Aggiornate al 14 aprile 2017

D.1 Si chiede conferma che la copertura posta a base d’asta sia uguale a quella in corso.
R.1 No, la copertura non è uguale. Per i dettagli della copertura in corso si provvede a pubblicare, nell’ambito della sezione relativa alla presente gara, il documento contenente il “piano di assistenza sanitaria integrativa per il personale dell’Autorità” attualmente in vigore.

D.2 Si chiede reportistica di ciascuno degli ultimi tre anni, suddivisa per piano sanitario (base e volontario) e garanzie colpite, con dati aggiornati al 2017.
R.2 La reportistica in possesso dell’Autorità, relativa al piano sanitario (diverso da quello attualmente in corso) di cui al periodo 1/10/2012-31/12/2014 è pubblicata sul sito dell’Autorità, nell’ambito della documentazione relativa alla precedente gara (sezione Amministrazione trasparente – Bandi di gara e contratti – Gare concluse: Gara europea a procedura aperta per l’affidamento dei servizi concernenti il piano di assistenza sanitaria integrativa per il personale dell’Autorità nazionale anticorruzione CIG 6253408B85).
La reportistica di cui al piano sanitario 2015-2017 (relativa al piano sanitario attualmente in corso) è disponibile solo relativamente al periodo 1.10.2015-1.10.2016 ed è pubblicata nell’ambito della documentazione della presente gara.

D.3 Si chiede conferma che l’ Assistenza infermieristica privata individuale sia riconosciuta solo durante il Ricovero.
R.3 No. L’assistenza infermieristica privata individuale, nel limite di euro 50,00 al giorno è prevista per 30 giorni successivi a ciascun ricovero, indipendentemente dalla durata della degenza.

D.4 Si chiede conferma che, nel caso indicato nel punto 3.7 - Modalità di erogazione delle prestazioni - lettera c) Prestazioni in strutture sanitarie private convenzionate e medici non convenzionati del Capitolato Tecnico, per la parte di spesa relativa la struttura, l’Assicurato avrà il rimborso della spesa relativa alla struttura convenzionata.
R.4 Si precisa che nel caso indicato, le spese relative alla permanenza nella struttura vengono liquidate direttamente dall’Ente alla struttura convenzionata.

D.5 Si chiede conferma che il contributo di € 1.410 a base d’asta è interamente pagato dall’ANAC
R.5 Il contributo è interamente pagato dall’Autorità che provvede ad effettuare le relative trattenute sul personale dipendente per la parte a carico di quest’ultimo.

D.6 Con riferimento all’art. 2.1 del Capitolato tecnico si chiede il motivo per cui è data la possibilità al dipendente di rinunciare all’adesione al piano.
R.6 Ai dipendenti è data facoltà di rinunciare all’adesione al piano di assistenza integrativa. Si precisa, comunque, che i rinunciatari rappresentano una percentuale veramente esigua della totalità dei dipendenti.

D.7 Si chiede conferma che l’adesione per l’estensione dei familiari fiscalmente a carico vale per l’intera durata del piano di assistenza integrativa (36 mesi), salvo quanto previsto all’art. 13 del Capitolato tecnico.
R.7 No, l’adesione è rinnovata annualmente secondo quanto indicato all’art. 13 n. 1) Inclusioni. Le ulteriori ipotesi di cui all’art. 13 regolano  le eventuali variazioni al di fuori del rinnovo annuale.

D.8 Si chiede conferma che il servizio di “Prenotazione di prestazioni sanitarie” di cui alla lettera a) Punto 10 del Capitolato tecnico sarà erogato nei giorni e negli orari previsti dalla Centrale Operativa aggiudicataria.
R.8 No, il servizio deve essere erogato 24h su 24.

D.9 Con riferimento all’art. “4 del Capitolato tecnico ALTA SPECIALIZZAZIONE”, si chiede se la prestazione “laserterapia” debba essere intesa come laserterapia in senso generico oppure solo a scopo fisioterapico.
R.9 La laserterapia deve essere intesa solo a scopo fisioterapico.

