ricoperta da materiale plastico come, ad esempio, striscia incollata e tale da rendere chiuso il plico e le buste, attestare l’autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l’integrità e la non manomissione del plico e delle buste.
R.7 Il disciplinare precisa che «per “sigillatura” deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca o piombo, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l’autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l’integrità e la non manomissione del plico e delle buste». I termini segno o impronta possono anche essere riferiti ad una firma.
D.8 Con riferimento a quanto indicato nel disciplinare a pag. 6 §7.2 e pag. 8 §10.6 n. 5, si chiede di sapere se possono partecipare alla gara anche reti di imprese non ancora costituite, presentando un impegno a costituire la rete.
R.8 Si rimanda a quanto indicato nella determinazione n. 3 del 23 aprile 2013 paragrafo 2.2.1
Si rammenta, inoltre, che la domanda di partecipazione deve essere presentata secondo quanto previsto al par. 14.1.2 lett. c) del disciplinare
D.9 Nel caso di un’aggregazione di imprese di rete, nella quale solo una parte delle imprese retiste è interessata a partecipare alla gara, si chiede di sapere se le imprese retiste che non sono interessate alla gara in oggetto possono, ai sensi dell’art. 30, comma 4ter, d.lgs n. 276/2003, distaccare il proprio personale alle retiste interessate senza che ciò si configuri come subappalto.
R.9 Si conferma che in tale fattispecie il distacco del personale non configura subappalto
D.10 In caso di partecipazione di un’aggregazione di imprese di rete dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza, si chiede di sapere se verrà messo a disposizione un modulo MOD 1 e 1bis ad hoc per tale tipologia di concorrente
R.10 Non verrà messo a disposizione un modulo ad hoc per le imprese di rete. Tal concorrenti potranno utilizzare il modulo per gli RTI apportando le necessarie modifiche e compilandolo nel rispetto di quanto indicato nel disciplinare al punto 14.1.2
D.11 Si chiede di confermare che il possesso dei requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico-organizzativo possa essere dimostrato da un concorrente facente parte della rete mediante avvalimento dei requisiti di un’ausiliaria facente parte della rete ma non interessata alla procedura di gara in oggetto.
R.11 Il disciplinare al punto 12.2. precisa che «il concorrente singolo, consorziato, raggruppato o aggregato in rete può dimostrare il possesso dei requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-organizzativa avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto» pertanto la risposta è affermativa. L’avvalimento deve avvenire nel rispetto di quanto indicato al par. 14.4 del disciplinare.
D.12 Con riferimento alle formule per l’attribuzione del punteggio economico riportate ai punti 18.6 e 18.7, si chiede di confermare che il valore di Ci deve essere moltiplicato in entrambi i casi per il Punteggio massimo pari a 20 sia per i servizi a canone sia per i servizi a consumo.
R.12 La risposta è sì. Il punteggio per i servizi a canone sarà calcolato moltiplicando per 20 (punti) il valore di Ci calcolato secondo quanto indicato al par. 18.6; il punteggio per i servizi a consumo sarà calcolato moltiplicando per 20 (punti) il valore di Ci calcolato secondo quanto indicato al par. 18.7.
Il punteggio totale dell’offerta economica sarà dato dalla somma del punteggio assegnato per i servizi a canone e del punteggio assegnato per i servizi a consumo.
D.13 In caso di partecipazione alla procedura in RTI Misto, e fermo il necessario possesso da parte di ogni impresa raggruppanda dei requisiti per la parte della prestazione che intende eseguire, si richiede di confermare che una impresa mandante possa eseguire da sola per intero (100%) uno dei servizi compresi all’interno della prestazione indicata dal disciplinare come principale (nello specifico il SUP) e di conseguenza di confermare che, fermo restando la necessità che l’impresa mandataria esegua le prestazioni in misura maggioritaria con riferimento al totale delle prestazioni, la stessa mandataria può non eseguire per niente uno dei servizi compresi all’interno della prestazione definita dal disciplinare come principale (nello specifico il SUP).
R.13 La risposta è sì.