D.10 chiediamo di conoscere la statistica dei sinistri degli ultimi tre anni con l’evidenza dei numeri di sinistro, dell’importo richiesto, del liquidato e del riservato.
R.10 Si veda la R.2.

D.11 Si chiede aggiornamento della reportistica presentata nella documentazione a base di gara o sapere quando sono stati elaborati i dati.
R.11 I dati sono stati elaborati nel mese di ottobre 2016, in quanto la precedente annualità è scaduta il 30 settembre 2016.

D.12 Si chiede conferma che l’Assistenza infermieristica privata individuale sia riconosciuta a seguito di indicazione nella lettera di dimissione dal ricovero.
R.12 Sì, per l’assistenza infermieristica privata individuale è richiesta indicazione nella lettera di dimissioni dal ricovero o, in alternativa, a seguito di specifica indicazione del medico chirurgo rilasciata all’atto della dimissione.

D.13 Con riferimento alla totalità delle prestazioni previste all’art.1 del capitolato tecnico “ Oggetto del piano di assistenza sanitaria integrativa”, si chiede conferma che le fatture e le ricevute, che a norma di legge prevedono l’applicazione della marca da bollo da 2 euro e che ne risultino sprovviste, siano, ad ogni modo, da intendersi liquidabili e pertanto la compagnia debba procedere al pagamento della prestazione, in base alle modalità previste per le singole garanzie.
R.13 No, le fatture e le ricevute per essere liquidate necessitano della relativa marca da bollo ove richiesta dalle norme.

D.14 Si chiede conferma che, per la totalità delle prestazioni previste all’art.1 del capitolato tecnico “ Oggetto del piano di assistenza sanitaria integrativa”, nel caso in cui l’assicurato si avvalga del Servizio Sanitario Nazionale le prestazioni debbano intendersi liquidabili presentando il solo ticket o la sola fattura (senza la prescrizione del medico curante) e pertanto la compagnia debba procedere al rimborso integrale della prestazione.
R.14 No, le fatture e le ricevute sono liquidabili, in base alle modalità previste per le singole garanzie, qualora siano accompagnate da una prescrizione medica contenente il quesito diagnostico o la patologia che ha reso necessaria la prestazione stessa.

D.15 A pag. 6 del Capitolato tecnico, al punto 3.1 “Ricovero (con e senza intervento), day hospital (con e senza intervento), intervento ambulatoriale” non sono incluse nel rimborso le spese per l’accompagnatore, si chiede all’Autorità che tali spese siano in ogni caso rimborsabili all’interno dei limiti previsti per la degenza.
R.15 No, le spese per l’accompagnatore non sono incluse nel rimborso e, pertanto, sono a carico dell’assistito.

D.16 A pagina 7 del Capitolato tecnico, al punto 3.4 “Trasporto sanitario” si legge “(…) l’Ente/Cassa/Società di mutuo soccorso rimborsa le spese di trasporto dell’Associato in ambulanza (…) con il limite di euro 1.100,00”. Si chiede conferma all’Ente che il limite di € 1.100,00 sia da intendersi per evento.
R.16 No, è da intendersi per anno ad assistito.

D.17 A pag. 8 del Capitolato tecnico, all’art. 3.7, lettera a), si legge: “Scoperto/Franchigia a carico dell’Associato: Ricoveri/Day Hospital con o senza intervento chirurgico: scoperto del 10% con un massimo di euro 1.000,00”. Si chiede conferma  che con la dicitura “un massimo di euro 1.000,00” si intendesse il massimo non indennizzabile.
R.17 Sì, si deve intendere quale massimo non indennizzabile.

D.18 A pag. 8 del Capitolato tecnico, all’art. 3.7, lettera b), si legge: “Scoperto/Franchigia a carico dell’Associato: Ricoveri/Day Hospital con o senza intervento chirurgico: 25% con minimo euro 750,00 e massimo euro 5.000,00”. Si chiede conferma  che con la dicitura “e massimo euro 5.000,00” si intendesse il massimo non indennizzabile.
R.18 Sì, si deve intendere quale massimo non indennizzabile.