D.14 Con riferimento all’indicazione presente sul modello Allegato 1 e 1 bis, si richiede di chiarire se l’apposizione della marca da bollo del valore di € 16 debba riguardare l’allegato 1 e tutti gli eventuali allegati 1 bis. In caso di risposta affermativa si chiede di confermare che possa essere apposta tale marca per un valore di € 16 ogni 4 facciate scritte e, comunque, ogni 100 righe. Si chiede infine di confermare che tale imposta non riguarda gli allegati di cui ai modelli n. 2 e 3 (Avvalimento), 4 m(subappalto) e 5 (offerta economica).
R.14 La marca da bollo deve essere apposta sull’istanza, pertanto i concorrenti devono apporre un’unica marca da bollo sulla prima pagina del mod. 1.
D.15 Considerato che l’importo complessivo a base d’asta (€ 2.570.000,00) è suddiviso in due importi a base d’asta (€ 950.000,00 per MAD, MAC e SUP e € 1.620.00,00 per MEV), si chiede di confermare che sia ammessa la possibilità di proporre un’offerta economica in cui si superi uno ed uno solo dei due importi a base d’asta per i servizi correlati garantendo, tuttavia, che l’importo totale d’offerta sia inferiore al totale di base d’asta.
R.15 La risposta è negativa. Non sono ammesse offerte che, pur non superando l’importo totale, prevedano un importo maggiore di quello indicato anche solo per una delle due categorie di servizi.
D.16 Si chiede di chiarire a quale operatore economico debba essere intestata la cauzione provvisoria sotto forma di fideiussione per ciascuna delle ipotesi di seguito riportate:
- aggregazione di imprese di rete non ancora costituita;
- aggregazione di imprese di rete dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza
- aggregazione di imprese di rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza e dotato di fondo comune
R.16 Si rimanda a quanto indicato al paragrafo 10.6 n. 5) del disciplinare che reca l’indicazione di tutti i componenti del contratto di rete.
D.17: In relazione al Servizio di MAD (Adeguativa), per il corretto dimensionamento del Servizio e tenendo conto che tale Servizio sarà remunerato a canone ma erogato in modalità progettuale su singoli interventi alla stessa stregua delle MEV (tabella del par. 4.2 del Capitolato), si chiede, se possibile, di specificare una stima del numero di interventi di MAD previsti in un anno e il relativo peso unitario in gg/p o PF, sulla base dell’esperienza pregressa
R.17: Nel produrre l'offerta occorre considerare per ciacun framework tecnologico: l'obsolescenza, la conseguente necessità di aggiornamento e la probabilità di tale evento. Per la stima del numero e della complessità degli interventi il fornitore può ricavare le informazioni necessarie da quanto riportato al paragrafo 3.2.3.3 del Capitolato, nonché dall'elenco dei servizi (allegato 2 al capitolato) che dà evidenza dello stack tecnologico, del livello di complessità e di criticità del prodotto
D.18: In relazione al Servizio di MAC (Correttiva), per il corretto dimensionamento del Servizio si chiede, se possibile, di specificare (oltre alla stima di 45.000 PF indicata dal Capitolato per l’intero parco applicativo ANAC), il numero medio di ticket annuali o di gg/pp sulla base dell’esperienza pregressa, alla stessa stregua di quanto già indicato per il Servizio di SUP
R.18: Gli interventi di MAC e MAD sono stati ricompresi all'interno di progetti più ampi e pertanto non è disponibile una quantificazione puntuale dei dati richiesti
D.19: Capitolato Tecnico, par. 4.6.1 “Piani di lavoro”
Con riferimento al “Piano di Presa in carico”, documento da presentare in offerta, si chiede di confermare la possibilità di allegare il Piano, in formato di diagramma di Gantt, al documento di Relazione Tecnica
R.19: Si conferma la possibilità di allegare diagrammi di Gantt ai documenti tecnici nel limite massimo di pagine ove previsto
D.20: Capitolato Tecnico, par. 3.1 “Durata della fornitura”
Con riferimento alla fase di presa in carico ad inizio fornitura della durata di tre mesi, si chiede di precisare quali servizi saranno remunerati in tale fase
R.20: Con riferimento ai paragrafi 3.1 e 3.2 del capitolato si evidenzia che, per i servizi a canone, è previsto un canone fisso mensile su fatturazione trimestrale posticipata. Non è prevista nessuna variazione del canone per il periodo di presa in carico
D.21: Disciplinare di Gara – Allegato – Schema di Relazione Tecnica
Lo Schema di Relazione riportato nel Disciplinare di gara non riserva nessun paragrafo alla descrizione dell’offerente; ciò premesso, si chiede di confermare che è possibile inserire nella Relazione Tecnica un capitolo 0, intitolato “Premessa”, in cui descrivere brevemente l’offerente. In caso positivo, si chiede di confermare che il numero di pagine di tale capitolo non rientrano nel calcolo delle pagine complessive del documento il cui massimo è fissato a 35
R.21: L'offerente può inserire nella Relazione Tecnica una sua breve descrizione. Si conferma che lo spazio dedicato alla descrizione non rientra nel calcolo delle pagine complessive del documento. Si precisa che tale descrizione non rientra nei parametri di valutazione dell'offerta tecnica
D.22: Capitolato Tecnico par. 4.2 “Modalità di esecuzione e gestione della fornitura”
Dato che il servizio di Manutenzione Adeguativa sarà remunerato in base al canone mensile indicato nel documento di Offerta Economica, si chiede di confermare che la modalità di erogazione del servizio stesso sarà di tipo progettuale, modalità che appare non in linea con la natura a canone del servizio
R.22: Si conferma che la modalità di erogazione dei servizi di MAD è di tipo progettuale, benché la remunerazione sia compresa nel canone
D.23: Si chiede di chiarire le modalità di definizione del canone mensile per il servizio di manutenzione correttiva (MAC) a fronte di variazioni del dimensionamento della baseline in gestione al servizio medesimo; sia in diminuzione, nell’eventualità della dismissione di uno o più servizi del sistema informativo dell’Autorità, che in aumento, per tutti gli interventi di Manutenzione Evolutiva (MEV) al termine del periodo di garanzia previsto dalle normativa vigente
R.23: Si conferma che non è prevista la rivalutazione e la conseguente variazione del canone a fronte di dismissione di applicativi oggetto della manutenzione, né dell'entrata in esercizio degli interventi di MEV
D.24: Il Disciplinare al par. 15.2 stabilisce che dovrà essere redatta in carattere Garamond di dimensione 12 (dodici) pt e interlinea singola. Si chiede di confermare che nella compilazione delle tabelle è consentito l’utilizzo del medesimo carattere nella dimensione 10 (dieci) pt, ovvero 11 (undici) pt
R.24: Per le tabelle riportate all'inteno della Relazione Tecnica è possibile utilizzare il carattere Garamond dimensione 11
D.25: Si chiede di confermare che in fase di gara non sono richiesti i nominativi delle risorse dei gruppi di lavoro
R.25: Come previsto al paragrafo 4.6 del Capitolato, i nominativi ed i curricula (CV) delle risorse non dovranno essere presentati in sede di offerta. Prima dell'avvio delle attività l’Autorità verificherà il possesso dei requisiti richiesti per ciascuna figura professionale, richiedendo la sostituzione delle risorse che non presentano tali requisiti
D.26: Si chiede di confermare che è possibile utilizzare ulteriori profili professionali, oltre quelli indicati quali “profili indispensabili”, coerentemente con le proposte progettuali degli offerenti
R.26: Si conferma che i profili minimi richiesti sono quelli riportati al par. 5 del Capitolato, fermo restando la facoltà del fornitore di impiegare, in aggiunta a questi, profili ulteriori coerentemente ai servizi da erogare ed alle soluzioni progettuali proposte
D.27: Disciplinare di Gara – Allegato – Schema di Relazione Tecnica
Con riferimento al punto 18 “Riduzione del valore di soglia dell’indicatore di qualità IQ14”, si chiede di confermare che esso è relativo ai rilievi sui servizi continuativi emessi nel trimestre a cui si riferisce la misura e che il riferimento al progetto riportato a pag. 36 è un refuso
R.27: Si conferma che l'indicatore IQ14 si riferisce ai rilievi sui servizi continuativi e che il riferimento al progetto riportato a pag. 36 del Disciplinare è un refuso. La formulazione corretta del punto 18 dell'Allegato allo Schema di Relazione Tecnica è la seguente:
18. Riduzione del valore di soglia dell’indicatore di qualità IQ14