D.19 A pag. 9 del Capitolato tecnico, all’art. 3.8 si legge: “Nel caso di day-hospital l’indennità corrisposta sarà pari a euro 40,00”. Successivamente si legge anche:  “Nel caso di ricovero in regime di Day-Hospital, l’importo giornaliero della diaria si intenderà ridotta a euro 25,00 giornaliere”. Si chiede quale dei due importi debba essere ritenuto corretto.
R.19 Nel caso di ricovero in regime di Day Hospital, l’importo giornaliero sostitutivo della diaria sarà pari a euro 40,00.
Nel caso di ricovero in regime di Day Hospital con rimborso di spese sostenute entro i 100 giorni  pre e post day hospital, l’importo giornaliero sostitutivo della diaria sarà pari a euro 25,00.

D.20 Si chiedono delucidazioni circa la distribuzione per sesso, classe di età, localizzazione geografica degli aventi diritto suddivisa per tipologia di copertura (base e volontaria)
R.20 Gli aventi diritto sono il 48% di sesso maschile, il 52% di sesso femminile.
Per quanto riguarda la localizzazione geografica, gli attuali iscritti sono per il 90% residenti a Roma e provincia.
Per gli ulteriori dettagli relativi ai dati richiesti si provvede a pubblicare, nell’ambito della sezione relativa alla presente gara, il documento. recante “dati anagrafici”.

D.21 A pag. 11 del Capitolato tecnico, all’art. 5 si legge: “Nel caso in cui l’Associato si rivolga a strutture sanitarie o a medici convenzionati con l’Ente/Cassa/Società di mutuo soccorso, le spese sostenute vengono rimborsate all’Associato con l’applicazione di una franchigia di euro 20,00. (…) Si considerano unica prestazione anche la visita specialistica e l’accertamento diagnostico connessi a medesima patologia (…) presentati all’Ente/Cassa/Società di mutuo soccorso in un’unica richiesta di rimborso.” Si chiede conferma all’Autorità che la franchigia di euro 20,00 verrà applicata per invio patologia.
R.21. La franchigia di euro 20,00 verrà applicata per patologia.

D 22 A pag. 20 del Capitolato tecnico, alla lettera D “Clausola Broker” si legge: “L’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) dichiara di aver usufruito, (…) dei servizi di consulenza di un broker (…) il cui contratto scadrà il 10.12.2017. Alla predetta scadenza verrà attivato un nuovo servizio di consulenza assicurativa. (…) La provvigione a favore dell’attuale broker è nella misura dello 0,90% (…) del contributo imponibile.“ Si chiede se a partire dal 10.12.2017 con il nuovo servizio di consulenza verrà ridiscussa la quota provvigionale.
R.22 Si, a partire dal 10.12.2017 con il nuovo servizio verrà ridiscussa la quota percentuale.

D 23 A pag. 4 della Dichiarazione di offerta tecnica, relativamente al punto 6) “Massimale annuo per prestazioni specialistiche ed accertamenti diagnostici” si chiede all’Autorità di quanto aumenterebbe il sottomassimale di € 250,00 per trattamenti fisioterapici e riabilitativi in caso di offerta tecnica da parte di un concorrente dell’opzione a) oppure dell’opzione b).
R 23 In caso di offerta migliorativa che aumenti il massimale per prestazioni specialistiche ed accertamenti diagnostici il sottomassimale per trattamenti fisioterapici rimane fermo a euro 250,00.