0 come da capitolato (6 rilievi nel periodo di riferimento)
0 5 rilievi nel periodo di riferimento
0 4 rilievi nel periodo di riferimento
0 3 rilievi nel periodo di riferimento
D.28: Al fine di poter meglio progettare e descrivere il Piano per la gestione della presa in carico, si chiede di conoscere se attualmente i servizi oggetto della fornitura siano erogati da un unico fornitore o, invece, se siano presenti più fornitori. In quest’ultima ipotesi, si chiede di conoscere la distribuzione fornitore/servizio
R.28: La base line attuale è stata realizzata e mantenuta, nel tempo, da diversi fornitori. Non è rilevante ai fini della valutazione tecnica l'associazione tra i vari prodotti e i soggetti che li hanno realizzati e/o mantenuti. Non è altresì opportuno in questa sede fornire tale informazione in quanto potenzialmente lesiva della concorrenza
D.29: Nel par. “3.2 Servizi a canone” del Capitolato Tecnico si riporta che per la presa in carico (tra gli altri servizi richiesti) è prevista la seguente attività: <<installazione e configurazione degli ambienti di manutenzione e sviluppo: l’aggiudicatario installerà presso la sua sede e configurerà propri ambienti di manutenzione e di sviluppo, speculari a quelli dell’Autorità, utili alla successiva erogazione dei servizi di cui al presente capitolato>>. Si chiede di specificare se gli ambienti di manutenzione e sviluppo, da installare presso la sede del fornitore, sono vincolati ad essere uguali in tutto e per tutto a quelli già in uso presso le sedi dell'Autorità. In tal caso, si chiede di specificare se le licenze di tali ambienti dovranno essere acquistate ex-novo dal fornitore, con costi d’acquisto a proprio carico, o se, invece, dette licenze saranno fornite dall’Autorità
R.29: Gli ambienti di sviluppo e test installati presso il fornitore devono essere allineati alla configurazione architetturale corrente presente sull'ambiente di rilascio dell'Autorità. Le licenze dei vari prodotti di terze parti non sono messe a disposizione da ANAC. Tali ambienti devono consentire e garantire al fornitore la possibilità di sviluppare e testare i prodotti realizzati nell'ambito del contratto. L'Autorità mette a disposizione l'accesso ai servizi esterni/interni ove necessario
D.30: Si chiede di specificare se il Portale di governo del contratto, comprensivo dell’hardware e del software necessario per il suo completo funzionamento, debba/possa essere installato all’interno delle infrastrutture dell’Autorità e fruibile dalla risorse dell’aggiudicatario secondo le policy di sicurezza e riservatezza definite congiuntamente
R.30: Il servizio deve essere erogato dal fornitore presso la propria sede e deve essere raggiungibile da parte dei referenti e/o incaricati di ANAC in modalità riservata e sicura
D.31: Alla luce di quanto indicato nel par.4.4 del documento Linee guida tecniche per lo sviluppo dei Servizi dell’ANAC, ove si indicano gli strumenti dell’ALM, si chiede di chiarire la richiesta riportata nel seguito tratta dal Capitolato tecnico: “(…) l’aggiudicatario dovrà mettere a disposizione di ANAC uno o più prodotti automatici di test e di misurazione della qualità del software per l’avvio della piattaforma di ALM come specificato nell’Allegato 1
R.31:La prescrizione riportata sul capitolato è da considerarsi un refuso. La piattaforma di test è quella prevista nell'ambito di ALM. L'aggiudicatario è tenuto alla corretta installazione e configurazione dei singoli prodotti ove necessario
D.32: Capitolato Tecnico, par. 4,4 – Si chiede di avere maggiori dettagli sul citato CMDB, oggetto di popolamento da parte dell’aggiudicatario nel periodo di affiancamento iniziale
R.32: Il CMDB in uso presso ANAC è stato realizzato sulla base della piattaforma CMDBbuild e dovrà essere alimentato e mantenuto dal fornitore sia nel contenuto che nella struttura. Ulteriori dettagli tecnici verranno forniti all'aggiudicatario in fase di presa in carico
D.33: In riferimento alla risposta n.5 alle richieste di chiarimento, che recita <<Il piano di qualità generale e il piano di lavoro generale possono essere presentati come allegati all'offerta tecnica e quindi sono esclusi dal limite delle 35 pagine. Si evidenzia che benché non sia previsto un limite di pagine, i Piani dovranno essere predisposti secondo quanto definito al par. 4.6.1 del Capitolato Tecnico>>, si chiede di precisare:
1. se il piano di qualità generale e il piano di lavoro generale si possono considerare pienamente presentati rispettivamente attraverso la redazione dei capitoli 4.Piano della qualità generale e 3.Piano di lavoro generale della relazione tecnica;
2. nel caso in cui detti piani venissero presentati come allegati della relazione tecnica, si chiede di precisare se e come verranno valutati oltre a quanto già attribuito, in termini di punteggio tecnico, ai capitoli 3 e 4 della relazione tecnica
R.33: Il fornitore dovrà predisporre l'Offerta Tecnica secondo lo schema previsto nel disciplinare. Pertanto nei paragrafi 3 e 4 dell'Offerta Tecnica dovranno essere riportate le soluzioni proposte e le metodologie utilizzate rispettivamente per il Piano di Lavoro generale e per il Piano della Qualità generale. Il fornitore può, come indicato alla risposta 5, presentare tali Piani come allegati all'offerta tecnica dettagliando le soluzioni proposte e riportando elementi aggiuntivi che consentano di valutarne l'esaustività e l'aderenza al contesto
D.34: Capitolato Tecnico, par. 3.2.1.1
Si chiede di confermare o meno che il servizio SUP, nella gestione dei ticket presi in carico, debba usare anche il prodotto OTRS installato nell’infrastruttura di ALM di ANAC
R.34: Il servizio SUP utilizza esclusivamente la piattaforma ALM
D.35: Allegato 3 – Manutenzione Servizi Applicativi Indicatori di Qualità della Fornitura
Con riferimento agli indicatori di qualità IQ11 “Tempestività di ripristino dell’operatività in esercizio” e IQ13 “Tempestività di risposta servizio di supporto”, si chiede cortesemente di precisare l’orario di erogazione del servizio a cui fare riferimento per il calcolo dei livelli di servizio
R.35: L'orario di erogazione del servizio è dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:00 alle ore 20:00
D.36: Disciplinare di Gara - par. 12.1
Tra i requisiti di idoneità professionale, capacità economico finanziaria e tecnico-organizzativa è richiesto il possesso della certificazione ISO 27001:2013 in corso di validità per il settore EA33 o prove relative all’impiego di misure equivalenti. Poiché gli enti di Accreditamento, per lo specifico certificato, non prevedono di enunciare il settore di accreditamento, è corretta l’interpretazione che l’ente certificatore possa emettere una dichiarazione aggiuntiva in cui specifichi quale sia settore per cui il certificato è stato emesso?
R.36: La risposta è affermativa. Tale dichiarazione rientra nelle "misure equivalenti" previste dal capitolato
D.37: Capitolato tecnico cap.5 - Per il profilo “Capoprogetto di Sistemi Informativi” si richiedono le certificazioni PMI/PMP e ISO/IEC 27001, per il profilo “Analista di Sistemi Informativi” si richiedono le certificazioni CFPS e ISO/IEC 27001.
Le certificazioni/attestazioni individuali riferibili alla ISO/IEC 27001 sono del tipo Valutatore oppure Formatore. Si riferiscono quindi a professionalità e competenze specifiche diverse da quelle indicate per i ruoli in cui sono indicate. Siamo a richiedere di confermare che detta indicazione si riferisca alla risorsa e non all’azienda e, in caso di conferma, quale sia/siano le certificazioni/attestazioni ritenute ammissibili.
R.37: Le certificazioni riferite ai profili professionali “Capoprogetto di Sistemi Informativi” e “Analista di Sistemi Informativi” sono individuali e devono attestare l'approfondita conoscenza delle tematiche riguardanti il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni, il project management ed il calcolo dei Function Point. Le certificazioni/attestazioni ammissibili sono: abilitazione ISO/IEC 27001:2013 Auditor/Lead Auditor per la sicurezza, PMP del Project Management Institute per il project management e CFPS per il calcolo dei Function Point. Per il profilo “Analista di Sistemi Informativi” le certificazioni CFPS ed ISO 27001 devono essere possedute, anche separatamente, da almeno una risorsa impegnata nell'ambito del contratto.