D 24 Si chiede conferma che i requisiti di cui ai punti 4 e 5 del paragrafo 12.1. del Disciplinare di Gara si intendano soddisfatti se la Cassa ha la disponibilità delle strutture convenzionate tramite appositi accordi con la Compagnia di Assicurazione che assumerà il rischio in ipotesi di aggiudicazione. Si chiede, altresì, conferma che, pertanto, parlando il requisito di disponibilità, non sarà necessario ricorrere all’istituto dell’avvalimento. In caso contrario, laddove si ritenesse necessario il ricorso all’istituto dell’avvalimento, si chiede conferma che non si dovrà, invece, ricorrere all’istituto del subappalto, applicandosi in sede esecutiva quanto previsto dal comma 8 dell’art. 89 del Codice Appalti.
R 24 Se la Cassa non ha la disponibilità delle strutture convenzionate, dovrà ricorrere necessariamente all’avvalimento. Sarà sufficiente l’avvalimento se la prestazione del contratto di appalto sarà eseguita interamente dalla Cassa; sarà necessario anche il subappalto se la Compagnia di assicurazione prenderà parte all’esecuzione del contratto.

D 25 Si chiede conferma che nell’Allegato 1 – “Domanda di partecipazione”, in corrispondenza della dichiarazione “ Ente, specificare tipo _______” vada indicato “Fondo Sanitario Integrativo del Servizio Sanitario Nazionale”.
R 25 Si deve indicare il tipo, ad esempio: Cassa; Società di mutuo soccorso etc.

D 26 Si chiede se ai fini dell’indicazione nell’offerta economica dell’importo dei costi aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza, tale importo vada calcolato rapportandolo all’importo complessivo dell’appalto della presente gara.
R 26 La risposta è affermativa.

D 27 Si chiede conferma che nella Parte II sezione B del DGUE dedicata a “Eventuali rappresentanti” del concorrente vadano indicati solo i dati del legale rappresentante firmatario del DGUE e che vadano indicati più rappresentanti solo nell’ipotesi che anch’essi siano firmatari del documento in parola.
R 27 La risposta è affermativa.

D 28 Si chiede conferma che ai punti 6) e 13), sezione B della Parte IV del DGUE sia corretto rispondere indicando di possedere il requisito di cui si parla.
R 28 Si veda quanto indicato nel disciplinare al paragrafo 14.2 lett. c) e d)

D 29 Si chiede conferma che la sezione D della Parte IV del DGUE relativa al possesso di “certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare il rispetto di determinati sistemi o norme di gestione ambientale” debba essere barrata in quanto non applicabile.
R 29.Si conferma che la sezione D della parte IV non è applicabile.

D 30 A pag. 11 del Capitolato tecnico all’art. 5 si legge: “Nel caso in cui l’Associato si rivolga a strutture sanitarie pubbliche, ma a medici che esercitano in intramoenia, o a medici non convenzionati con l’Ente/Cassa/Società di mutuo soccorso, le spese sostenute vengono rimborsate all’Associato per un importo massimo per prestazione/accertamento di euro 80,00 con uno scoperto del 30%.” Poiché la garanzia all’art.5 prevede anche i trattamenti fisioterapici e riabilitativi, si chiede conferma che in caso di utilizzo di strutture sanitarie pubbliche con medico che esercita in intramoenia o non convenzionato le spese sostenute dall’Associato verranno rimborsate mediante scoperto 30% e importo massimo di 80,00 € per seduta di terapia.
R.30 Le sedute di fisioterapia sono rimborsate come indicato al paragrafo 5 del capitolato tecnico, e con il limite di 250 euro annui per nucleo familiare.

D 31 A pag. 12 del Capitolato tecnico, al punto 8 “Cure dentarie da infortunio”, si legge: “L’Ente/Cassa/Società di mutuo soccorso provvede, a parziale deroga di quanto previsto dal punto B2 delle Condizioni Generali, al rimborso delle spese sostenute per cure e protesi dentarie conseguenti ad infortunio, in presenza di certificato di Pronto Soccorso che attesti la data ed il motivo dell’infortunio e le cure necessarie (ricevute a seguito di infortunio)”. Si chiede conferma che rientrino in copertura anche le conseguenze di infortuni occorsi in precedenza alla data di effetto del presente contratto.
R.31 La risposta è affermativa.

Last update 13/05/2020, 14:44