D.38: Nel cap. “5 PROFILI PROFESSIONALI RICHIESTI” per il Progettista di Sistemi Informatici è richiesto il <<Possesso di una o più certificazioni riconosciute a livello internazionale nel proprio ambito di competenza>>. Si richiede di citare una o più delle certificazioni a cui si fa riferimento.
R.38: Le certificazioni a cui si fa riferimento sono quelle rilasciate dai produttori di piattaforme tecnologiche software utilizzate dall'Autorità; a titolo d'esempio si citano: Red Hat Certified Engineer, Red Hat Certified Architect, Microsoft Certified Architect (MCA), Microsoft Certified Technology Specialist (MCTS).
D.39 In caso di partecipazione di un’aggregazione di aziende di rete, si chiede di conoscere quali debbano essere le modalità per la presentazione del PASSOE poiché, al momento, il sistema informativo AVCPASS non prevede nella lista dei ruoli alcun riferimento all’aggregazione di aziende di rete.
R.39 Per la creazione del PASSOE le imprese di rete devono fare riferimento a quanto previsto per gli RTI.
D.40 Si richiede di confermare che in caso di ricorso al subappalto, in presenza di un raggruppamento temporaneo di imprese, ciascuna mandante possa provvedere autonomamente alla stipula dell'eventuale contratto di subappalto e relativi adempimenti di legge.
R.40 La risposta è negativa, il contratto di subappalto deve essere stipulato dalla mandataria.
D.41 Con riferimento all’art 18 dello schema di Contratto si chiede di confermare che l’ammontare massimo di penali applicabili al presente appalto/contratto non potrà in nessun caso superare il 10% del valore complessivo del presente appalto/contratto, in linea con quanto previsto dal DPR 207/2010 art.145".
R.41 La risposta è affermativa. Si richiama in proposito il disposto dell’art. 19 dello schema di contratto recante «risoluzione per inadempimento».
D.42 In riferimento al paragrafo 14.2.1 del Disciplinare di gara, si chiede conferma che le attestazioni di cui al paragrafo 14.2 lett. b), c) ed m-ter possano essere rese dal procuratore speciale del concorrente, firmatario dell’offerta, con indicazione nominativa dei soggetti cui i requisiti si riferiscono.
R.42 La risposta è affermativa.
D.43 Si chiede di confermare che la Stazione Appaltante, in qualità di “Titolare”, provvederà a nominare l’aggiudicatario “Responsabile del trattamento” ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nell’art. 29 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali”, con riferimento alle sole operazioni di trattamento e ai soli dati che il Responsabile sarà chiamato a trattare in relazione all'esecuzione del Contratto fornendo, altresì, al Responsabile le istruzioni necessarie in conformità al tipo di trattamenti richiesto, nel rispetto delle prescrizioni del Codice.
R.43 La nomina è riferita ai trattamenti di dati personali previsti nell’erogazione dei servizi contrattualizzati e conterrà le istruzioni per il trattamento dei dati personali.
D.44 si chiede di confermare che il Responsabile non risponderà della raccolta dei Dati e degli obblighi connessi (per es., raccolta del consenso degli Interessati), nonché della pertinenza ed esattezza dei Dati. Il Titolare sarà pertanto responsabile in ordine ad ogni contestazione da chiunque sollevata a tale proposito nonché di eventuali violazioni derivanti da istruzioni incomplete o errate impartite dal Titolare che, pertanto lo terrà indenne da qualsiasi pretesa conseguente o connessa.
R.44 Le responsabilità in ordine ai trattamenti di dati personali ai sensi delle vigente normativa Privacy in capo al Titolare del trattamento e quelle del Responsabile del trattamento da questo nominato sono regolate dal D. Lgs 196/03, con particolare riferimento agli articoli 28 e 29, oltre che dall’art 8 dello schema di contratto.
D.45 Si chiede di confermare che la nomina a Responsabile sarà riferita alla persona giuridica (e non alla persona fisica).
R.45 L’Autorità si riserva di effettuare un atto di nomina alla Società facendo riferimento al Legale Rappresentante che la firma per accettazione.